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La Cassazione delimita lo scudo penale Covid: escluso il caso del medico oberato di lavoro

La Suprema Corte conferma la condanna di un medico di Pronto soccorso per una diagnosi errata. Il sovraccarico di lavoro non basta a invocare le tutele dello scudo penale introdotto durante la pandemia.
Medlex

Il sovraccarico di lavoro e la carenza di personale non sono sufficienti, di per sé, a far scattare le tutele previste dal cosiddetto "scudo penale Covid". Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17569 del 14 maggio 2026, confermando la condanna di un medico di Pronto soccorso per una diagnosi errata che aveva determinato il decesso di una paziente.

La decisione della Suprema Corte interviene su un tema particolarmente delicato per il mondo sanitario, perché tocca il rapporto tra responsabilità professionale, condizioni di lavoro e limiti delle protezioni introdotte durante la pandemia.

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Il caso esaminato dalla Cassazione

La vicenda riguarda un medico di Pronto soccorso che aveva diagnosticato una mialgia dorsale diffusa in una paziente che in realtà era affetta da una sindrome coronarica acuta.

Secondo quanto ricostruito dai giudici, l'elettrocardiogramma mostrava segni compatibili con una stenosi critica dei vasi coronarici. Il medico non avrebbe tuttavia attivato il percorso assistenziale appropriato, omettendo ulteriori accertamenti diagnostici, tra cui la ricerca degli enzimi cardiaci, e il trasferimento in cardiologia o in sala di emodinamica, dove la paziente avrebbe potuto essere sottoposta a coronarografia e angioplastica. La Corte d'appello di Napoli aveva già riconosciuto la responsabilità del sanitario. Il medico ha quindi presentato ricorso in Cassazione.

Il richiamo allo scudo penale Covid

Nel ricorso la difesa aveva sostenuto che il professionista stesse operando in condizioni particolarmente gravose. Secondo quanto riportato nella sentenza, il medico era reduce da un turno di lavoro protrattosi per due giorni consecutivi e privo del necessario supporto professionale. Da qui la richiesta di applicare l'articolo 3-bis del decreto-legge n. 44 del 2021, la norma introdotta durante l'emergenza pandemica che limitava la punibilità degli esercenti le professioni sanitarie ai soli casi di colpa grave in presenza di specifiche condizioni straordinarie.

La difesa aveva inoltre sostenuto che l'anamnesi fosse risultata incompleta a causa della mancata comunicazione, da parte del marito della paziente, di pregresse patologie cardiache.

Perché la Corte ha respinto il ricorso

La Cassazione ha però escluso che il caso potesse rientrare nell'ambito di applicazione dello scudo penale Covid. Secondo i giudici, i dati emersi dall'elettrocardiogramma imponevano "l'immediata attivazione del protocollo per infarto miocardico acuto, a prescindere dalla storia clinica riferita dal paziente o dai suoi familiari".

La Corte ha inoltre sottolineato che la normativa emergenziale era stata introdotta per situazioni strettamente collegate al contesto pandemico e non può essere estesa alle ordinarie criticità organizzative. Nella motivazione si legge infatti che l'articolo 3-bis limita la punibilità ai fatti collocati durante lo stato di emergenza epidemiologica e caratterizzati da un nesso causale con le condizioni straordinarie determinate dalla pandemia.

Secondo la Cassazione, nel caso in esame non esisteva alcun elemento idoneo a collegare l'omessa lettura dell'elettrocardiogramma alle condizioni eccezionali che avevano giustificato l'introduzione della norma. I giudici hanno inoltre osservato che il ricorso non spiegava in quale modo le condizioni di servizio avrebbero concretamente impedito la corretta interpretazione di un tracciato che evidenziava segni compatibili con un infarto miocardico acuto in atto.

I limiti dello scudo penale

La pronuncia contribuisce così a definire in modo più preciso il perimetro applicativo dello scudo penale introdotto durante la pandemia. La Corte distingue nettamente tra le condizioni straordinarie che avevano caratterizzato l'emergenza Covid-19 e le difficoltà organizzative che possono interessare ordinariamente i servizi sanitari, comprese le situazioni di sovraccarico lavorativo o di carenza di personale.

La sentenza affronta il caso specifico e conferma che tali condizioni non possono costituire automaticamente una causa di esclusione della responsabilità professionale. Resta tuttavia aperto il tema delle condizioni operative nelle quali molti professionisti sono chiamati a lavorare, soprattutto nei servizi di emergenza-urgenza. Se la responsabilità dell'atto clinico resta individuale, organici ridotti, carichi di lavoro elevati e turni particolarmente impegnativi continuano a rappresentare una questione organizzativa che il sistema sanitario è chiamato ad affrontare anche nell'ottica di ridurre il rischio di errore e migliorare la sicurezza delle cure.

Medlex
Commenti
LC
Luca Cionini
Un errore prfessionale, purtroppo può capitare a tutti i Medici, durante la loro vita professionale. Riconosciuto, ed analizzato l'errore, il comportamento del Giudice dovrebbe SEMPRE tenere conto delle condizioni nella quali si è verificato lo sbaglio : dunque se il Medico condannato veniva da delle condizioni di lavoro che, con eufemismo, si potrebbero definire disumane, è anche comprensibile come le capacità del Medico in oggetto siano obiettivamente ridotte.
Rispondi
19/06/2026 18:43
CG
Cheti Gentili
Penso che, nella mia più che trentennale esperienza come anestesista rianimatore anche in cardiochirurgia, non sempre, dal solo tracciato ECG, è possibile estrapolare una diagnosi, se questo è l'unico parametro a disposizione per formulare un'accusa. Mi astengo dal commentare sulla necessità della depenalizzazione dell'atto medico, ormai ancora in vigore soltanto nel nostro paese ed in altri due che, sicuramente, non andrebbero presi ad esempio.
Rispondi
18/06/2026 18:02
GR
Giuseppe Giovanni Ruberto
Secondo quanto riportato nella sentenza, il medico era reduce da un turno di lavoro protrattosi per due giorni consecutivi e privo del necessario supporto professionale
Rispondi
18/06/2026 14:14
AP
Antonio Puleo
mi sembra proprio che i commenti precedenti non possono essere stati fatti da medici, quantomeno seri. Leggendo l'articolo rilevo: "l'elettrocardiogramma mostrava segni compatibili con una stenosi critica dei vasi coronarici"; ciò posto, non credo sia consentito a nessun medico di rinviare a casa un paziente con diagnosi di mialgia dorsale diffusa;
Rispondi
18/06/2026 12:48
GU
Giuseppe Uccellatore
Sarei curioso di vedere il tracciato in questione
18/06/2026 12:33

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