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Aspettativa per incarico in un'altra Asl, la Cassazione: va concessa

La Suprema Corte chiarisce che il dirigente medico ha diritto all'aspettativa prevista dal CCNL per un incarico a termine nel SSN. Non rilevano le esigenze organizzative dell'azienda.
Medlex

L'aspettativa richiesta da un dirigente medico assunto a tempo indeterminato per accettare un incarico a tempo determinato presso un'altra azienda del Servizio sanitario nazionale non è subordinata a una valutazione discrezionale dell'azienda di provenienza. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 18657 del 9 giugno 2026, confermando che, nei casi disciplinati dal contratto collettivo della dirigenza medica, la concessione dell'aspettativa costituisce un diritto del lavoratore.

La distinzione prevista dal contratto collettivo

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La controversia nasce dal ricorso di un'Azienda sanitaria che aveva negato l'aspettativa a una dirigente medica intenzionata ad assumere incarichi a tempo determinato presso altre aziende del comparto. Dopo il diniego, la professionista si era dimessa per giusta causa e aveva impugnato la richiesta dell'azienda di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso. La Corte d'appello aveva accolto le sue ragioni e la Cassazione ha ora confermato quella decisione.

Nel ricostruire l'evoluzione della disciplina contrattuale, la Suprema Corte evidenzia che il CCNL distingue due fattispecie. Da un lato, l'aspettativa per esigenze personali o familiari, che può essere concessa compatibilmente con le esigenze di servizio. Dall'altro, l'aspettativa richiesta dal dirigente assunto a tempo indeterminato che accetti un incarico a termine presso la stessa o un'altra azienda del comparto, per la quale il contratto collettivo prevede che l'aspettativa "è concessa".

Le esigenze di servizio non giustificano il diniego

Secondo la Cassazione, la diversa formulazione utilizzata dal contratto collettivo non è casuale. Il riferimento alla compatibilità con le esigenze di servizio compare esclusivamente nella disciplina dell'aspettativa per esigenze personali e familiari e non può essere esteso alle ipotesi tipizzate dal comma 8 dell'articolo 10 del CCNL della dirigenza medica del 2004.

Per questo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la tesi dell'Azienda sanitaria secondo cui la grave carenza di organico avrebbe consentito di respingere la domanda di aspettativa. I giudici osservano che il contratto collettivo configura, in questi casi, una concessione obbligatoria e non una facoltà rimessa alla valutazione dell'amministrazione.

Le conseguenze per le aziende sanitarie

L'ordinanza fornisce un chiarimento destinato a incidere sulla gestione del personale dirigente nelle aziende del Servizio sanitario nazionale. Secondo la Suprema Corte, l'istituto dell'aspettativa previsto per l'assunzione di incarichi a tempo determinato presso altre amministrazioni risponde all'obiettivo di favorire la mobilità e la circolazione delle professionalità all'interno del sistema sanitario, finalità che il contratto collettivo ha inteso tutelare attribuendo al dirigente un vero e proprio diritto all'aspettativa nei casi espressamente previsti.

Medlex
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