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Fine vita, la Consulta conferma il requisito del sostegno vitale

La Consulta: nessun diritto generale al suicidio assistito per chi soffre di una patologia irreversibile: l'ampliamento spetta al legislatore. Ma il trattamento necessario alla sopravvivenza può anche essere rifiutato prima della sua attivazione.
Medlex

Il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale resta determinante per delimitare, nell'attuale quadro normativo, i casi nei quali l'aiuto al suicidio può essere non punibile. Con la sentenza n. 152 del 2026, depositata il 24 luglio, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le nuove questioni sollevate sull'articolo 580 del codice penale, confermando l'impostazione già adottata con le sentenze n. 135 del 2024 e n. 66 del 2025.

La decisione non esclude che il legislatore possa in futuro ampliare l'accesso al suicidio medicalmente assistito. Stabilisce, invece, che un simile ampliamento non è costituzionalmente obbligato e che non spetta alla Consulta sostituirsi al Parlamento nella ricerca di un diverso equilibrio tra autodeterminazione individuale e tutela della vita.

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Il caso sottoposto alla Corte

La questione era stata sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna nell'ambito di un procedimento per aiuto al suicidio relativo a una donna affetta da una forma avanzata di parkinsonismo da paralisi sopranucleare progressiva.

La paziente conservava, secondo la documentazione richiamata nell'ordinanza, la capacità di autodeterminarsi, ma aveva perso gran parte della propria autonomia: necessitava dell'aiuto di terzi per numerose attività fondamentali della vita quotidiana, dall'alimentazione all'igiene personale. Non dipendeva tuttavia da trattamenti di sostegno vitale.

Nel 2023 era stata accompagnata in Svizzera, dove aveva fatto ricorso al suicidio assistito.

Il GIP ha quindi chiesto alla Corte costituzionale di eliminare dall'area di non punibilità delineata dalla sentenza n. 242 del 2019 il requisito dell'essere "tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale". Secondo il giudice rimettente, la condizione determinerebbe una disparità tra persone affette da patologie irreversibili e da sofferenze altrettanto intollerabili sulla base della sola necessità o meno di ricorrere a questi trattamenti.

Perché il sostegno vitale resta decisivo

La Corte respinge questa impostazione tornando alla logica della sentenza n. 242 del 2019.

La Consulta precisa infatti di non avere allora riconosciuto un generale diritto a porre termine alla propria vita in presenza di una patologia irreversibile e di sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili.

L'area di non punibilità dell'aiuto al suicidio era stata individuata per una situazione più circoscritta: quella del paziente capace di assumere decisioni libere e consapevoli che, proprio perché dipendente da un trattamento necessario alla sopravvivenza, dispone già del diritto di determinare la propria morte attraverso il rifiuto di quel trattamento, sulla base della legge 219 del 2017 e dell'articolo 32 della Costituzione.

Per la Consulta è questa circostanza a rendere le due situazioni giuridicamente differenti. Chi non dipende da un trattamento di sostegno vitale non dispone infatti, o non dispone ancora, della possibilità di lasciarsi morire semplicemente rifiutando la cura necessaria alla propria sopravvivenza.

Il requisito, pertanto, non viene considerato una discriminazione irragionevole, ma conserva un "ruolo cardine" nell'equilibrio individuato dalla giurisprudenza costituzionale in assenza di una disciplina organica approvata dal Parlamento.

Non è necessario essere già sottoposti al trattamento

La sentenza ribadisce però una precisazione particolarmente rilevante sul piano applicativo.

Essere dipendenti da un trattamento di sostegno vitale non significa necessariamente che quel trattamento debba essere già materialmente in corso.

La Corte respinge infatti l'argomento secondo cui una persona dovrebbe prima accettare l'attivazione del trattamento e successivamente chiederne l'interruzione per poter rientrare nelle condizioni individuate dalla sentenza n. 242 del 2019.

Il diritto costituzionale di rifiutare le cure comprende anche quello di rifiutarne l'attivazione fin dall'inizio. Di conseguenza, sul piano costituzionale, la Consulta non distingue tra il paziente già sottoposto a un trattamento necessario alla sopravvivenza, che ne chieda l'interruzione, e il paziente che, secondo una valutazione medica, avrebbe bisogno dell'attivazione di quel trattamento per sopravvivere ma decida di rifiutarlo.

È un chiarimento importante perché evita una lettura esclusivamente materiale del requisito e impedisce che l'accesso alla procedura venga subordinato alla preventiva attivazione di un trattamento che il paziente non desidera.

La Corte non introduce criteri alternativi

La Consulta precisa inoltre i limiti della questione che le era stata sottoposta.

Il GIP di Bologna chiedeva di eliminare radicalmente il requisito del sostegno vitale. Non aveva invece chiesto alla Corte di sostituirlo con la presenza di una "prognosi infausta a breve termine", né di creare una specifica area di non punibilità per le patologie neurodegenerative irreversibili che comportino una dipendenza continuativa dall'assistenza di altre persone.

La Corte, pertanto, giudica esclusivamente la richiesta di cancellare il requisito, senza pronunciarsi sulla possibilità di costruire criteri alternativi di accesso al suicidio medicalmente assistito.

Autodeterminazione e tutela della vita

La sentenza affronta anche l'altro argomento centrale proposto dal giudice bolognese: il possibile contrasto del requisito con il principio personalista, la libertà personale e il diritto all'autodeterminazione terapeutica tutelati dagli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione.

La Corte conferma che il paziente possiede il diritto fondamentale di rifiutare qualsiasi trattamento sanitario, compreso quello necessario alla propria sopravvivenza. Ma da questo principio non deriva un diritto costituzionalmente necessario ad ottenere assistenza per porre fine alla propria vita in qualsiasi situazione di sofferenza provocata da una patologia irreversibile.

L'autodeterminazione deve infatti essere bilanciata con il dovere dello Stato di tutelare la vita, anche rispetto al rischio di abusi e alle possibili pressioni indirette esercitate sulle persone malate, anziane, sole o particolarmente vulnerabili.

La Consulta richiama inoltre la necessità di una presa in carico continuativa delle persone fragili da parte del sistema sanitario e sociale e di un adeguato sviluppo delle reti di cure palliative, anche per evitare un ricorso improprio al suicidio assistito.

Un eventuale ampliamento spetta al Parlamento

La sentenza lascia tuttavia aperto un passaggio politicamente e giuridicamente significativo.

La Costituzione, secondo la Corte, non impedisce al legislatore di consentire il suicidio assistito anche a persone capaci di assumere decisioni libere e responsabili, affette da patologie irreversibili e da sofferenze intollerabili, ma non dipendenti da trattamenti di sostegno vitale.

Una scelta di questo tipo potrebbe essere compiuta dal Parlamento, purché accompagnata dalle necessarie garanzie contro abusi e situazioni di abbandono del paziente. Semplicemente, non è una soluzione che la Costituzione imponga e che possa quindi essere introdotta attraverso una pronuncia della Corte.

È qui che la sentenza n. 152 del 2026 assume un significato che supera il singolo procedimento giudiziario. Per la terza volta in pochi anni la Consulta conferma i confini dell'area di non punibilità costruita a partire dal 2019, ma contemporaneamente ribadisce che la definizione di un diverso equilibrio sul fine vita appartiene alla discrezionalità del legislatore.

La Corte ha quindi dichiarato non fondate le questioni relative agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione e inammissibile, per carenza di motivazione, quella formulata in riferimento all'articolo 117 della Costituzione e all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Medlex
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