
L'emendamento in discussione alla Commissione Affari sociali della Camera che introduce una procedura straordinaria per la reiscrizione di alcuni professionisti sanitari radiati durante la pandemia riporta al centro il tema delle sanzioni disciplinari nelle professioni ordinistiche. Secondo la Fnomceo, tuttavia, il quadro normativo già consente la reiscrizione del professionista radiato, purché siano trascorsi cinque anni e venga svolta una valutazione individuale della sua posizione.
Il contesto
La modifica al disegno di legge delega sulle professioni sanitarie consentirebbe ai professionisti radiati per fatti non dolosi commessi durante la pandemia di presentare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma, un'istanza di reiscrizione alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (Cceps).
La proposta ha riaperto il confronto sull'equilibrio tra l'autonomia disciplinare degli Ordini professionali e un intervento legislativo che introduce una procedura straordinaria di reintegro.
Come funziona oggi la radiazione
Nelle professioni ordinistiche la radiazione rappresenta la sanzione disciplinare più grave. Il procedimento è di competenza degli Ordini provinciali e le decisioni possono essere impugnate davanti alla Cceps, che costituisce il giudice speciale delle controversie disciplinari. Solo dopo l'eventuale conferma da parte della Commissione la radiazione diventa definitiva.
Secondo quanto ricordato dal presidente della Fnomceo Filippo Anelli, è inoltre necessario distinguere le radiazioni disciplinari dalle sospensioni disposte nei confronti dei medici che non avevano adempiuto all'obbligo vaccinale contro il Covid-19, misure cessate con la fine della disciplina emergenziale.
La reiscrizione è già prevista
La normativa vigente prevede già la possibilità per il professionista radiato di chiedere una nuova iscrizione all'Albo trascorsi cinque anni dalla radiazione. La richiesta non viene accolta automaticamente, ma è sottoposta a una valutazione caso per caso, che tiene conto della condotta del professionista e dei presupposti richiesti per l'esercizio della professione.
Per questo motivo, secondo la Fnomceo, non sarebbe necessario introdurre una procedura generalizzata di reintegro, poiché l'ordinamento dispone già di uno strumento che consente di riesaminare le singole posizioni senza derogare al sistema disciplinare ordinario.




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