
Migliaia di professionisti sanitari con titoli conseguiti all'estero lavorano in Italia grazie alle procedure in deroga al riconoscimento ordinario. Il regime straordinario resterà in vigore fino alla fine del 2029, ma le verifiche sui titoli e sulle competenze non seguono ancora criteri uniformi sul territorio nazionale.
La questione non riguarda soltanto gli adempimenti formali. Una sentenza del TAR Lombardia, diventata definitiva nel marzo 2026, ha chiarito che la semplificazione delle procedure non può comportare la rinuncia a verificare sostanzialmente la preparazione dei professionisti.
Una deroga nata con il Covid e prorogata fino al 2029
Il regime straordinario fu introdotto nel marzo 2020 per consentire al Servizio sanitario di reclutare rapidamente personale durante l'emergenza pandemica. Le deroghe sono state successivamente prorogate per rispondere alla persistente carenza di professionisti e oggi possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2029.
Il sistema consente a medici e altri professionisti con qualifiche conseguite all'estero di esercitare temporaneamente in Italia senza completare il percorso ordinario di riconoscimento del titolo da parte del ministero della Salute.
La deroga riguarda però la procedura di riconoscimento e non equivale a una certificazione nazionale dell'equivalenza del percorso formativo. Le verifiche sono affidate alle Regioni e alle Province autonome, con modalità che possono differire sul territorio.
Anche le dimensioni del fenomeno sono difficili da ricostruire in modo completo. Secondo un'inchiesta del Post, sarebbero almeno 5.228 i professionisti sanitari inseriti negli elenchi regionali in deroga, un dato parziale perché non tutte le amministrazioni dispongono di elenchi comparabili.
Il TAR: non è sufficiente verificare i documenti
Un limite alla semplificazione è stato fissato dal TAR Lombardia con la sentenza n. 2941/2025, divenuta definitiva nel marzo 2026. Il giudizio era nato dal ricorso della FNOMCeO e dell'Ordine dei medici di Milano contro una delibera regionale relativa al riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero.
Per i giudici la deroga non permette di ridurre il controllo a una verifica meramente formale della documentazione presentata. Devono essere accertate anche le competenze e la preparazione necessarie per esercitare la professione sanitaria.
La FNOMCeO ha attribuito alla decisione un rilievo che supera il caso lombardo. Il presidente Filippo Anelli ha sottolineato la necessità di valutare competenze tecniche, capacità attitudinali e conoscenze linguistiche dei professionisti che accedono all'esercizio attraverso le procedure straordinarie.
Regole ancora diverse tra le Regioni
Il problema resta l'assenza di un sistema nazionale pienamente uniforme. La normativa ha previsto un'intesa in Conferenza Stato-Regioni per definire criteri comuni, ma nel maggio 2026 la FNOMCeO segnalava che l'accordo non era ancora stato raggiunto.
Le amministrazioni territoriali hanno quindi adottato soluzioni differenti. In alcuni casi sono state previste commissioni incaricate di valutare titoli e competenze. In altri la verifica viene affidata alle strutture che reclutano il professionista.
Il fenomeno ha assunto dimensioni rilevanti almeno in alcune aree del Paese. Nel maggio scorso FNOMCeO, riportando i dati dell'Ordine di Torino, segnalava 3.224 sanitari extra-Ue con titolo riconosciuto dalla Regione Piemonte ma non dal ministero della Salute, tra i quali 518 medici e oltre 160 odontoiatri.
Verso elenchi speciali presso gli Ordini
Il ministero della Salute ha indicato tra gli obiettivi per il 2026 l'istituzione presso gli Ordini provinciali di elenchi speciali straordinari, temporanei e separati destinati ai professionisti con titolo estero che esercitano attraverso la deroga.
L'obiettivo è ricondurre anche questi professionisti a condizioni analoghe a quelle previste per gli iscritti agli albi, comprese le regole deontologiche, l'aggiornamento professionale e gli obblighi assicurativi.
Il problema non è il titolo estero, ma come viene verificato
La questione è destinata a rimanere aperta fino al superamento del regime straordinario. La deroga ha permesso di reclutare personale in una fase di grave carenza, ma ha contemporaneamente trasferito alle amministrazioni territoriali verifiche normalmente inserite nel percorso nazionale di riconoscimento.
Il possesso di un titolo estero non mette in discussione di per sé la preparazione del professionista. Il punto è garantire che competenze, qualifiche e conoscenza della lingua siano accertate secondo criteri adeguati e omogenei.
La giustizia amministrativa ha già indicato un principio: semplificare le procedure non significa rinunciare ai controlli sostanziali. Con la deroga destinata a durare fino al 2029, resta da garantire che quel principio venga applicato allo stesso modo su tutto il territorio nazionale.




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