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Caduta del paziente fragile, il Tribunale: corrimano e antiscivolo non bastano

La sentenza 222/2026 del Tribunale di Tivoli chiarisce che le misure di sicurezza ambientale non esauriscono gli obblighi di assistenza quando le condizioni cliniche richiedono una vigilanza personale
Medlex

Corrimano e pavimenti antiscivolo non sono sufficienti a escludere la responsabilità di una struttura quando le condizioni del paziente rendono prevedibile il rischio di caduta e richiedono un'assistenza personale durante gli spostamenti. È quanto emerge dalla sentenza n. 222/2026 del Tribunale di Tivoli, che ha condannato una RSA al risarcimento dei danni subiti da un'anziana affetta da Alzheimer dopo una caduta avvenuta durante il ricovero.

Il caso della paziente con Alzheimer

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La donna presentava un quadro clinico caratterizzato da Alzheimer, allucinazioni, disorientamento spazio-temporale e scarsa collaborazione, oltre ad altre patologie tra cui il diabete. Pur conservando una certa capacità di deambulazione, durante il ricovero cadde mentre percorreva un corridoio della struttura, riportando una grave frattura del femore che rese necessario un intervento chirurgico. La paziente morì due anni più tardi.

Il figlio, in qualità di erede, agì contro la struttura sostenendo che l'incidente fosse riconducibile alla mancata vigilanza e che le condizioni della madre imponessero l'assistenza del personale durante gli spostamenti.

La RSA contestò la ricostruzione. Secondo la difesa, la donna era in grado di camminare autonomamente e la caduta sarebbe stata determinata da una frattura spontanea e imprevedibile del femore. La struttura sottolineava inoltre la presenza di corrimano su entrambi i lati del corridoio e di sistemi antiscivolo sul pavimento.

L'assistenza deve essere adeguata alle condizioni del paziente

Il Tribunale ha ricondotto la vicenda agli obblighi derivanti dal contratto di spedalità, che non comprendono soltanto le prestazioni strettamente sanitarie, ma anche quelle di assistenza, vigilanza e protezione della persona ricoverata.

Il livello di queste prestazioni deve essere valutato alla luce delle condizioni concrete del paziente e dei rischi ragionevolmente prevedibili. In presenza di un grave deterioramento cognitivo e di una ridotta capacità di riconoscere le situazioni di pericolo, le sole misure strutturali di prevenzione possono quindi risultare insufficienti.

Determinante è stata la consulenza tecnica d'ufficio, che non ha ritenuto fondata la ricostruzione della frattura spontanea proposta dalla struttura. Secondo il CTU, inoltre, l'eventuale presenza di una particolare fragilità ossea avrebbe semmai reso ancora più necessarie misure assistenziali adeguate alle condizioni della paziente.

Per il giudice, l'assistenza prestata non era dunque sufficiente: la donna, considerato il decadimento cognitivo e il grado di autosufficienza, avrebbe dovuto essere accompagnata durante gli spostamenti. La presenza di corrimano e sistemi antiscivolo non poteva sostituire l'intervento personale di un operatore quando questo era richiesto dalle condizioni cliniche.

Onere della prova e responsabilità della struttura

La sentenza richiama inoltre i principi sull'onere della prova nella responsabilità sanitaria. Il paziente, o chi agisce per suo conto, deve dimostrare il rapporto con la struttura, il danno e il nesso causale tra la condotta contestata e il pregiudizio subito.

Una volta fornita tale prova, spetta alla struttura dimostrare di avere correttamente adempiuto agli obblighi assunti oppure che l'evento sia stato determinato da una causa imprevedibile e inevitabile.

Nel caso esaminato, il Tribunale ha ritenuto che questa prova liberatoria non fosse stata fornita. L'ipotesi della frattura spontanea non è stata considerata sufficiente a interrompere il nesso causale, mentre l'assenza dell'assistenza personale durante gli spostamenti è stata ritenuta rilevante nella produzione dell'evento: secondo la ricostruzione accolta dal giudice, con l'accompagnamento di un operatore la caduta avrebbe avuto elevate probabilità di essere evitata.

Risarcimento di circa 30mila euro

La consulenza tecnica ha riconosciuto alla paziente un'invalidità permanente e la perdita definitiva dell'autonomia nella deambulazione. Il Tribunale ha quindi condannato la struttura al pagamento di circa 30mila euro per danno biologico permanente, danno morale e invalidità temporanea, oltre alle spese mediche documentate, alla rivalutazione e agli interessi.

Per la quantificazione è stata utilizzata come criterio equitativo anche la Tabella unica nazionale per il danno biologico, nonostante il fatto fosse precedente alla sua entrata in vigore. Si tratta di un utilizzo coerente con il recente orientamento della Cassazione, che ha ammesso il ricorso alla nuova Tabella come parametro uniforme di valutazione anche per fatti anteriori, pur senza attribuirle efficacia retroattiva.

La compagnia assicurativa chiamata in causa non è stata invece condannata: la polizza riguardava un'altra sede della struttura ed escludeva i danni derivanti dall'attività assistenziale.

La decisione del Tribunale di Tivoli ribadisce così che gli obblighi di protezione non possono essere valutati soltanto sulla base delle caratteristiche degli ambienti. Quando le condizioni cognitive, motorie o cliniche del paziente determinano rischi prevedibili, anche l'organizzazione dell'assistenza e della vigilanza deve essere commisurata alle sue effettive necessità.

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