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Residenti all'estero e tassazione: le pensioni non sono tutte uguali

a tassazione delle pensioni per i professionisti che scelgono di trasferirsi all’estero è da sempre un terreno scivoloso, capace di generare spiacevoli fenomeni di doppia imposizione.
Previdenza

Il medico, probabilmente (la documentazione in possesso non consente di verificarlo) ha chiesto, prima di trasferirsi in Lussemburgo, una pensione italiana in cumulo, per cui il trattamento in questione, pur comprendendo anche una consistente quota a carico dell’Enpam, viene erogato dall’Inps.

Giunto in Lussemburgo, si è reso conto che l’Inps effettuava la tassazione prevista dalla normativa italiana sull’intero importo percepito, ed anche le autorità lussemburghesi pretendevano di assoggettare a tassazione quantomeno la parte di pensione riferibile all’Enpam. Oltretutto magari il suo vicino di casa, italiano ed ex medico, gli ha riferito che la propria pensione, liquidata direttamente dall’Enpam, in Italia non subiva nessuna tassazione.

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 A fare definitiva chiarezza su questo scenario è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello del medico numero 112 del 2026, la quale ha stabilito un principio fondamentale: la pensione erogata non può essere considerata come un blocco unico, ma deve essere scomposta e tassata in base alla natura dei contributi che l'hanno generata.

Il fulcro del chiarimento risiede nella distinzione tra l'attività svolta come libero professionista e quella prestata all'interno del servizio sanitario pubblico. L'amministrazione finanziaria ha specificato che la quota parte della pensione che deriva dai contributi versati per l'iscrizione all'Albo e per l'esercizio della libera professione non è legata a un rapporto di lavoro dipendente. Di conseguenza, secondo i trattati internazionali vigenti tra Italia e Lussemburgo (simili a quelli in vigore con la maggior parte degli stati esteri), questa specifica fetta di reddito deve essere assoggettata a imposizione esclusiva soltanto nello Stato di residenza, escludendo totalmente la tassazione italiana.

Al contrario, la porzione di trattamento previdenziale che scaturisce dall'attività di medico specialista ambulatoriale, svolta ad esempio presso una ASL, segue una logica completamente diversa. Questo specifico servizio viene equiparato a una funzione pubblica e, dal momento che il contribuente conserva la cittadinanza italiana, la Convenzione bilaterale prevede che tale quota venga tassata esclusivamente nello Stato della fonte, ovvero in Italia.

Questa suddivisione asimmetrica comporta che l'INPS, in qualità di sostituto d'imposta, sia legittimato a trattenere l'IRPEF solo ed esclusivamente sulla parte di pensione legata al lavoro ambulatoriale pubblico. Per evitare che il fisco italiano continui a prelevare le imposte anche sulla quota derivante dalla libera professione, il pensionato ha la possibilità di muoversi su due fronti paralleli per tutelare i propri diritti.

Il primo passo, orientato al futuro, consiste nel richiedere direttamente all'istituto previdenziale l'applicazione delle agevolazioni convenzionali. Per farlo, l'interessato deve presentare all'INPS la documentazione che attesti l'effettiva residenza fiscale in Lussemburgo (o in un diverso Stato estero), anche se occorre ricordare che l'istituto ha la facoltà e non l'obbligo di applicare direttamente l'esenzione qualora ravvisi margini di incertezza.

Se l'applicazione diretta non viene concessa o se l'INPS ha già operato le trattenute indebite negli anni passati, si apre la seconda strada, ovvero la richiesta formale di rimborso per le somme ingiustamente pagate. Questo iter non passa per l'INPS, ma richiede l'invio di un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, indirizzata specificamente al Centro Operativo di Pescara. La domanda può essere presentata per iscritto tramite raccomandata tradizionale all'indirizzo di Via Rio Sparto 21 a Pescara, oppure in modalità telematica sfruttando l'indirizzo di posta elettronica certificata del centro operativo.

Fin qui la soluzione offerta al caso concreto. L’esperienza di settore ci dice però che in genere fino ad oggi per i residenti all’estero le pensioni Inps derivanti dalle gestioni dei lavoratori autonomi e tutte le pensioni pagate dall’Enpam, senza alcuna distinzione, non sono state tassate in Italia. In questo caso, invece, anche il trattamento fiscale applicato sulle pensioni Enpam viene diversificato a seconda della natura (pubblica o privata) del rapporto di lavoro da cui si origina la pensione stessa. Bisognerà adesso valutare se questa presa di posizione dell’Agenzia andrà ad aprire nuovi scenari, non certo favorevoli, per i pensionati Enpam all’estero.

Tra l’altro, anche il ragionamento dell’Agenzia sulla natura giuridica del rapporto di lavoro dei medici specialisti ambulatoriali non appare irreprensibile: tale attività, infatti, anche se fiscalmente assimilata al lavoro dipendente, conserva il proprio carattere convenzionale, rientrando nell’ambito del lavoro autonomo, e come tale non dovrebbe in ogni caso essere soggetta a tassazione in Italia.

In chiusura, un piccolo consiglio ai prossimi pensionati Enpam che hanno intenzione di trasferirsi all’estero per sfruttare i benefici fiscali di questa condizione: se non è proprio necessario, meglio evitare di scegliere i trattamenti in cumulo. È chiaro, infatti, che il pagamento della pensione da parte dell’Inps, e non dell’Enpam, rischia di vanificare i vantaggi fiscali già pianificati.

Previdenza
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