
Il giudizio di idoneità alla mansione non può essere ridotto a un adempimento formale. Se il medico competente certifica l'idoneità del lavoratore senza avere effettuato la visita prevista dalla normativa, l'attestazione integra il reato di falso ideologico in atto pubblico. È il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, V Sezione penale, con la sentenza n. 3318 del 27 gennaio 2026, che ha confermato in via definitiva la condanna di un medico specialista in igiene e medicina preventiva per avere attestato falsamente l'esecuzione di due visite preventive mai svolte.
Il caso: idoneità rilasciate senza visita
La vicenda riguarda due lavoratori per i quali il medico aveva rilasciato, nei giorni 11 e 24 giugno 2021, il giudizio di idoneità alla mansione, attestando di aver effettuato le visite preventive previste dalla normativa. Secondo l'accertamento recepito dai giudici di merito, gli accertamenti sanitari non erano invece mai stati eseguiti.
Nel procedimento è stata contestata anche la posizione del datore di lavoro, ritenuto istigatore della condotta, con l'obiettivo di regolarizzare i rapporti di lavoro attraverso la predisposizione di documentazione sanitaria non corrispondente alla realtà. La responsabilità del medico era già stata affermata dal Gup del Tribunale di Trani con sentenza emessa all'esito del rito abbreviato e successivamente confermata dalla Corte d'appello di Bari. La Cassazione ha rigettato il ricorso, rendendo definitiva la condanna.
Il principio: il giudizio di idoneità è un atto pubblico
Nella motivazione, la Suprema Corte ribadisce che il giudizio di idoneità costituisce un atto pubblico, perché il legislatore affida al medico competente il compito di accertare e certificare lo stato di salute del lavoratore ai fini dell'assunzione o della prosecuzione dell'attività lavorativa.
Proprio questa funzione pubblicistica implica che il giudizio non possa prescindere da un effettivo accertamento sanitario. La visita medica rappresenta infatti il presupposto necessario del giudizio di idoneità e conferisce attendibilità all'attestazione rilasciata dal professionista. In assenza della visita, la certificazione non documenta un'attività realmente svolta, ma rappresenta un'attestazione ideologicamente falsa.
Esclusa la particolare tenuità del fatto
La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Nel motivare il rigetto, i giudici valorizzano diversi elementi: la reiterazione della condotta nei confronti di due lavoratori, l'esposizione dei dipendenti ai rischi lavorativi in assenza della prescritta valutazione sanitaria e la particolare intensità del dolo, tenuto conto del ruolo professionale ricoperto dal medico competente.
Secondo la Cassazione, tali circostanze impediscono di qualificare il fatto come di minima offensività.
Le ricadute operative per aziende e medici competenti
La pronuncia richiama l'attenzione non solo dei medici competenti, ma anche delle organizzazioni che affidano loro il servizio di sorveglianza sanitaria. La sentenza conferma infatti l'importanza di garantire la piena tracciabilità dell'intero percorso: dalla convocazione del lavoratore allo svolgimento della visita, fino al rilascio del giudizio di idoneità.
Calendari delle visite, registri delle presenze, documentazione clinica e giudizi finali devono risultare coerenti e verificabili, così da consentire, in caso di controlli o contenzioso, di dimostrare che gli accertamenti sanitari siano stati realmente effettuati. Più in generale, la decisione ribadisce che il giudizio di idoneità non costituisce un mero adempimento amministrativo, ma rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali il sistema della sorveglianza sanitaria realizza la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.




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