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Medici di famiglia, la maternità non può penalizzare la carriera

Per la Corte costituzionale, dopo il recupero del periodo di sospensione, il diploma deve produrre gli stessi effetti giuridici della sessione ordinaria ai fini della trasformazione dell'incarico da tempo determinato a indeterminato.
Medlex

La maternità non può determinare per le dottoresse che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale uno svantaggio nell'accesso al rapporto convenzionale a tempo indeterminato con il Servizio sanitario nazionale. Con la sentenza n. 76 del 2026, depositata il 12 maggio, la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 368/1999, intervenendo sugli effetti del periodo di sospensione del corso dovuto alla gravidanza e alla maternità.

La Consulta non mette in discussione l'obbligo di completare integralmente il percorso formativo. Stabilisce però che, una volta recuperato il periodo di sospensione e conseguito il diploma nella prima data utile, il titolo debba essere considerato acquisito nella stessa sessione ordinaria prevista per gli altri partecipanti al corso, limitatamente agli effetti giuridici collegati alla trasformazione di un incarico convenzionale a tempo determinato con il SSN in uno a tempo indeterminato.

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Il caso di una dottoressa del corso 2020-2023

La questione era stata sollevata dal TAR Lazio nel giudizio promosso da una dottoressa iscritta al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2020-2023 della Regione Lazio.

La ricorrente aveva iniziato il corso nell'ottobre 2021, sospendendolo dal gennaio al giugno 2022 per astensione obbligatoria per maternità e successivamente per altri due mesi per astensione facoltativa parentale. In base alla normativa vigente, il periodo non frequentato doveva essere recuperato, con il conseguente slittamento della conclusione del percorso formativo.

La dottoressa era stata inizialmente ammessa con riserva all'esame nella sessione ordinaria del dicembre 2024 e lo aveva superato. Venuta meno la misura cautelare che aveva consentito quella partecipazione, aveva poi completato effettivamente i 36 mesi di formazione il 4 maggio 2025 e sostenuto nuovamente con successo l'esame nella sessione straordinaria del 13 maggio.

La differenza di pochi mesi aveva però conseguenze concrete sul rapporto di lavoro.

Lo slittamento incideva sull'incarico nel SSN

La ricorrente era infatti titolare di un incarico convenzionale a tempo determinato suscettibile, secondo la disciplina vigente, di trasformazione automatica in rapporto a tempo indeterminato con il conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale.

Il rinvio del titolo determinato dalla maternità produceva quindi anche uno slittamento della trasformazione dell'incarico, con una minore anzianità rispetto ai colleghi dello stesso corso. Nel frattempo era inoltre cambiata la disciplina collettiva applicabile, con la conseguenza che alla dottoressa sarebbe stato applicato un regime convenzionale diverso da quello dei colleghi che avevano potuto sostenere l'esame nella sessione ordinaria.

È su questo effetto che si concentra il giudizio costituzionale.

Il corso deve essere completato, ma senza penalizzazioni

L'articolo 24 del decreto legislativo 368/1999 prevede che gli impedimenti temporanei superiori a quaranta giorni lavorativi consecutivi, compresi quelli determinati dalla gravidanza, sospendano il periodo di formazione. La durata complessiva del percorso non viene però ridotta: il periodo non frequentato deve essere recuperato.

La Corte non modifica questa regola. Il completamento della formazione rimane necessario per ottenere il diploma e quindi per garantire che tutti i medici abbiano effettivamente svolto il percorso richiesto.

Il problema nasce invece dalle conseguenze ulteriori della sospensione. Chi deve recuperare alcuni mesi per gravidanza o maternità non può sostenere l'esame insieme agli altri partecipanti e deve attendere una sessione straordinaria. La disciplina prevede inoltre che Regioni e Province autonome possano organizzare ulteriori sedute per chi abbia sospeso il corso, lasciando così la corsista anche nell'incertezza sulla data effettiva dell'esame.

Ne deriva una differenza che non riguarda più la necessità di completare la preparazione professionale, ma gli effetti lavorativi prodotti dal ritardo.

La Consulta: è una discriminazione

Per la Corte costituzionale questo meccanismo, in assenza di una misura correttiva, determina una irragionevole disparità di trattamento.

La dottoressa che sospende il corso per gravidanza e maternità deve legittimamente recuperare la formazione non svolta. Una volta effettuato il recupero, tuttavia, non può continuare a subire uno svantaggio rispetto ai colleghi che hanno frequentato lo stesso corso e sostenuto l'esame nella sessione ordinaria.

La Consulta riconosce quindi la fondatezza delle questioni sollevate in riferimento agli articoli 3, 31, 32 e 37 della Costituzione, chiamando in causa non soltanto il principio di uguaglianza, ma anche la tutela della maternità, della salute e del lavoro femminile.

La prospettiva di conseguenze negative sul piano professionale, osserva in sostanza la Corte, rischierebbe altrimenti di trasformare l'esercizio dei diritti collegati alla maternità in una causa di penalizzazione della carriera.

Un principio già applicato dalla Consulta

Nel motivare la decisione, la Corte richiama anche la propria sentenza n. 211 del 2023, relativa a una situazione differente ma caratterizzata da un problema analogo.

In quel caso la Consulta aveva giudicato insufficiente garantire a una lavoratrice la possibilità di partecipare successivamente a un corso di formazione, senza una scadenza certa, quando ciò comportava una disparità rispetto agli altri vincitori dello stesso concorso. La soluzione era stata quella di attribuire all'immissione in ruolo la stessa decorrenza giuridica riconosciuta agli altri partecipanti.

Secondo la Corte, lo stesso meccanismo correttivo può essere utilizzato per le dottoresse in formazione in medicina generale.

Il diploma produce gli effetti della sessione ordinaria

La conseguenza della sentenza è quindi precisa.

L'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 368/1999 è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il diploma ottenuto nella prima data utile dopo il recupero del periodo di sospensione per gravidanza e maternità sia considerato acquisito nella sessione ordinaria prevista per gli altri partecipanti allo stesso corso.

L'equiparazione riguarda gli effetti giuridici collegati, secondo la disciplina vigente, alla trasformazione dell'incarico convenzionale con il SSN da tempo determinato a tempo indeterminato.

Medlex
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