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Riammissione in servizio dei medici dipendenti pensionati, cosa succede all'ENPAM

Previdenza

Alla luce della disciplina introdotta dall’art. 1, comma 164-bis, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, e successivamente prorogata dal Decreto Milleproroghe 2026, la Fondazione ENPAM ha avviato una capillare campagna informativa rivolta alle Aziende Sanitarie Locali. L'iniziativa punta a definire le linee guida operative per la riammissione in servizio dei dirigenti medici già collocati a riposo per il raggiungimento dei requisiti della pensione di vecchiaia.

Con una specifica nota trasmessa a tutte le strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale potenzialmente interessate, l'ente previdenziale ha richiamato i passaggi formali previsti dalla legge. L'attenzione si focalizza in particolare sull'applicazione delle regole previdenziali per i medici pensionati ENPAM che scelgono di rispondere all'appello del sistema sanitario e tornare formalmente in attività presso le strutture di provenienza o altre aziende sanitarie.

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I requisiti e le opzioni economiche per il rientro

La normativa vigente stabilisce criteri rigidi sul perimetro temporale e anagrafico della misura:

  • La misura è valida per i dirigenti medici dipendenti in pensione dal 1° settembre 2023.
  • Il rientro in corsia è subordinato a un'espressa istanza presentata dal professionista.
  • L'attività lavorativa può essere prolungata fino al compimento del 72° anno di età.
  • La finestra temporale massima per la riammissione è fissata al 31 dicembre 2026.

Sul piano strettamente economico, il medico che sceglie di tornare in servizio si trova davanti a un bivio obbligatorio e alternativo: il mantenimento del proprio trattamento pensionistico già in godimento oppure la sospensione dello stesso a favore della normale retribuzione legata al nuovo incarico dirigenziale. La platea di riferimento include, oltre agli ex ospedalieri con pensione Inps, che sono ovviamente la stragrande maggioranza, tutti i pensionati ENPAM che, partendo da un originario rapporto contrattuale di convenzione, sono successivamente transitati al rapporto di impiego con il Servizio Sanitario Nazionale, scegliendo di mantenere attiva la propria posizione assicurativa e previdenziale presso la Fondazione. Non sono quindi interessati i professionisti già convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (principalmente ex medici di famiglia ed ex specialisti ambulatoriali) che, com’è noto, possono restare in servizio fino a 73 anni, ma per i quali non è prevista dalle norme attualmente in vigore la riammissione in convenzione dopo il pensionamento.

Gli adempimenti burocratici a carico delle aziende sanitarie

La circolare dell’Enpam chiarisce i precisi obblighi formali a cui le amministrazioni delle ASL devono adempiere nel caso in cui il medico dipendente scelga l'opzione dello stipendio. L'azienda sanitaria ospitante ha il dovere di trasmettere tempestivamente all'ente previdenziale la copia conforme della determina del provvedimento di riammissione, unita a una copia del contratto di lavoro stipulato. Tali documenti dovranno indicare in maniera inequivocabile la data esatta di decorrenza dell'incarico, la sua durata complessiva e la precisa estensione del periodo oggetto di retribuzione.

Una volta acquisito il fascicolo documentale completo, gli uffici dell'ente previdenziale attiveranno la procedura amministrativa per la sospensione temporanea della pensione per l'intera durata del rapporto di lavoro dipendente. La riattivazione della prestazione previdenziale avverrà in modo automatico alla naturale scadenza del contratto o alla sua risoluzione anticipata.

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