
Tre visite fiscali senza risposta non bastano, da sole, a dimostrare che il lavoratore in malattia non fosse presente al proprio domicilio. Il verbale del medico incaricato del controllo certifica ciò che il professionista ha direttamente constatato, ma non consente automaticamente di concludere che il dipendente fosse assente da casa.
Lo ha stabilito la Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 22621 del 2 luglio 2026, confermando l'annullamento del licenziamento per giusta causa e la reintegra di un dipendente ritenuto irreperibile durante tre controlli Inps.
Tre controlli Inps senza risposta e il licenziamento
Il caso nasce durante un periodo di assenza per malattia. Per tre volte il medico fiscale si era presentato all'indirizzo indicato per effettuare la visita di controllo senza ottenere risposta.
Il datore di lavoro aveva considerato i tre episodi una prova sufficiente dell'assenza ingiustificata del dipendente durante le fasce di reperibilità e aveva quindi proceduto al licenziamento per giusta causa.
Il lavoratore aveva contestato il provvedimento. La vicenda era arrivata davanti ai giudici del lavoro, che avevano annullato il licenziamento disponendone la reintegra. Il contenzioso è quindi proseguito fino alla Cassazione.
Che cosa prova davvero il verbale del medico fiscale
La questione riguarda il valore da attribuire al verbale redatto dal medico incaricato dall'Inps. Il documento può attestare direttamente che il medico si è recato all'indirizzo indicato, ha effettuato il tentativo di accesso e non ha ricevuto risposta.
Da questo, però, non deriva necessariamente la prova che il lavoratore si trovasse altrove. La mancata risposta e l'assenza dal domicilio non sono, sul piano probatorio, la stessa cosa.
Il medico fiscale può certificare ciò che ha personalmente verificato, non una circostanza che non ha potuto accertare direttamente. Se nessuno apre la porta, il verbale documenta l'impossibilità di effettuare la visita, ma non dimostra automaticamente dove si trovasse in quel momento il dipendente.
Il mancato controllo non equivale automaticamente a irreperibilità
È questo il passaggio che ha conseguenze più immediate. La sentenza non mette in discussione l'obbligo del lavoratore in malattia di rispettare le fasce di reperibilità e di rendere possibile il controllo.
Esclude invece che il solo verbale negativo del medico fiscale possa essere utilizzato automaticamente come prova dell'assenza dal domicilio, senza valutare gli altri elementi disponibili.
Nel caso arrivato davanti alla Suprema Corte i controlli non andati a buon fine erano addirittura tre. Neppure la loro ripetizione, tuttavia, è stata ritenuta sufficiente a sostenere il licenziamento nei termini prospettati dal datore di lavoro.
La Cassazione ha così confermato l'annullamento del licenziamento e la reintegra del dipendente. Una visita fiscale a vuoto può avere conseguenze per il lavoratore, ma il mancato accesso del medico e l'assenza ingiustificata non possono essere considerati automaticamente equivalenti.




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