
Lo stato di malattia del dirigente medico non comporta automaticamente il rinvio dell'audizione nell'ambito di un procedimento disciplinare. Per ottenere il differimento è necessario dimostrare che la patologia costituisca un impedimento grave e oggettivo all'esercizio del diritto di difesa, non superabile attraverso strumenti alternativi come l'invio di memorie o la delega a un difensore. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23334 del 16 luglio 2026.
Il caso
La vicenda riguarda un dirigente medico della Asl Roma 2 destinatario di due procedimenti disciplinari conclusi con una sospensione di sette giorni e una successiva sospensione di sei mesi. Tra le contestazioni figuravano irregolarità nella gestione dell'orario di lavoro, timbrature del badge oltre l'orario di servizio e assenze ritenute ingiustificate per attività di aggiornamento professionale. Il medico aveva impugnato entrambe le sanzioni, sostenendo, tra l'altro, che la prima fosse nulla perché l'azienda non aveva rinviato l'audizione disciplinare nonostante il suo stato di malattia. Sia il Tribunale sia la Corte d'Appello avevano però respinto le sue domande.
Il principio affermato dalla Cassazione
Rigettando il ricorso, la Suprema Corte ha ricordato che nel pubblico impiego contrattualizzato il diritto del dipendente a essere ascoltato non si traduce in un diritto automatico al rinvio dell'audizione. La nullità del procedimento disciplinare può essere riconosciuta soltanto se il lavoratore dimostra di avere subito un concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa.
Secondo i giudici, spetta quindi al dipendente provare che la patologia fosse così grave da impedirgli in modo assoluto di partecipare all'audizione o di esercitare la difesa con modalità alternative, come l'invio di memorie scritte o il conferimento di una delega al proprio legale. Non ogni malattia, quindi, giustifica il differimento dell'audizione, ma soltanto un impedimento qualificato, grave e oggettivamente documentabile.
Gli altri profili esaminati
La Cassazione ha inoltre confermato la legittimità delle valutazioni dei giudici di merito sulle ulteriori contestazioni disciplinari. In particolare, ha ritenuto non adeguatamente dimostrate le giustificazioni addotte dal dirigente medico per le permanenze nella struttura oltre l'orario di lavoro e per alcune assenze riconducibili ad attività di aggiornamento professionale, osservando che mancavano la prova delle necessarie autorizzazioni e dell'effettiva partecipazione ai corsi indicati. Ha infine giudicato congrua la sanzione disciplinare, ritenendo che la gravità delle condotte fosse stata correttamente valutata dalla Corte d'Appello.




Ogni giorno pubblichiamo per te tanti contenuti e li organizziamo perchè tu possa sempre trovare ciò che vuoi.