
La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla vicenda della mancata remunerazione dei medici specializzandi, ribadendo un principio ormai consolidato: anche i medici che hanno iniziato la scuola di specializzazione prima del 1982 hanno diritto al risarcimento del danno per la tardiva attuazione delle direttive europee sulla formazione specialistica. Il diritto, tuttavia, riguarda esclusivamente il periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione della scuola di specializzazione.
Il caso
La vicenda trae origine dall'azione promossa da un gruppo di medici che avevano frequentato le scuole di specializzazione tra il 1980 e il 1982 senza percepire alcuna remunerazione. I ricorrenti avevano sostenuto che l'Italia aveva dato attuazione soltanto nel 1991, con il decreto legislativo n. 257, alle direttive europee che imponevano agli Stati membri di garantire un'adeguata remunerazione ai medici in formazione specialistica, chiedendo quindi il risarcimento del danno subito. Dopo un lungo iter giudiziario, che ha visto alternarsi pronunce del Tribunale di Roma, della Corte d'Appello e un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, la controversia è approdata nuovamente davanti alla Cassazione.
Il principio ribadito dalla Cassazione
Nel pronunciarsi sul ricorso, la Suprema Corte richiama espressamente la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 marzo 2022 e il successivo orientamento delle Sezioni Unite, affermando che il diritto al risarcimento spetta anche ai medici che si sono iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983.
La Corte precisa però che il risarcimento non copre l'intero periodo di formazione. L'indennizzo è infatti limitato al periodo compreso tra il 1° gennaio 1983, data di scadenza del termine entro il quale l'Italia avrebbe dovuto recepire la direttiva comunitaria, e la conclusione della scuola di specializzazione.
Le conseguenze della decisione
Con l'ordinanza depositata il 9 luglio, la Cassazione accoglie il motivo di ricorso relativo al riconoscimento del diritto al risarcimento per gli specializzandi iscritti prima del 1982, confermando un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza nazionale ed europea. Restano invece demandate alla Corte d'Appello di Roma, cui la causa viene rinviata in diversa composizione, le valutazioni relative ai singoli casi e alla corretta liquidazione del danno nei confronti dei ricorrenti interessati.




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