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Medici, turni massacranti e carenza di personale non bastano a escludere la responsabilità

La Cassazione delimita l’applicazione dello scudo penale introdotto durante la pandemia: il sovraccarico di lavoro deve essere collegato alle condizioni straordinarie dell’emergenza Covid e aver inciso concretamente sull’errore
Medlex

Turni prolungati, sovraccarico di lavoro e carenza di personale non sono sufficienti, da soli, a escludere la responsabilità penale del medico. Per applicare le tutele dello scudo penale introdotto durante la pandemia è necessario dimostrare un collegamento con le condizioni straordinarie determinate dall’emergenza Covid e spiegare in quale modo queste abbiano concretamente inciso sull’errore commesso. È il principio chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17569 del 14 maggio 2026, che ha confermato la condanna di un medico di Pronto soccorso per una diagnosi errata che aveva determinato il decesso di una paziente.

La decisione affronta una questione di interesse più ampio rispetto al singolo caso: fino a che punto le difficili condizioni nelle quali un medico è chiamato a lavorare possono incidere sulla valutazione della sua responsabilità professionale?

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Il caso: una sindrome coronarica scambiata per mialgia

La vicenda riguarda una paziente alla quale era stata diagnosticata una mialgia dorsale diffusa. Secondo quanto ricostruito dai giudici, l’elettrocardiogramma mostrava invece segni compatibili con una grave patologia coronarica. Il medico non aveva attivato il percorso assistenziale previsto, omettendo ulteriori accertamenti diagnostici e il trasferimento in cardiologia o in sala di emodinamica. La Corte d’Appello di Napoli ne aveva quindi riconosciuto la responsabilità.

Nel ricorso in Cassazione, la difesa aveva richiamato le condizioni particolarmente gravose nelle quali il professionista aveva lavorato: il medico era reduce da un turno protrattosi per due giorni consecutivi e operava senza il necessario supporto professionale. Su questa base era stata chiesta l’applicazione dello scudo penale Covid.

Quando si applica lo scudo penale Covid

La norma introdotta nel 2021 limita la punibilità degli esercenti le professioni sanitarie ai casi di colpa grave per i fatti commessi durante l’emergenza epidemiologica e direttamente collegati alla gestione della pandemia. Ed è proprio sul rapporto tra condizioni di lavoro ed errore medico che si concentra la decisione della Cassazione.

Secondo la Corte, non è sufficiente dimostrare che il professionista lavorasse durante il periodo pandemico o si trovasse in una situazione di sovraccarico. Deve esistere un collegamento concreto tra le condizioni straordinarie determinate dal Covid e il fatto che ha provocato il danno. Nel caso esaminato, questo collegamento non è stato dimostrato.

Il sovraccarico di lavoro deve avere inciso concretamente sull’errore

Per i medici, è questo il passaggio più rilevante della sentenza. La difesa aveva richiamato il turno particolarmente lungo e l’assenza di un adeguato supporto professionale. Ma, secondo la Cassazione, non aveva spiegato in quale modo queste condizioni avessero impedito al medico di interpretare correttamente un elettrocardiogramma che mostrava segni compatibili con una sindrome coronarica acuta.

I dati disponibili, osservano i giudici, avrebbero richiesto l’immediata attivazione del percorso previsto per l’infarto miocardico acuto, indipendentemente dalle informazioni fornite dalla paziente o dai familiari sulla precedente storia clinica. La Cassazione distingue quindi tra l’esistenza di condizioni di lavoro difficili e la loro effettiva incidenza sulla prestazione professionale.

Carenza di personale e turni pesanti non sono automaticamente una giustificazione

La decisione non afferma che il contesto organizzativo sia irrilevante nella valutazione della responsabilità del medico. Stabilisce però che carenza di personale, turni prolungati e sovraccarico di lavoro non possono essere invocati in modo generico per ottenere l’applicazione dello scudo penale. È necessario dimostrare concretamente il rapporto tra quelle condizioni e l’errore commesso.

Nel caso dello scudo Covid, esiste un ulteriore requisito: le difficoltà operative devono essere riconducibili alle condizioni eccezionali determinate dall’emergenza pandemica. Le criticità organizzative ordinarie del Servizio sanitario, anche quando particolarmente gravi, non consentono quindi di estendere automaticamente una tutela penale introdotta per affrontare una situazione eccezionale.

La responsabilità resta individuale, ma il problema organizzativo rimane

La sentenza delimita il campo di applicazione dello scudo penale, ma lascia sullo sfondo una questione che riguarda direttamente il funzionamento del Servizio sanitario. Un medico può essere chiamato a rispondere individualmente delle proprie decisioni anche quando lavora in condizioni caratterizzate da organici insufficienti, turni prolungati e carichi assistenziali elevati. Perché questi fattori assumano rilievo nel giudizio sulla responsabilità non basta però affermarne l’esistenza: occorre dimostrare come abbiano concretamente condizionato la prestazione.

Medlex
Commenti
LB
Lorenzo Bellotti
naturalmente i Giudici della Cassazione ci hanno messo qualche anno per comprendere adeguatamente....
Rispondi
13/07/2026 11:29
GR
Giuseppe Giovanni Ruberto
Ma come è possibile che in questo caso la Cassazione non ravvede la stessa responsabilità a carico del direttore dell'Unità operativa del direttore sanitario del direttore amministrativo del direttore generale in quanto riguarda un problema organizzativo
Rispondi
13/07/2026 09:27

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