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Medici del 118, il "tempo tuta" non segue le regole dei dipendenti

La Cassazione non riconosce i 15 minuti retribuiti per vestizione e svestizione. Per i giudici il medico convenzionato è un lavoratore autonomo parasubordinato: compensi e diritti vanno valutati sulla base degli Accordi collettivi.
Medlex

Il cosiddetto "tempo tuta" dei medici convenzionati del 118 non può essere valutato applicando automaticamente le regole elaborate per i lavoratori dipendenti del Servizio sanitario nazionale. Lo stabilisce la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l'ordinanza n. 20927 del 20 giugno 2026, che torna sulla natura del rapporto tra medici convenzionati e aziende sanitarie e cassa con rinvio una sentenza della Corte d'Appello di Messina.

La controversia era nata dalla richiesta di alcuni medici convenzionati con l'ASP di Messina per il servizio di emergenza sanitaria 118. I professionisti chiedevano che fosse riconosciuto come tempo di lavoro quello necessario a indossare e togliere la divisa e che venissero inoltre rimborsate le attività di lavaggio e stiratura degli indumenti svolte autonomamente.

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I 15 minuti riconosciuti dalla Corte d'Appello

In secondo grado i medici avevano ottenuto ragione. La Corte d'Appello di Messina aveva riconosciuto complessivamente 15 minuti per ciascun turno per le attività di vestizione e svestizione e condannato l'ASP a corrispondere a ciascun ricorrente 7.706,58 euro, somma nella quale era compreso anche il risarcimento per il lavaggio e la stiratura degli indumenti.

Alla base della decisione vi era anche la qualificazione delle divise come dispositivi di protezione individuale e l'applicazione ai medici di principi già elaborati dalla giurisprudenza per il personale infermieristico. Secondo i giudici d'appello, la necessità di essere già vestiti all'inizio del servizio consentiva infatti di assimilare, sotto questo profilo, la posizione dei medici del 118 a quella degli infermieri. È proprio questa assimilazione che la Cassazione considera giuridicamente non corretta.

Medici convenzionati e dipendenti: due rapporti diversi

La Suprema Corte richiama un orientamento ormai consolidato secondo il quale il rapporto dei medici che lavorano in convenzione con le aziende sanitarie non è un rapporto di pubblico impiego. Si tratta invece di un rapporto privatistico di lavoro autonomo-professionale con caratteristiche di parasubordinazione. Una distinzione che non è soltanto formale, perché impedisce di trasferire automaticamente ai medici convenzionati istituti e tutele costruiti per il lavoro subordinato.

La Cassazione ricorda che questo principio è già stato applicato in diverse materie. Ai medici convenzionati, proprio in ragione della diversa natura del rapporto, è stata per esempio esclusa l'applicazione automatica di norme proprie del lavoro subordinato riguardanti il congedo straordinario per motivi familiari o altri istituti del pubblico impiego.

Il rapporto trova invece il proprio fondamento negli articoli 48 della legge 833/1978 e 8 del decreto legislativo 502/1992 e negli accordi che disciplinano il lavoro convenzionato. Anche questi ultimi, precisa la Corte, non possono modificare la natura giuridica del rapporto trasformandolo in lavoro subordinato.

Il compenso va cercato negli Accordi collettivi

È questo principio a produrre la conseguenza più importante sul "tempo tuta". Secondo la Cassazione, la Corte d'Appello ha sbagliato a utilizzare, sia per stabilire l'esistenza del diritto sia per quantificarne il valore, la disciplina prevista dal contratto collettivo del personale non dirigenziale del comparto Sanità.

Per i medici convenzionati, infatti, il trattamento economico deve essere individuato nella contrattazione nazionale o regionale applicabile al rapporto convenzionale. Né l'azienda sanitaria né il giudice possono riconoscere compensi utilizzando direttamente istituti previsti per rapporti di natura diversa.

La questione assume quindi una portata più ampia rispetto ai soli minuti necessari per cambiarsi prima e dopo un turno. La pronuncia riafferma il confine tra il lavoro convenzionato e quello subordinato all'interno del SSN e stabilisce che la presenza di obblighi organizzativi, turni o modalità operative definite dall'azienda non è sufficiente, da sola, a cancellare questa distinzione.

Non bastano neppure le presunzioni sul tempo impiegato

La Cassazione censura inoltre il modo in cui era stata provata l'effettiva esecuzione delle attività di vestizione, svestizione, lavaggio e stiratura al di fuori dell'orario di servizio.

La Corte d'Appello aveva dedotto che, poiché i turni coprivano integralmente il debito orario previsto, fosse inevitabile che i medici si cambiassero prima dell'inizio e dopo la fine del turno.

Per la Suprema Corte, però, questo ragionamento costituisce una congettura e non un fatto noto dal quale ricavare una presunzione. La successione e la durata dei turni, da sole, non dimostrano che le operazioni di vestizione e svestizione avvenissero effettivamente al di fuori del servizio. Lo stesso problema riguarda la prova delle attività di lavaggio e stiratura.

La causa torna alla Corte d'Appello

L'ordinanza non chiude tuttavia definitivamente il contenzioso. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'ASP nei termini indicati nella motivazione, ha cassato la sentenza e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Messina in diversa composizione, che dovrà effettuare un nuovo esame attenendosi ai principi stabiliti dalla Suprema Corte.

Il punto fissato dalla Cassazione resta però rilevante anche oltre la singola controversia: il medico convenzionato non può essere equiparato al dipendente del SSN soltanto perché la prestazione viene resa all'interno dell'organizzazione sanitaria pubblica. Anche quando si discute di orario, attività accessorie e relativi compensi, occorre partire dalla natura autonomo-professionale e parasubordinata del rapporto e dalla specifica disciplina collettiva che lo regola.

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