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Medici con titoli esteri, il TAR Molise boccia le verifiche facoltative

Dopo le pronunce lombarde, i giudici ribadiscono che la deroga al riconoscimento dei titoli non elimina l'obbligo di accertare le competenze professionali.
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Le Regioni possono ricorrere alle procedure straordinarie per impiegare medici con titoli conseguiti all'estero, ma non possono rinunciare alla verifica sostanziale della loro preparazione. Lo ha stabilito il TAR Molise con la sentenza n. 420, pubblicata il 14 ottobre 2026, accogliendo parzialmente il ricorso della FNOMCeO e degli Ordini dei medici di Campobasso e Isernia contro la disciplina regionale sull'esercizio temporaneo delle professioni sanitarie.

La pronuncia interviene su un tema particolarmente delicato per il Servizio sanitario nazionale: il ricorso a professionisti formati all'estero, con titoli non ancora riconosciuti dal Ministero della Salute, per rispondere alle carenze di personale. Il principio affermato dai giudici è che la semplificazione delle procedure di riconoscimento non può comportare l'eliminazione delle garanzie sostanziali sulla preparazione professionale.

Le verifiche non possono essere soltanto eventuali

Al centro del contenzioso vi sono i provvedimenti con cui la Regione Molise ha disciplinato l'esercizio temporaneo delle professioni sanitarie sulla base di qualifiche conseguite all’estero. Secondo la ricostruzione della sentenza contenuta nel comunicato della FNOMCeO, la Regione non aveva definito adeguatamente i contenuti minimi e le modalità delle verifiche sulla congruità dei percorsi formativi. Tali accertamenti erano inoltre previsti come eventuali, anziché obbligatori.

Per il TAR, questa impostazione non rispetta i limiti della deroga stabilita dalla normativa nazionale. La possibilità di utilizzare procedure semplificate riguarda infatti gli adempimenti amministrativi necessari al riconoscimento dei titoli, ma non consente di prescindere dall'accertamento effettivo delle competenze dei professionisti.

La lacuna non risultava superata neppure dagli avvisi dell'Azienda sanitaria regionale. L'acquisizione della documentazione e la valutazione dei titoli ai fini della formazione di una graduatoria non equivalgono, secondo i giudici, a una verifica sostanziale della preparazione. Il Tribunale ha quindi rilevato che la disciplina regionale finiva per introdurre un percorso alternativo a quello nazionale, senza assicurare le garanzie richieste per l'esercizio della professione.

Annullamento parziale: il problema riguarda la proroga al 2029

La decisione ha una portata circoscritta, ma significativa. Il TAR Molise ha disposto l'annullamento parziale dei provvedimenti impugnati, limitatamente agli effetti della proroga dal 31 dicembre 2027 al 31 dicembre 2029.

Non si tratta, dunque, di una cancellazione generalizzata della possibilità di impiegare medici con titoli esteri attraverso le procedure straordinarie. Per consentire l'esercizio professionale nel periodo interessato dalla proroga, l'amministrazione regionale dovrà però intervenire sulla disciplina delle verifiche, definendo modalità adeguate per accertare la congruità dei percorsi formativi.

Il pronunciamento distingue così due esigenze che devono essere contemperate: garantire la disponibilità di professionisti nei servizi sanitari e assicurare che l'accesso all'attività clinica avvenga sulla base di competenze effettivamente accertate.

Il precedente del TAR Lombardia

La sentenza molisana si inserisce nell'orientamento già espresso dal TAR Lombardia nei contenziosi promossi dalla FNOMCeO e dall'Ordine dei medici di Milano. Anche in quelle pronunce era emersa la distinzione tra semplificazione amministrativa e verifica sostanziale dei requisiti professionali. La disciplina emergenziale può consentire percorsi differenti da quelli ordinari, ma non può trasformarsi in un'autorizzazione a esercitare senza un adeguato controllo della formazione.

Il nuovo pronunciamento assume rilievo perché estende a un'altra realtà regionale un principio già affermato dalla giustizia amministrativa lombarda. Ne deriva un'indicazione per le amministrazioni che intendono utilizzare le deroghe nazionali: non basta acquisire il titolo di studio e inserirlo in una procedura di selezione; occorre prevedere un accertamento effettivo delle competenze.

La questione interessa direttamente la programmazione del personale sanitario, soprattutto nelle realtà che fanno ricorso a professionisti formati all'estero per garantire la continuità dei servizi.

Riconosciuta la legittimazione degli Ordini a ricorrere

Il TAR Molise ha affrontato anche un ulteriore aspetto giuridico, respingendo le eccezioni delle amministrazioni resistenti sulla giurisdizione e sulla legittimazione ad agire della Federazione e degli Ordini territoriali. I giudici hanno riconosciuto alla FNOMCeO e agli Ordini di Campobasso e Isernia un interesse proprio alla contestazione degli atti, connesso alla tutela del corretto esercizio della professione medica e delle competenze degli iscritti.

Il riconoscimento conferma la possibilità per gli organismi ordinistici di intervenire in sede amministrativa quando ritengano che le modalità di accesso all'esercizio professionale compromettano le garanzie previste dall’ordinamento. Commentando la decisione, il presidente della FNOMCeO, Filippo Anelli, ha sottolineato che la verifica della preparazione dei professionisti costituisce una garanzia per i pazienti e che la carenza di personale non può giustificare l'abbandono dei controlli sulle competenze.

Anelli ha inoltre ribadito la richiesta di regole uniformi sul territorio nazionale, capaci di valorizzare il contributo dei medici formati all'estero senza compromettere la sicurezza delle cure. Sulla stessa linea il presidente della Commissione Albo Odontoiatri nazionale, Andrea Senna, che ha richiamato la necessità di verifiche sostanziali anche per i professionisti odontoiatri.

La sentenza del TAR Molise aggiunge così un ulteriore riferimento giurisprudenziale alla disciplina dell'impiego temporaneo dei sanitari con qualifiche estere: le deroghe possono alleggerire le procedure, ma non sostituire il controllo delle competenze con una semplice valutazione documentale.

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