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Ecm, approvata la delibera per compensare i trienni passati. Sanatoria fino al 2028 per i crediti mancanti

Chi non avrà realizzato almeno il 70% dell’obbligo formativo del 2023-2025, rischierà di vedersi rifiutare la copertura assicurativa da parte della propria compagnia
Professione

Arrivano novità per la formazione continua. La delibera pubblicata nei giorni scorsi dalla Commissione nazionale per la formazione continua (CNFC, clicca qui per scaricare il testo completo)) introduce due importanti novità per i professionisti sanitari: da un lato, la possibilità di recuperare eventuali crediti Ecm mancanti nei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022, entro la scadenza del 31 dicembre 2028; dall’altro, l’estensione ai medici pensionati attivi delle modalità per adempiere agli obblighi formativi. In pratica ci sarà più tempo per recuperare i crediti dei trienni passati, attivazione del sistema dei compensativi e una premialità confermata per i professionisti virtuosi. La delibera risponde al punto rimasto aperto sulla compensazione dell’obbligo formativo passato.

Una grande opportunità per i professionisti preoccupati per la loro situazione nei trienni precedenti di recuperare la propria situazione formativa nella sia interezza. Invece nulla cambia per la scadenza del triennio formativo attuale 2023-2025, che rimane fissa al 31 dicembre 2025. Triennio il cui completamento è dirimente per affrontare in sicurezza il 2026; infatti chi non avrà realizzato almeno il 70% dell’obbligo formativo del 2023-2025, rischierà di vedersi rifiutare la copertura assicurativa da parte della propria assicurazione in caso di contenzioso per responsabilità professionale, come stabilito dal decreto attuativo della Legge Gelli Bianco pubblicato a febbraio 2024.

L’acquisizione dei crediti 20-22 e 23-25 e lo spostamento: art. 1

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Il primo articolo della delibera stabilisce al 31 dicembre 2025 il termine per acquisire i crediti mancanti per il triennio 2020-2022, oltre che per quello attuale (2023-25). Tutti i crediti acquisiti nel 2023-2025 potranno essere utilizzati per recuperare i debiti dei trienni passati. Il trasferimento dei crediti sarà poi ammesso fino al 30 giugno 2026.

Crediti compensativi e in eccesso per i trienni passati, il regolamento: art.2 e 3

Il secondo e il terzo articolo regolano la certificazione e la compensazione dei crediti per i trienni passati. Si è stabilito che i crediti in eccesso acquisiti dal 2014 e fino alla fine del triennio 2026-2028 potranno essere valutati con la piattaforma Cogeaps e andranno automaticamente a compensare i debiti dei trienni passati dove presenti, senza bisogno che il professionista effettui manualmente lo spostamento crediti. La metodologia, esemplificata nel testo, riporta una situazione simile:

Situazione 2014-2016: +20

Situazione 2017-2019: -40

Situazione 2020-2022: -15

Situazione 2023-2025: +50

In questo caso il saldo totale sarà di +15, ottenendo la certificazione del professionista per tutti i trienni pregressi. Nel caso in cui il saldo totale tra i trienni dovesse essere negativo, il professionista dovrà recuperare il gap tramite crediti compensativi. Dunque, i professionisti che risulteranno non certificabili nei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022 e non potranno contare sui crediti in eccesso, dovranno acquisire crediti compensativi derivanti da eventi ECM entro e non oltre il 31 dicembre 2028.

Premialità: arriva il riconoscimento per i professionisti virtuosi: art. 4

Infine, il quarto ed ultimo articolo chiarisce la promessa di premialità, già anticipata dal presidente Cogeaps Roberto Monaco. Si stabilisce che per tutti i professionisti sanitari virtuosi, che risultino in regola con l’obbligo formativo di tutti i trienni pregressi in data di pubblicazione della delibera (03/07/2025), si rilasci un bonus aggiuntivo di 20 crediti da imputare al triennio attuale 2023-2025, in scadenza il 31 dicembre. Per i professionisti certificabili a partire dal triennio 2017-2019 o dal triennio 2020-2022, il bonus sarà invece rispettivamente di 15 e 10 crediti per ciascun triennio (23-25 e 26-28) Obbiettivo di questa norma è quello di favorire e avvantaggiare la regolarità della formazione e i professionisti certificabili nel tempo.

L’allegato 2 della stessa delibera riguarda i professionisti in quiescenza che svolgono attività certificativa su richiesta degli enti certificatori (Regioni, INPS, ecc.) secondo l’articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 62/2024. In questo caso, i medici pensionati sono tenuti a partecipare a eventi ECM coerenti con le funzioni da svolgere, ma non è necessaria la validazione del dossier formativo individuale. La delibera non specifica obiettivi formativi numerici né ambiti assistenziali (es. disabilità), ma demanda agli enti e ai provider accreditati la responsabilità di strutturare percorsi adeguati al ruolo svolto.

Professione
Commenti
PL
Piero Francesco Leucci
Ma davvero qualcuno pensa che il numero di ECM
Rispondi
12/12/2025 14:08
GD
Giulia Maria D'Ambrosio
Manca un chiarimento rispetto a cosa fare dei crediti in eccesso presenti in tutti i trienni precedenti (per es. finora ne ho accumulati 75).Manca ancheun chiarimento per i liberi professionisti in pensione che esercitano la libera professione.
Rispondi
15/07/2025 15:26

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