
Anche il Veneto ha approvato la propria legge sul fine vita. È la quarta Regione italiana, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna - e la prima amministrata dal centrodestra - a intervenire sulle procedure e sui tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento è stato approvato il 2 settembre con 32 voti favorevoli, 14 contrari e 5 astenuti, dopo un percorso iniziato già nella precedente legislatura regionale.
La novità veneta, tuttavia, racconta qualcosa che va oltre i confini della Regione. Mentre aumenta il numero delle amministrazioni che cercano di dare una disciplina operativa alle richieste di suicidio assistito, continua infatti a mancare una legge nazionale capace di definire una cornice uniforme. Ed è proprio questa assenza a spostare progressivamente sulle Regioni, sulle aziende sanitarie, sui comitati etici e infine sui giudici il compito di dare attuazione concreta ai principi stabiliti dalla Corte costituzionale.
Il Veneto interviene sulle procedure
La legge veneta non pretende di introdurre un nuovo diritto al suicidio assistito. Lo ha chiarito durante il dibattito la presidente della commissione Sanità Manuela Lanzarin: i presupposti derivano dalla giurisprudenza costituzionale e alla Regione compete disciplinare gli aspetti organizzativi e assistenziali. Il testo approvato è stato inoltre modificato rispetto alla proposta originaria. Gli emendamenti della maggioranza hanno rafforzato il ruolo delle cure palliative, previsto la presenza del palliativista nella valutazione delle richieste, introdotto un Comitato bioetico regionale e ribadito la volontarietà della partecipazione del medico alla procedura.
È una distinzione giuridicamente essenziale. Dalla sentenza 242 del 2019 in avanti la Corte costituzionale ha individuato le condizioni nelle quali l'aiuto al suicidio non è punibile, senza però costruire una disciplina legislativa complessiva della materia. Ancora nel luglio scorso, con la sentenza 152 del 2026, la Consulta ha ricordato che non spetta al giudice costituzionale sostituirsi al legislatore nella ricerca del punto di equilibrio tra autodeterminazione della persona e tutela della vita. Alla Corte compete stabilire i limiti costituzionali entro i quali quella scelta può essere compiuta. La scelta politica, dunque, resta al Parlamento.
Il limite delle leggi regionali
Ma proprio la giurisprudenza costituzionale ha mostrato quanto sia stretto lo spazio nel quale le Regioni possono muoversi. La sentenza 204 del 2025, pronunciandosi sulla legge della Toscana, ha riconosciuto alle Regioni la possibilità di intervenire sugli aspetti organizzativi dell'assistenza sanitaria: possono istituire commissioni multidisciplinari, disciplinare le attività delle aziende sanitarie e organizzare gli accertamenti necessari.
Non possono però sostituirsi allo Stato nella definizione dei requisiti per accedere al suicidio medicalmente assistito, incidere sui confini della non punibilità prevista dall'articolo 580 del codice penale o determinare autonomamente prestazioni che coinvolgono livelli essenziali relativi a diritti civili e sociali. Sono ambiti che l'articolo 117 della Costituzione riserva alla legislazione statale. La Corte ha quindi tracciato una linea piuttosto precisa: le Regioni possono organizzare, ma non possono costruire ciascuna il proprio diritto del fine vita. Ed è qui che l'inerzia nazionale comincia a produrre una contraddizione difficile da ignorare.
Un diritto che cambia con il territorio
Il risultato è infatti un sistema nel quale la cornice costituzionale è nazionale, mentre procedure, tempi e modalità concrete di accesso rischiano di dipendere sempre più dal luogo nel quale il cittadino vive.
Non è necessario sostenere che le diverse leggi regionali creino diritti diversi: sarebbe giuridicamente impreciso, proprio perché le Regioni non hanno il potere di farlo. Il problema è più sottile. Uno stesso diritto può diventare più o meno concretamente esigibile a seconda dell'organizzazione sanitaria che il cittadino incontra.
Non è un'obiezione soltanto teorica. Persino nel dibattito veneto una parte della maggioranza ha sostenuto che una legge nazionale sarebbe lo strumento appropriato proprio per evitare difformità territoriali. Il capogruppo di Forza Italia Alberto Bozza, astenutosi sul provvedimento, ha indicato esplicitamente il rischio di procedure differenti tra una Regione e l’altra. È singolare che proprio questa consapevolezza non riesca ancora a tradursi in una decisione del legislatore statale.
Il Parlamento discute, le Regioni legiferano
Al Senato una disciplina nazionale esiste, per ora, soltanto come procedimento legislativo. Le commissioni Giustizia e Affari sociali hanno riunito diversi disegni di legge e proseguito nel 2026 l'esame del testo e degli emendamenti. A giugno il confronto riguardava ancora questioni sostanziali: requisiti di accesso, trattamenti di sostegno vitale, cure palliative, ruolo del Servizio sanitario, modalità della procedura e responsabilità dei professionisti.
Non è difficile comprenderne la ragione politica. Il fine vita attraversa le coalizioni, divide gli stessi partiti e rende complicata una disciplina di maggioranza. Il voto veneto lo dimostra: anche all'interno del centrodestra le sensibilità sono diverse e Forza Italia ha lasciato libertà di coscienza ai propri consiglieri.
Con la legislatura entrata nella sua fase conclusiva, il rischio è allora che la difficoltà di trovare una sintesi diventi essa stessa una ragione per rinviare. Ma il rinvio, in questo caso, non conserva semplicemente lo status quo: produce conseguenze.
Perché mentre il Parlamento può scegliere di non decidere, le persone continuano a presentare richieste alle aziende sanitarie. Le aziende devono rispondere. I comitati etici devono pronunciarsi. I tribunali vengono investiti delle controversie e le Regioni cercano di stabilire procedure che rendano amministrabile ciò che il legislatore nazionale non ha ancora compiutamente disciplinato.
La Consulta non può sostituire il legislatore
È forse questo l'aspetto più significativo dell'intera vicenda. Dal 2018 la Corte costituzionale ha ripetutamente lasciato spazio all'intervento parlamentare. E ancora con la sentenza 152 del 2026 ha ribadito che esiste un margine di discrezionalità politica che appartiene al legislatore, non alla Corte. La Consulta ha anche confermato che il legislatore potrebbe, predisponendo adeguate garanzie contro abusi e abbandono del malato, compiere scelte differenti sull'accesso al suicidio assistito. Ma proprio perché si tratta di bilanciare autodeterminazione, tutela della vita, protezione delle persone vulnerabili e diritto alle cure, quella decisione richiede una responsabilità politica.
Non decidere significa invece lasciare che il sistema si costruisca progressivamente attraverso sentenze, atti amministrativi e discipline regionali necessariamente limitate dalle rispettive competenze. Il Veneto è soltanto l'ultimo capitolo di questa storia. Altre Regioni potrebbero seguirlo e altre potrebbero scegliere di non intervenire affatto.
Il risultato rischia di essere il più paradossale: su una materia che investe diritti fondamentali della persona, l'uniformità nazionale dovrebbe essere garantita proprio dallo Stato. Ma nell'attesa che lo Stato decida, è il territorio nel quale si vive a incidere sempre di più sui tempi e sulle modalità con cui quei diritti possono essere concretamente esercitati.
E questo, prima ancora che un problema sul fine vita, sta diventando un problema di responsabilità del legislatore.




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