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Cbd, nuovi ricorsi respinti dal Tar ma la partita passa alla Corte Ue

Due sentenze confermano la linea del Tar sul cannabidiolo. Il decreto del 2024 resta però sospeso: il Consiglio di Stato ha chiamato in causa la Corte Ue
Medlex

Due nuovi ricorsi respinti dal Tar del Lazio riaprono il confronto sulla disciplina italiana del cannabidiolo, ma non chiudono il contenzioso. Il decreto che sottopone a prescrizione le composizioni orali di Cbd estratto dalla cannabis resta sospeso, mentre sulla compatibilità delle regole italiane con il diritto europeo dovrà pronunciarsi la Corte di giustizia Ue.

Due nuovi ricorsi respinti dal Tar del Lazio

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Le sentenze depositate il 14 agosto riguardano due distinti ricorsi. Il primo era stato presentato dalla società Cbweed contro il decreto del ministero della Salute del 27 giugno 2024 e gli atti collegati. Il secondo, promosso dalla società Crystal, riguardava una successiva circolare ministeriale nella parte relativa ai cosmetici.

Il Tar ha respinto entrambi. Secondo Canapa Sativa Italia, associazione che rappresenta oltre 400 imprese della filiera, dalle decisioni non può però essere ricavata una regola generale secondo la quale il cannabidiolo sarebbe oggi acquistabile esclusivamente con ricetta medica non ripetibile.

Le sentenze richiamano infatti il precedente pronunciamento del Tar n. 7513 del 2025. Ma proprio quella decisione è coinvolta in uno dei giudizi arrivati davanti al Consiglio di Stato, che ha sospeso l'efficacia del decreto e rimesso alla Corte di giustizia dell'Unione europea alcune questioni sulla compatibilità della disciplina italiana con il diritto Ue.

Una vicenda iniziata nel 2020

Il contenzioso ha alle spalle una storia normativa lunga sei anni. Nell'ottobre 2020 il ministero della Salute aveva disposto per la prima volta l'inserimento delle composizioni per somministrazione orale contenenti cannabidiolo ottenuto da estratti di cannabis nella tabella dei medicinali prevista dal Testo unico sugli stupefacenti. L'entrata in vigore del provvedimento venne però sospesa poche settimane dopo per consentire ulteriori approfondimenti tecnico-scientifici. Nell'agosto 2023 il Ministero revocò la sospensione, provocando nuovi ricorsi e un ulteriore intervento della giustizia amministrativa.

La disciplina è stata quindi riscritta con il decreto del 27 giugno 2024. Il provvedimento del ministro della Salute Orazio Schillaci ha revocato i precedenti decreti del 2020 e del 2023 e inserito nella sezione B della tabella dei medicinali le "composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis".

È una precisazione rilevante: la disposizione non riguarda indistintamente qualsiasi prodotto contenente Cbd, ma una specifica categoria di composizioni ottenute da estratti della pianta e destinate alla somministrazione orale.

Dalla prescrizione ai controlli in farmacia

L'inserimento nella sezione B comporta l'applicazione delle disposizioni previste dal Dpr 309/1990 e, per la dispensazione, della ricetta medica non ripetibile. È proprio questo regime ad aver prodotto una parte consistente del confronto tra Ministero, imprese della filiera e associazioni agricole.

La situazione è cambiata nuovamente con l'intervento cautelare del Consiglio di Stato. Dopo la sospensione dell'efficacia del decreto, il ministero della Salute ha chiarito che vengono meno, finché dura la sospensione, anche le relative misure di controllo applicate in farmacia.

Da qui la ragione per cui le nuove sentenze del Tar non determinano automaticamente il ritorno all'obbligo di ricetta: il provvedimento ministeriale sul quale quel regime si fonda rimane sospeso in attesa degli sviluppi del giudizio.

Il Consiglio di Stato porta la questione davanti all'Europa

Il passaggio decisivo è arrivato ad agosto. Con tre ordinanze, il Consiglio di Stato ha sospeso altrettanti giudizi di appello e ha chiesto alla Corte di giustizia Ue di valutare la disciplina italiana alla luce delle norme europee.

Il problema supera quindi la classificazione amministrativa nazionale. Palazzo Spada chiede ai giudici di Lussemburgo di chiarire fino a che punto uno Stato membro possa imporre restrizioni alla commercializzazione delle preparazioni a base di Cbd per ragioni di tutela della salute pubblica e a quali condizioni tali limitazioni siano compatibili con il diritto dell'Unione.

Sul tema esiste già un precedente importante. Nella sentenza Kanavape del novembre 2020, relativa alla legislazione francese, la Corte di giustizia ha affrontato la commercializzazione del Cbd alla luce del principio della libera circolazione delle merci e della possibilità degli Stati di introdurre limitazioni motivate dalla protezione della salute.

In quella decisione la Corte aveva escluso, sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili, che il Cbd oggetto del procedimento potesse essere considerato uno stupefacente. Aveva tuttavia riconosciuto che la tutela della salute pubblica può giustificare restrizioni alla libera circolazione, purché siano appropriate e proporzionate rispetto al rischio che intendono prevenire.

Cbd e Thc non sono la stessa sostanza

Sul piano scientifico è essenziale distinguere il cannabidiolo dal tetraidrocannabinolo, il Thc responsabile dei principali effetti psicotropi della cannabis.

Anche l'Organizzazione mondiale della sanità ha sottoposto il cannabidiolo a una valutazione specifica. Il comitato di esperti dell'Oms sulle dipendenze ha concluso che le preparazioni considerate Cbd puro non presentano proprietà psicoattive e non mostrano un potenziale di abuso o dipendenza tale da richiederne l'assoggettamento ai controlli internazionali sulle sostanze stupefacenti.

Questo non equivale ad affermare che ogni prodotto contenente cannabidiolo sia privo di rischi o debba poter essere commercializzato senza limitazioni. Concentrazione, composizione, modalità di somministrazione, presenza di altre sostanze e destinazione d'uso possono determinare discipline differenti.

Esistono inoltre medicinali a base di cannabidiolo regolarmente autorizzati. Epidyolex, ad esempio, è un farmaco contenente Cbd utilizzato per alcune forme rare di epilessia, tra cui le sindromi di Lennox-Gastaut e Dravet e la sclerosi tuberosa complessa. Può essere ottenuto soltanto con prescrizione medica e il trattamento deve essere seguito da un medico esperto nella gestione dell'epilessia.

La decisione europea può cambiare il quadro italiano

Le sentenze del 14 agosto aggiungono quindi due pronunciamenti favorevoli alla posizione sostenuta dall'amministrazione, ma intervengono mentre la controversia principale è ancora aperta a un livello superiore.

La Corte di giustizia dovrà ora fornire al Consiglio di Stato l'interpretazione del diritto europeo necessaria a decidere i giudizi pendenti. Solo successivamente Palazzo Spada potrà pronunciarsi definitivamente sugli appelli e sulla legittimità della disciplina italiana.

Fino ad allora resta una situazione particolare: il decreto del 2024 esiste e ha superato il vaglio del Tar nei giudizi finora decisi, ma la sua efficacia è sospesa. Per stabilire se le restrizioni italiane sulle composizioni orali di Cbd estratto dalla cannabis possano tornare pienamente operative bisognerà attendere anche la risposta di Lussemburgo.

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