
Una diagnosi mancata o tardiva non determina automaticamente il diritto al risarcimento. Perché possa essere riconosciuta la responsabilità della struttura sanitaria occorre dimostrare che una condotta diversa e tempestiva avrebbe, con ragionevole probabilità, evitato il danno o ne avrebbe ridotto le conseguenze. È su questo principio che si fonda la sentenza n. 4753 del 24 novembre 2025 della Seconda Sezione civile del Tribunale di Salerno, chiamata a pronunciarsi sul caso di una lesione tendinea non riconosciuta dopo l'accesso di una paziente in Pronto soccorso.
La decisione offre un'applicazione concreta dei principi della legge 24/2017, la Gelli-Bianco, in materia di responsabilità della struttura sanitaria e soprattutto di distribuzione dell'onere della prova. Al centro non c'è infatti l'errore diagnostico considerato isolatamente, ma il rapporto causale tra quell'errore, il conseguente ritardo terapeutico e la menomazione rimasta alla paziente.
La lesione non riconosciuta e l'intervento 58 giorni dopo
La vicenda risale al luglio 2021. La donna si era procurata una profonda ferita da taglio al terzo dito della mano destra mentre tentava di afferrare un bicchiere che stava cadendo. Recatasi immediatamente in Pronto soccorso, era stata medicata e le era stata prescritta una terapia antibiotica, con indicazione a tornare il giorno successivo in Ortopedia.
Durante il successivo controllo, l'ortopedico aveva certificato una buona integrità tendinea senza eseguire esami strumentali. Una successiva visita specialistica aveva invece accertato la lesione del tendine flessore profondo del terzo dito. L'intervento chirurgico era stato effettuato il 16 settembre, 58 giorni dopo il trauma, mediante innesto tendineo, con un recupero soltanto parziale della funzionalità.
La questione sottoposta al Tribunale era quindi stabilire quanto della menomazione permanente fosse attribuibile alla ferita originaria e quanto, invece, al mancato riconoscimento della lesione e al conseguente ritardo nell'intervento.
Gelli-Bianco: la responsabilità della struttura è contrattuale
Nella motivazione il Tribunale richiama espressamente la riforma introdotta dalla legge 24/2017, ricordando che la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente ha natura contrattuale ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del Codice civile. Questo non significa tuttavia che al paziente sia sufficiente dimostrare l'esistenza di una prestazione sanitaria non corretta. Chi agisce contro la struttura deve provare l'evento dannoso e l'esistenza del nesso di causalità tra la condotta, commissiva oppure omissiva, contestata ai sanitari e il danno subito.
Nel caso dell'omessa diagnosi, occorre quindi ricostruire anche lo scenario alternativo: che cosa sarebbe ragionevolmente accaduto se il sanitario avesse riconosciuto tempestivamente la patologia o la lesione? E il trattamento effettuato al momento corretto avrebbe evitato o ridotto le conseguenze per il paziente?
Il criterio del "più probabile che non"
È qui che assume rilievo il criterio civilistico del "più probabile che non". Per stabilire il nesso causale non è richiesta la certezza assoluta che una diversa condotta sanitaria avrebbe prodotto un esito migliore. Occorre invece verificare, sulla base degli elementi disponibili e delle conoscenze scientifiche, quale ricostruzione presenti il maggiore grado di probabilità.
Nel procedimento di Salerno un ruolo determinante è stato svolto dalla consulenza tecnica acquisita nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo previsto dall'articolo 696-bis del Codice di procedura civile. Secondo i consulenti, la lesione tendinea avrebbe potuto essere riconosciuta tempestivamente e trattata mediante un intervento precoce di tenorrafia. Il trascorrere di quasi due mesi aveva invece reso necessario un intervento differente e più complesso, con un risultato funzionale peggiore rispetto a quello ragionevolmente ottenibile attraverso una riparazione tempestiva.
La CTU ha quindi concluso che la menomazione residua fosse attribuibile in misura minore al trauma originario e in misura maggiore alla condotta omissiva dei sanitari, che non avevano diagnosticato la lesione tendinea.
Non è l'errore in sé a determinare il risarcimento
È questo probabilmente l'aspetto più significativo della pronuncia anche sul piano della pratica clinica. La responsabilità non viene fatta discendere dalla semplice constatazione che la prima valutazione fosse risultata errata. A essere determinante è stata la dimostrazione delle conseguenze dell'omissione: riconoscere immediatamente la lesione avrebbe consentito un trattamento chirurgico più semplice e tempestivo e, secondo la ricostruzione medico-legale accolta dal giudice, avrebbe garantito probabilità nettamente migliori di recupero funzionale.
Il ritardo diagnostico diventa dunque giuridicamente rilevante quando modifica concretamente la storia clinica del paziente. È il rapporto tra ciò che è stato fatto e ciò che, secondo le regole dell'arte e le conoscenze disponibili in quel momento, avrebbe dovuto essere fatto a entrare nella valutazione del giudice.
Danno biologico permanente del 10%
Nel caso esaminato, la consulenza medico-legale ha quantificato un danno biologico permanente del 10%, oltre a diversi periodi di invalidità temporanea. Il Tribunale ha riconosciuto complessivamente 30.907,98 euro, comprendenti 23.120 euro di danno non patrimoniale, 6.670 euro di danno biologico temporaneo e le spese mediche documentate, oltre a rivalutazione e interessi.
La sentenza n. 4753/2025 offre così un esempio concreto di applicazione della Gelli-Bianco: l'omessa diagnosi non produce automaticamente responsabilità risarcitoria, ma può determinarla quando il paziente dimostri, secondo il criterio del "più probabile che non", che una condotta sanitaria tempestiva e appropriata avrebbe evitato il danno o ne avrebbe significativamente limitato le conseguenze.




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