|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scegli un Argomento
Scegli uno degli Argomenti da approfondire tra quelli più cliccati.
Non hai trovato nulla di tuo interesse? Cerca con la
Search Bar
qui sotto o consulta la pagina con tutti gli Argomenti facendo click su
Mostra Tutti
.
Scegli una Specializzazione
Clicca su una delle Specializzazioni per accedere a contenuti riguardanti esclusivamente la Specializzazione selezionata.
Non hai trovato la tua Specializzazione? Cercala con la
Search Bar
qui sotto o consulta la pagina con tutte le Specializzazioni facendo click su
Mostra Tutte
.
?

Omesso ricovero e decesso di una paziente cronica: la Cassazione annulla l’assoluzione del medico di famiglia

Medlex

Una paziente affetta da gravi patologie croniche era stata visitata da una specialista, che aveva segnalato al medico di base la necessità di un ricovero urgente. Tuttavia, il ricovero non fu disposto e, a seguito di un peggioramento delle condizioni cliniche, la donna decedette dopo un accesso in pronto soccorso. Il medico di medicina generale, imputato per omicidio colposo, era stato assolto sia in primo che in secondo grado. La Corte di Cassazione, però, ha annullato la sentenza d'appello, rinviando per un nuovo giudizio (Cass. pen., sez. IV, sent. 9 luglio 2025, n. 25145). Lo riposrta responsavilecivile.it con un articolo dell'avvocato Emanuele Foligno.

Il quadro clinico e l’assenza di ricovero tempestivo

pubblicità

La paziente, diabetica, obesa e affetta da edema, ulcere essudanti ed erisipela agli arti inferiori, presentava un quadro cronico complesso. Il 16 febbraio 2016 fu visitata a domicilio dalla dott.ssa R., specialista in patologie affini, che segnalò la necessità di un ricovero urgente per un adeguato inquadramento clinico-diagnostico, prescrivendo al contempo una terapia antibiotica di 30 giorni. Durante il processo, la dott.ssa R. ha chiarito che, al momento della visita, non vi erano presupposti per un ricovero immediato, pur avendo comunicato al medico di base l’esigenza di programmare quanto prima il ricovero. Secondo l’accusa, il medico, pur essendo stato informato delle condizioni precarie della paziente, non si attivò per il ricovero, contribuendo così all’aggravarsi del quadro clinico e, infine, alla morte della donna. Nei giorni successivi, la situazione peggiorò: la paziente smise di alimentarsi, sviluppò stato confusionale e difficoltà respiratorie. Il 15 marzo 2016, fu trasportata d’urgenza all’ospedale di Reggio Calabria, dove fu ricoverata in terapia intensiva fino al decesso.

Il percorso giudiziario

La Corte d’appello di Reggio Calabria, in seguito a un primo rinvio della Cassazione, aveva confermato l’assoluzione, ritenendo che il decesso non fosse riconducibile a responsabilità del medico di base. I giudici hanno fatto proprie le conclusioni del perito, secondo cui la causa del decesso fu un’insufficienza multiorgano da sepsi, complicata da infezioni gravi (come acinetobacter baumannii, E. coli, candida albicans, polmonite, infezione urinaria complicata, erisipela severa). Tra i fattori aggravanti sono stati indicati anche la mancanza di alimentazione per almeno dieci giorni, lo scompenso metabolico e le cattive condizioni igieniche. Inoltre, è stato escluso che il 16 febbraio sussistessero i presupposti per un ricovero urgente, come confermato dalla stessa specialista e dai consulenti tecnici. È stato inoltre accertato che il medico trasmise il modulo per il ricovero il giorno successivo alla visita della dott.ssa R. La Corte ha quindi ritenuto non provato che egli fosse stato informato del peggioramento successivo, e ha escluso ogni addebito.

Il mancato sopralluogo e la posizione di garanzia

Tuttavia, i familiari della paziente hanno proposto ricorso, sostenendo che, trattandosi di una patologia in evoluzione, il medico avrebbe dovuto attivarsi indipendentemente dall'urgenza immediata, soprattutto in virtù della sua posizione di garanzia. Hanno inoltre contestato che la Corte d’appello abbia attribuito rilevanza al mancato intervento diretto della specialista, ignorando le regole sulla successione delle responsabilità. La Corte di Cassazione ha accolto uno dei motivi di ricorso. Ha ritenuto errata la valutazione della Corte d’appello, che aveva escluso dal giudizio altri profili di colpa (come la negligenza nel monitoraggio del decorso clinico) in quanto non coincidenti con quello espressamente indicato nell’imputazione. Secondo la Suprema Corte, anche condotte diverse dal mancato ricovero immediato possono rientrare nel medesimo fatto storico oggetto di giudizio. In particolare, è stata sottolineata la condotta omissiva del medico, che, pur essendo consapevole del quadro clinico e delle precarie condizioni igieniche della paziente, si limitò a trasmettere il modulo per il ricovero senza monitorare l’evoluzione della situazione.

La mancata visita domiciliare

Un ulteriore aspetto critico riguarda il rifiuto del medico di effettuare una visita domiciliare, elemento ritenuto in primo grado irrilevante, ma che secondo la Cassazione ha piena rilevanza giuridica. L’instaurarsi del rapporto terapeutico tra medico e paziente attribuisce al primo una posizione di garanzia, che comporta l’obbligo di tutelare la vita e la salute dell’assistito. In ambito di causalità omissiva, l’art. 40 c.p. attribuisce responsabilità a chi ha l’obbligo di agire per impedire l’evento. Il perito ha ribadito che l’aggravamento clinico era prevedibile in assenza di ricovero tempestivo, e che il mancato intervento del medico assume quindi rilievo rispetto ai suoi obblighi di protezione.

Obblighi professionali non adempiuti

La Suprema Corte ha infine ribadito che il medico non avrebbe dovuto limitarsi alla prescrizione del ricovero, ma avrebbe dovuto informare compiutamente la paziente, seguirne l’evoluzione clinica e intervenire tempestivamente per evitare il peggioramento. La sola attivazione burocratica non è sufficiente a esaurire gli obblighi derivanti dalla posizione di garanzia. La Corte d’appello, secondo la Cassazione, avrebbe dovuto valutare se il medico si fosse adeguatamente attivato in rapporto alla sua conoscenza delle condizioni della paziente e all’ambiente in cui questa viveva. Per questi motivi, la sentenza è stata annullata, con rinvio alla Corte d’appello per un nuovo giudizio in sede civile.

Medlex
Commenti
GS
Gianfranco Steri
che non ne posso più di giudici che fanno i medici pur non avendo nessuna conoscenza in campo medico. me ne vado in pensione appena possibile
Rispondi
01/11/2025 16:45
LP
Laura Pascoli
Che i malati si curassero tutti da soli…trattando così i medici la classe medica sparirà presto! Si cureranno con chat gpt!
Rispondi
31/10/2025 22:31
CA
Cleto Antonini
Non meraviglia che ancora una volta il giudizio in Cassazione sia così avulso dalla realtà. Mi chiedo per i danni che produce non sia il caso di chiudere questa camera giudiziaria. Stando alla descrizione dei fatti in linea col pronunciamento in Cassazione mi verrebbe di dire di chiudere il fascicolo e reinviarlo per competenza territoriale alla canonica di Reggio Calabria per le procedure di beatificazione del medico, ovviamente quando sarà postmortem, come principe della vita e della morte. Questo fa capire che solo in Italia esiste l'omicidio colposo in ambito sanitario se qualcosa, indipendentemente dalla volontà del medico, possa produrre il decesso. (Ancora la cappa della magistratura). A mio giudizio una patologia grave, in evoluzione peggiorativa, non richiede la benedizione del ricovero ad ogni costo, si può pensare di assistere a casa sino al decesso, anche se si vuole avere il consiglio dello specialista, il medico curante rimane quello dell'assistito. Poi non mi sembra corretto e opportuno che abbia avuto accesso in rianimazione, sembra una condotta impropria, forse spinta da esigenze non più cliniche.....
Rispondi
31/10/2025 12:18
LG
Luciano Grasso
da 30 NNI NON POSSIAMO RICOVERARE NESSUNO E I MAGISTRATI A TAL PROPOSITO PERCHE' NON SI AGGIORNANO SULLE MODALITA' DI RICOVERO DI CUI NON SIAMO NEANCHE CONSIDERATI
Rispondi
31/10/2025 09:59
LG
Luigi Guarnieri
Sono quasi 30 anni che il medico di Medicina Generale non puo' proporre un ricovero se non gia' programmato.
31/10/2025 09:41

I Correlati

Cassazione: ecco come i turni usuranti in ospedale causano un danno alla salute
Professione
Leggimi

Ultime News

Ti potrebbero interessare
Ricette irregolari, il Consiglio di Stato conferma: la farmacia risponde del costo dei farmaci dispensati in eccesso
Medlex
Ricette irregolari, il Consiglio di Stato conferma: la farmacia risponde del costo dei farmaci dispensati in eccesso
In caso di annullamento delle ricette, è legittimo l'addebito del costo integrale dei medicinali dispensati oltre la prescrizione. Il farmacista è responsabile anche dell'operato dei collaboratori.
Certificati di malattia, cosa deve sapere il medico tra obblighi, limiti e responsabilità
Medlex
Certificati di malattia, cosa deve sapere il medico tra obblighi, limiti e responsabilità
Presenza dell'assistito, telemedicina ancora in attesa dei decreti attuativi, utilizzo della piattaforma INPS e responsabilità professionali. Le regole che disciplinano il rilascio del certificato di malattia.
Certificati sportivi, chi può rilasciarli e quali responsabilità ha il medico di famiglia
Medlex
Certificati sportivi, chi può rilasciarli e quali responsabilità ha il medico di famiglia
Attività agonistica, non agonistica e amatoriale seguono regole diverse. Per il MMG è importante conoscere limiti, obblighi e responsabilità di una delle certificazioni più richieste nella pratica quotidiana.
Retrodatazioni, deleghe e richieste improprie: come gestire le situazioni più delicate in ambulatorio
Medlex
Retrodatazioni, deleghe e richieste improprie: come gestire le situazioni più delicate in ambulatorio
Dalle richieste di retrodatazione alle domande presentate da familiari o terzi. Alcune delle situazioni che più frequentemente espongono il medico a tensioni con i pazienti e che richiedono particolare attenzione.

Siamo oltre 150.000 medici: aggiornati e informati.

Ogni giorno pubblichiamo per te tanti contenuti e li organizziamo perchè tu possa sempre trovare ciò che vuoi.

Lorem Ipsum dolor sit amet faucibus in tincidunt.

Lorem Ipsum dolor sit amet

Lorem Ipsum dolor sit amet consectetur.