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Osteopati, il Tar conferma i nuovi criteri: l'esperienza pregressa non garantisce il riconoscimento

Respinta la sospensione del Dpcm che disciplina titoli ed esperienza maturati prima della laurea abilitante. Nella fase cautelare prevale l'esigenza di garantire adeguati livelli delle prestazioni sanitarie.
Medlex

Il passaggio dell'osteopatia da attività professionale priva di uno specifico percorso universitario abilitante a professione sanitaria regolamentata pone un problema inevitabile: come riconoscere formazione ed esperienza di chi già esercitava prima dell'introduzione delle nuove regole.

Su questo delicato regime transitorio è intervenuto il Tar del Lazio, respingendo la richiesta di sospensione del Dpcm del 25 marzo 2026 che ha recepito l'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome sui criteri per valutare l'esperienza professionale e riconoscere l'equipollenza dei titoli conseguiti prima della laurea abilitante.

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Si tratta di una decisione cautelare e non ancora di un giudizio definitivo sulla legittimità del provvedimento. Il decreto continua però nel frattempo a produrre i propri effetti.

Dalla professione sanitaria alla laurea abilitante

Il percorso normativo dell'osteopatia è iniziato con la legge 3 del 2018, che l'ha individuata nell'ambito delle professioni sanitarie. Il successivo Dpr 131 del 2021 ne ha definito il profilo professionale, mentre con il decreto interministeriale del 29 novembre 2023 è stato stabilito l'ordinamento didattico del corso di laurea in Osteopatia.

Il nuovo professionista sanitario opera autonomamente o in collaborazione con altre figure sanitarie nella prevenzione e nel mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico delle disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie dell'apparato muscolo-scheletrico. La diagnosi resta di competenza medica e l'osteopata deve riconoscere indicazioni e controindicazioni al trattamento, oltre a reindirizzare il paziente al medico quando i sintomi persistano o peggiorino.

Restava però da affrontare il problema di chi si era formato e aveva lavorato come osteopata quando questo sistema ancora non esisteva.

Il Dpcm e il riconoscimento dell'esperienza precedente

È a questo scopo che il Dpcm del 25 marzo 2026 ha recepito l'accordo raggiunto in Conferenza Stato-Regioni il 18 dicembre 2025. Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 maggio, definisce i criteri per valutare l'esperienza professionale già maturata e quelli per riconoscere l'equipollenza dei titoli pregressi alla nuova laurea abilitante.

Il principio di fondo è che la precedente attività professionale non venga cancellata, ma neppure automaticamente equiparata alla formazione oggi richiesta a una professione sanitaria.

Il sistema prevede quindi una verifica del percorso compiuto dal singolo professionista, considerando formazione teorica, attività pratica ed esperienza maturata prima dell'introduzione della nuova disciplina. L'accordo contempla inoltre percorsi integrativi quando quanto già acquisito non risulti sufficiente per ottenere il pieno riconoscimento.

Perché gli osteopati hanno fatto ricorso

È proprio questo meccanismo ad aver determinato il contenzioso arrivato davanti al Tar. I ricorrenti hanno contestato le conseguenze del nuovo sistema per chi aveva conseguito un titolo e iniziato a esercitare sulla base del precedente quadro normativo, sostenendo che i nuovi criteri potessero imporre ulteriori percorsi formativi a professionisti già attivi. Il Tar, almeno in questa prima fase, non ha ritenuto sufficienti queste ragioni per bloccare il Dpcm.

Secondo quanto riportato nell'ordinanza, il provvedimento appare coerente con la finalità stabilita dalla normativa primaria, individuata nell'interesse pubblico a garantire alla collettività adeguati livelli dei servizi e delle prestazioni che incidono sulla salute.

I giudici hanno inoltre valorizzato il percorso seguito per arrivare alla disciplina, ricordando il confronto preventivo con i soggetti interessati e i pareri favorevoli del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio universitario nazionale.

L'esperienza conta, ma deve essere verificabile

Per chi già esercita come osteopata, la decisione non significa quindi che gli anni di attività precedente siano irrilevanti. Al contrario, il Dpcm nasce precisamente per stabilire come quell'esperienza debba essere valutata. Ma il passaggio a professione sanitaria modifica il punto di riferimento.

Non è più sufficiente stabilire se una persona possedesse i requisiti necessari per esercitare nel precedente sistema. Occorre verificare se formazione ed esperienza siano comparabili agli standard oggi richiesti per svolgere un'attività che lo Stato ha formalmente collocato nell'ambito sanitario. È questa la ragione per cui il regime transitorio prende in considerazione non soltanto il titolo posseduto, ma anche la formazione pratica e l'attività professionale effettivamente svolta.

Cosa significa per professionisti e pazienti

La questione va oltre la categoria degli osteopati. Quando una professione entra formalmente nel sistema sanitario, cambia anche la garanzia che lo Stato offre al paziente sulle competenze di chi la esercita.

Da una parte esiste la necessità di non cancellare percorsi formativi e professionali costruiti quando non era disponibile una laurea abilitante. Dall'altra occorre assicurare che persone provenienti da esperienze formative anche molto differenti possiedano competenze compatibili con quelle richieste dalla nuova regolamentazione. È precisamente questo equilibrio che il Dpcm cerca di costruire attraverso criteri comuni per il riconoscimento dei titoli e dell'esperienza.

Per i professionisti già attivi significa che la continuità con il passato non è automatica, ma passa attraverso la verifica delle competenze maturate e, quando necessario, attraverso l'integrazione della formazione. Per il paziente significa poter progressivamente contare su requisiti definiti e verificabili per chi si presenta come professionista sanitario osteopata.

La decisione definitiva deve ancora arrivare

L'ordinanza del Tar non chiude comunque il contenzioso. Il giudice amministrativo non ha ancora stabilito definitivamente che i criteri individuati dal Governo siano legittimi, ma ha ritenuto che in questa fase non esistano ragioni sufficienti per sospenderne l'efficacia.

Il Dpcm rimane quindi applicabile mentre il giudizio prosegue. La distinzione è importante, ma altrettanto significativo è il criterio utilizzato dal Tar nella valutazione cautelare: nel passaggio dell'osteopatia a professione sanitaria, la tutela delle posizioni maturate da chi già esercitava deve essere conciliata con l'interesse collettivo alla qualità e alla sicurezza delle prestazioni sanitarie.

È su questo equilibrio, più ancora che sulla singola controversia relativa ai titoli pregressi, che si giocherà la definitiva integrazione dell'osteopatia nel sistema delle professioni sanitarie italiane.

Medlex
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