
Proporre a pagamento una cura priva di evidenze scientifiche a pazienti affetti da gravi patologie, rassicurandoli sulla possibilità di guarire o ottenere miglioramenti non dimostrati, può integrare il reato di truffa. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19597 del 28 maggio 2026, intervenendo su un caso che riguardava un protocollo farmacologico somministrato a persone con sclerosi multipla.
La Suprema Corte ha annullato, limitatamente agli effetti civili, la sentenza con cui la Corte d’Appello di Perugia aveva assolto gli imputati, rinviando il caso al giudice civile per una nuova valutazione dei danni. Al centro della decisione c’è un principio di particolare interesse per i professionisti sanitari: la libertà del paziente di scegliere una terapia alternativa non giustifica chi ne promuove l’efficacia attraverso promesse e rassicurazioni prive di fondamento scientifico.
Il caso: un protocollo contro la sclerosi multipla senza validazione scientifica
La vicenda riguarda un protocollo farmacologico proposto a pazienti affetti da sclerosi multipla. Secondo la ricostruzione richiamata dalla Cassazione, il trattamento non era supportato da evidenze scientifiche, non aveva ricevuto l’approvazione dell’Aifa e veniva presentato come capace di determinare la guarigione, la regressione della malattia, l’arresto della sua progressione o comunque miglioramenti significativi e duraturi.
La Corte d’Appello aveva assolto gli imputati, sostenendo tra l’altro che i pazienti fossero liberi di interrompere le terapie riconosciute e scegliere trattamenti alternativi più vicini alle proprie aspettative. Una lettura che la Cassazione ha contestato.
La libertà di cura non giustifica le false promesse
Per la Suprema Corte, il problema non è la semplice proposta di una terapia alternativa. Ciò che può assumere rilevanza penale è indurre pazienti in condizioni di particolare fragilità a pagare per un trattamento suscitando speranze di guarigione o miglioramento non sostenute da evidenze scientifiche. La Cassazione richiama così un principio già affermato in precedenti decisioni: la convinzione personale nell’efficacia di una cura non basta a escludere la truffa quando il paziente viene rassicurato sui risultati del trattamento senza disporre di prove scientifiche che li dimostrino.
Nel caso esaminato, secondo la Corte, i giudici d’appello non avevano adeguatamente considerato né l’assenza di validazione scientifica del protocollo né le testimonianze dei pazienti sulle promesse ricevute.
Per i medici il confine è nell’informazione data al paziente
La sentenza indica un confine importante anche per la pratica professionale. Non è la terapia non convenzionale in quanto tale a determinare automaticamente una responsabilità penale. A fare la differenza sono le modalità con cui viene proposta al paziente, le informazioni fornite sulla sua efficacia e l’esistenza o meno di evidenze capaci di sostenere le aspettative create. La libertà di scelta terapeutica presuppone infatti un’informazione corretta. Quando un professionista sfrutta la vulnerabilità di una persona malata per prospettare, dietro pagamento, risultati clinici privi di fondamento scientifico, quella condotta può superare il confine della pratica professionale e assumere rilevanza penale.




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