
Diventare inabili al lavoro non può comportare per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti la perdita dell'iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio sanitario nazionale. Con la sentenza n. 97 del 2026, depositata il 5 giugno, la Corte costituzionale interviene sull'articolo 34 del Testo unico sull'immigrazione e stabilisce che il diritto all'assistenza deve essere mantenuto quando il permesso per motivi di lavoro o familiari viene convertito in permesso per "residenza elettiva" proprio in conseguenza del riconoscimento di una pensione di inabilità civile.
La Corte non dichiara incostituzionale la disposizione. Le questioni sollevate dal Tribunale di Milano vengono dichiarate non fondate perché, secondo la Consulta, dell'articolo 34 è possibile – e costituzionalmente necessario – fornire un'interpretazione che consenta di conservare l'iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN. La decisione assume quindi particolare rilievo anche sul piano applicativo: il semplice mutamento del titolo di soggiorno non può cancellare una tutela sanitaria precedentemente acquisita quando quella stessa modifica deriva dalla sopravvenuta inabilità della persona.
Il caso: dal lavoro all'inabilità
La questione nasce dal ricorso di due cittadini extra Ue contro Regione Lombardia e Ministero della Salute. Entrambi erano regolarmente soggiornanti in Italia e avevano avuto un permesso che consentiva loro l'iscrizione obbligatoria al SSN.
Il primo, cittadino egiziano, aveva posseduto un permesso per motivi di lavoro e successivamente per attesa occupazione. Dal 2012 non aveva più potuto lavorare a causa di gravi patologie ed era stato riconosciuto invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa e persona con handicap in situazione di gravità.
Il secondo, cittadino pakistano, aveva lavorato fino al 2022, quando aveva dovuto interrompere l'attività in conseguenza di diverse patologie, tra le quali gli esiti di una lesione midollare con paraparesi spastica. Anche per lui era stata riconosciuta una condizione di handicap grave.
In entrambi i casi, dopo il riconoscimento della pensione di inabilità civile, il precedente titolo di soggiorno era stato convertito in un permesso per residenza elettiva. Ed è proprio da questa conversione che nasce il problema.
Il rischio di perdere l'iscrizione gratuita
L'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 286 del 1998 individua le categorie di cittadini stranieri soggette all'iscrizione obbligatoria al SSN, riconoscendo loro parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani per l'assistenza sanitaria.
La norma menziona, tra gli altri, gli stranieri regolarmente soggiornanti per lavoro subordinato o autonomo e quelli titolari di determinati permessi, compresi quelli per motivi familiari. Non indica invece espressamente il permesso per residenza elettiva.
Per chi non rientra nelle categorie soggette all'iscrizione obbligatoria, il comma 3 prevede la possibilità di assicurarsi privatamente oppure di iscriversi volontariamente al SSN pagando un contributo annuale che, in base alla disciplina vigente, non può essere inferiore a 2.000 euro.
Il Tribunale di Milano aveva quindi sollevato la questione di costituzionalità: applicata letteralmente, la disciplina avrebbe prodotto l'effetto di far perdere ai due cittadini l'iscrizione gratuita proprio perché, essendo diventati totalmente inabili al lavoro, il loro permesso era stato convertito in quello per residenza elettiva.
Il paradosso indicato dalla Consulta
È questo il passaggio sul quale si concentra la Corte costituzionale.
Una simile interpretazione produrrebbe un risultato paradossale: la perdita della tutela sanitaria coinciderebbe con il momento in cui la persona, a causa della disabilità sopraggiunta, diventa più vulnerabile e ha maggiore necessità di accedere alle prestazioni sanitarie.
La condizione che impedisce di continuare a lavorare finirebbe quindi per determinare contemporaneamente la perdita della modalità di accesso al SSN della quale la persona beneficiava proprio in virtù del precedente titolo di soggiorno.
Per la Consulta una conseguenza del genere non sarebbe coerente con i principi costituzionali di uguaglianza e tutela della salute, né con il quadro europeo e internazionale di protezione delle persone con disabilità. La Corte richiama in particolare gli articoli 3 e 32 della Costituzione, l'articolo 13 della Carta sociale europea e gli articoli 4 e 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
La soluzione: interpretare la norma in senso costituzionale
La Corte sceglie però di non dichiarare illegittimo l'articolo 34.
Secondo i giudici costituzionali, infatti, la disposizione consente una diversa interpretazione, compatibile con la Costituzione. Il riferimento ai permessi per motivi di lavoro e familiari deve comprendere anche le persone che erano precedentemente titolari di quei permessi e li hanno successivamente convertiti in un permesso per residenza elettiva a causa del riconoscimento della pensione di inabilità civile.
In questa specifica situazione permane quindi il diritto all'iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio sanitario nazionale.
La conseguenza è rilevante anche rispetto alla questione subordinata sollevata dal Tribunale di Milano sul contributo minimo di 2.000 euro previsto per l'iscrizione volontaria. Se il cittadino conserva infatti il diritto all'iscrizione obbligatoria, non ricade nel regime dell'iscrizione volontaria e il problema del contributo non si pone.
Disabilità e diritto alla salute
La sentenza n. 97 del 2026 va dunque oltre la questione amministrativa relativa alla tipologia del permesso di soggiorno.
Il principio affermato dalla Consulta impedisce che una modifica formale del titolo di soggiorno, determinata dalla sopravvenuta impossibilità di lavorare, si traduca nella perdita di una tutela sanitaria già riconosciuta.
Il punto decisivo è il rapporto causale tra le due situazioni: lo straniero non abbandona il lavoro per una scelta indipendente dalla propria condizione personale, ma perde la possibilità di lavorare a causa dell'inabilità che determina anche la conversione del permesso. Sarebbe quindi irragionevole utilizzare proprio quella conversione per privarlo dell'accesso gratuito al SSN.
La Corte riconduce questa interpretazione a un quadro più generale nel quale Costituzione, diritto europeo e convenzioni internazionali convergono sulla necessità di assicurare una tutela effettiva alle persone fragili e vulnerabili.
Per i cittadini stranieri che si trovano nella situazione esaminata dalla Consulta, dunque, il passaggio dal permesso per lavoro o per motivi familiari alla residenza elettiva conseguente alla pensione di inabilità non interrompe l'iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio sanitario nazionale.
Non nasce un nuovo diritto all'assistenza sanitaria, ma viene impedito che una condizione di disabilità sopravvenuta determini la perdita di quello di cui la persona era già titolare.




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