
Il farmacista è tenuto a verificare la regolarità e la congruità delle prescrizioni e può essere chiamato a rispondere economicamente della dispensazione di farmaci in quantità superiori a quelle consentite, anche quando l'irregolarità sia riconducibile all'operato di un collaboratore. È quanto ribadisce il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4552 del 5 giugno 2026, che conferma la legittimità dell'addebito alla farmacia del costo integrale dei medicinali dispensati in eccesso rispetto alla prescrizione.
La decisione trae origine dal ricorso presentato dalla titolare di una farmacia della provincia di Latina contro l'addebito di 203.906 euro disposto dall'Asl per la dispensazione di confezioni di un medicinale oltre i quantitativi consentiti dalla scheda tecnica.
Il caso e la decisione dei giudici
La vicenda nasce da un'ispezione dei Nas, che avevano riscontrato ricette del Servizio sanitario nazionale incomplete e confezioni di del farmaco in questione dispensate in misura superiore rispetto a quanto giustificato dalle prescrizioni.
A seguito degli accertamenti, la Commissione farmaceutica ha disposto l'annullamento delle ricette ritenute irregolari, con il conseguente addebito alla farmacia del costo dei medicinali erogati. Dopo il rigetto del ricorso da parte del Tar, il Consiglio di Stato ha confermato integralmente la decisione di primo grado.
Nessun contraddittorio nel procedimento di annullamento
Uno dei principali aspetti affrontati dalla sentenza riguarda le garanzie procedimentali. I giudici hanno escluso che la farmacia avesse diritto a un contraddittorio preventivo prima dell'annullamento delle ricette. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, il procedimento disciplinato dalla normativa vigente ha carattere strettamente vincolato: una volta accertata l'irregolarità, la Commissione farmaceutica può esclusivamente convalidare oppure annullare la ricetta, senza margini di discrezionalità.
L'annullamento comporta automaticamente la comunicazione all'Asl competente, che procede al recupero delle somme corrispondenti ai farmaci dispensati.
Il farmacista è responsabile anche dell'attività dei collaboratori
La sentenza ribadisce inoltre che la responsabilità del controllo delle prescrizioni ricade sul farmacista, indipendentemente dall'eventuale coinvolgimento di altri soggetti. Secondo il Consiglio di Stato, il titolare della farmacia è tenuto anche attraverso la scelta e la vigilanza sui propri collaboratori a verificare la presenza di eventuali anomalie nelle prescrizioni, la congruità dei quantitativi richiesti e, nei casi dubbi, a contattare il medico prescrittore o a segnalarne l'inappropriatezza all'Asl.
Nel caso specifico, i giudici hanno evidenziato come il farmaco fosse è un medicinale a base di oppioidi prescrivibile solo in condizioni particolari e sotto stretto controllo medico. Proprio per questo motivo, il farmacista avrebbe dovuto verificare la coerenza tra prescrizione, posologia e quantitativo richiesto, adottando tutte le cautele necessarie prima della dispensazione.
Una sentenza destinata a fare riferimento
La decisione del Consiglio di Stato va oltre il singolo contenzioso e fornisce un chiarimento destinato a incidere anche su casi analoghi.
La sentenza conferma infatti due principi destinati a orientare l'attività delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale: da un lato, l'assenza di un contraddittorio nel procedimento di annullamento delle ricette irregolari. Dall'altro, il dovere del farmacista di esercitare un controllo sostanziale sulla correttezza delle prescrizioni, assumendone la responsabilità anche sotto il profilo economico qualora vengano dispensati medicinali in quantità non giustificate.




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