
La presenza di controlli sull'attività svolta o il coordinamento da parte del titolare dello studio non sono sufficienti, da soli, a qualificare come subordinato un rapporto di collaborazione professionale. Per accertarne la reale natura è necessaria una valutazione complessiva di tutti gli elementi che caratterizzano la prestazione. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20605 del 18 giugno 2026, pronunciandosi su una controversia relativa alla collaborazione tra un odontoiatra e il titolare di uno studio dentistico.
Il caso
La vicenda riguarda un odontoiatra che aveva collaborato con uno studio dentistico tra il 2013 e il 2015 e che chiedeva il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato. Dopo che la Corte d'Appello aveva escluso la sussistenza del vincolo di subordinazione, rilevando l'assenza di prove sull'effettivo esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte del titolare dello studio, il professionista ha proposto ricorso in Cassazione.
Gli indici della subordinazione
Nel rigettare il ricorso, la Suprema Corte richiama un orientamento consolidato secondo cui il principale elemento distintivo del lavoro subordinato resta l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro. Tuttavia, soprattutto nelle prestazioni intellettuali, questo requisito può risultare meno evidente e deve quindi essere valutato insieme ad altri elementi sintomatici.
Tra questi rientrano, ad esempio, la continuità della collaborazione, l'inserimento nell'organizzazione dello studio, il rispetto di un orario di lavoro, le modalità di corresponsione del compenso, il coordinamento con l'attività della struttura e l'eventuale assenza di una propria organizzazione professionale. Nessuno di questi elementi, considerato isolatamente, è però sufficiente a qualificare il rapporto: ciò che rileva è la loro valutazione complessiva.
Le indicazioni per gli studi professionali
La Cassazione osserva inoltre che, nel caso esaminato, il controllo esercitato dal titolare sulla qualità delle prestazioni rese al paziente e i consigli forniti a un collega iscritto all'Albo da pochi mesi erano compatibili con un rapporto di lavoro autonomo. Analogamente, non sono emersi elementi idonei a dimostrare un obbligo di rispettare orari prestabiliti o l'esercizio di un potere disciplinare nei confronti del collaboratore.
La decisione offre quindi un'indicazione che va oltre il caso dello studio odontoiatrico e interessa più in generale gli studi medici e le altre strutture professionali sanitarie: la qualificazione del rapporto di lavoro non dipende da un singolo indice, ma dall'analisi concreta dell'organizzazione della collaborazione e dell'insieme delle modalità con cui la prestazione viene svolta.




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