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Iperprescrizione, il Tribunale: superare le medie non basta per chiedere il rimborso al medico

Una sentenza del Tribunale di Reggio Calabria stabilisce che la responsabilità prescrittiva non può essere desunta automaticamente dallo scostamento da parametri statistici, ma richiede una valutazione concreta delle scelte cliniche
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Lo scostamento dalle medie prescrittive non è sufficiente, da solo, per attribuire a un medico di medicina generale la responsabilità di un danno economico al Servizio sanitario nazionale e chiedergli la restituzione delle somme spese per i farmaci. È necessario valutare concretamente le prescrizioni, le condizioni cliniche dei pazienti e le motivazioni fornite dal professionista.

È il principio che emerge dalla sentenza n. 818 del 19 maggio 2026 del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione lavoro e previdenza, che ha accolto il ricorso di una dottoressa alla quale erano stati richiesti 2.938 euro per prescrizioni di farmaci Omega-3 ritenute inappropriate.

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La decisione riguarda una singola controversia e non costituisce un precedente automaticamente vincolante per gli altri tribunali. Il principio affrontato, tuttavia, supera i confini del caso specifico e riguarda potenzialmente tutti i medici di medicina generale sottoposti ai controlli sull'appropriatezza prescrittiva: fino a che punto un'Azienda sanitaria può utilizzare parametri quantitativi e scostamenti dalle medie per contestare le prescrizioni e chiedere al professionista il rimborso della spesa sostenuta dal Ssn?

Il caso: contestate le prescrizioni di farmaci Omega-3

La vicenda nasce dal controllo sulle prescrizioni di farmaci Omega-3 effettuate da una dottoressa nel corso di un trimestre del 2024. La Regione Calabria aveva inserito questi medicinali tra le categorie da monitorare, individuando un obiettivo quantitativo finalizzato a ridurre lo scostamento rispetto alla media nazionale. Dopo la contestazione delle irregolarità prescrittive e le controdeduzioni presentate dal medico, l'Azienda sanitaria aveva disposto il recupero di 2.938,37 euro, prevedendo la possibilità di effettuare trattenute mensili sui compensi della professionista.

La dottoressa aveva quindi impugnato il provvedimento, sostenendo, tra gli altri aspetti, la violazione della libertà prescrittiva del medico e contestando l'esistenza della condotta e del danno che le erano stati attribuiti. Il Tribunale ha accolto il ricorso, dichiarando non dovuta la somma e disponendone la restituzione con gli accessori di legge.

Iperprescrizione, lo scostamento statistico non dimostra la responsabilità

Il punto centrale della sentenza riguarda il rapporto tra i controlli quantitativi sulla spesa farmaceutica e la valutazione concreta dell'attività prescrittiva del medico. Secondo il Tribunale, l'Azienda sanitaria che intenda attribuire al professionista la responsabilità per una presunta iperprescrizione deve indicare quali condizioni e limitazioni siano state violate e quali provvedimenti prevedano quei vincoli.

Non è quindi sufficiente rilevare che un medico prescriva una determinata categoria di farmaci più frequentemente rispetto a una media statistica o a un parametro individuato dall'amministrazione sanitaria. Lo scostamento può rappresentare un elemento che giustifica l'avvio dei controlli, ma non dimostra automaticamente l'inappropriatezza delle prescrizioni né la responsabilità economica del professionista.

La valutazione deve considerare le condizioni dei singoli pazienti

Nel caso esaminato, il medico aveva risposto alle contestazioni spiegando le ragioni delle prescrizioni per ciascun paziente. La professionista aveva indicato le patologie presenti, le condizioni cliniche che avevano determinato la scelta terapeutica e, in alcuni casi, la precedente prescrizione del farmaco da parte di strutture ospedaliere o medici specialisti.

Secondo il Tribunale, queste motivazioni trovavano riscontro nella documentazione presentata. L'Azienda sanitaria, che non si è costituita nel procedimento, non ha invece fornito elementi capaci di smentire le argomentazioni del medico oltre alle contestazioni definite dalla sentenza "di tipo puramente statistico-quantitative". È proprio questa differenza tra il dato aggregato e la valutazione del singolo caso clinico a rappresentare l'aspetto più significativo della decisione.

I controlli sull'appropriatezza non possono fermarsi ai numeri

La sentenza richiama anche una precedente decisione della Corte d'Appello di Catanzaro, secondo la quale la responsabilità amministrativo-contabile del medico non può essere automaticamente ricavata dallo scostamento rispetto a standard numerici o medie statistiche. Anche quando la differenza rispetto ai parametri individuati dall'Azienda sanitaria è accertata, sono necessari ulteriori approfondimenti prima di attribuire al medico una responsabilità economica.

Deve essere valutato il comportamento concreto del professionista e il contesto nel quale sono state assunte le decisioni prescrittive. Il principio non elimina quindi i controlli sull'appropriatezza né mette in discussione la possibilità per le Aziende sanitarie di monitorare la spesa farmaceutica. Stabilisce però una distinzione fondamentale tra l'individuazione di un'anomalia statistica e l'accertamento di una prescrizione effettivamente inappropriata.

Un principio di interesse per tutti i medici di medicina generale

La decisione del Tribunale di Reggio Calabria resta una sentenza di merito relativa a una singola controversia e non introduce una regola automaticamente vincolante per tutte le Aziende sanitarie e per gli altri giudici. Il quadro normativo sul quale si fonda il ragionamento del Tribunale ha però portata nazionale. La sentenza richiama infatti il decreto legge 323 del 1996 e l'Accordo collettivo nazionale della medicina generale, che disciplinano i controlli sulle prescrizioni farmaceutiche e le procedure da seguire in caso di contestazione.

Ed è proprio su questo terreno che la decisione assume un significato più ampio rispetto ai 2.938 euro al centro della controversia. I sistemi di monitoraggio consentono di individuare anomalie, differenze territoriali e scostamenti rispetto ai livelli medi di prescrizione. Ma un indicatore statistico non può, da solo, ricostruire la complessità delle condizioni cliniche dei pazienti né sostituire la valutazione delle motivazioni che hanno portato il medico a scegliere una determinata terapia.

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