
Una piattaforma informatica regionale non può impedire ai medici di medicina generale di prescrivere farmaci quando la disciplina nazionale lo consente. Il TAR Lazio chiarisce i limiti dell'autonomia organizzativa delle Regioni.
Le Regioni non possono restringere le facoltà prescrittive riconosciute dall'AIFA ai medici di medicina generale, neppure attraverso sistemi informatici che impediscano materialmente di effettuare una prescrizione. È il principio affermato dal TAR Lazio, Sezione Terza Quater, nella sentenza n. 15974/2026, pubblicata il 12 ottobre, che ha accolto il ricorso della FIMMG Lazio e di un medico di famiglia contro le limitazioni regionali relative ai farmaci antidiabetici disciplinati dalla Nota AIFA 100.
La controversia riguardava il sistema WebCare, utilizzato dalla Regione Lazio per la gestione e il monitoraggio delle prescrizioni. La piattaforma consentiva ai medici di medicina generale di proseguire terapie già avviate, ma non di compilare autonomamente la scheda necessaria alla prima prescrizione di alcuni medicinali, riservando questa possibilità agli specialisti dei centri individuati dalla Regione.
Il caso: la Nota AIFA 100 e il blocco informatico
All'origine della controversia vi è l'aggiornamento della Nota AIFA 100, entrato in vigore il 19 luglio 2025. La revisione ha semplificato le procedure per la prescrizione dei farmaci antidiabetici non insulinici utilizzati nel diabete mellito di tipo 2.
In particolare, per gli inibitori SGLT2, o gliflozine, e gli inibitori DPP4, o gliptine, è stato eliminato l'obbligo della scheda di valutazione e prima prescrizione. Per gli agonisti recettoriali del GLP-1 e i doppi agonisti GIP/GLP-1, invece, la scheda rimane obbligatoria, ma può essere compilata sia dal medico di medicina generale sia dallo specialista del Servizio sanitario nazionale.
Nel Lazio, tuttavia, la configurazione di WebCare impediva ai medici di famiglia di avviare autonomamente le terapie per le quali era richiesta la scheda. La FIMMG regionale aveva quindi contestato la legittimità del sistema, chiedendo il riconoscimento della facoltà di prima prescrizione e la rimozione degli ostacoli tecnici e organizzativi.
Già nel novembre 2025, interpellata dalla Federazione, l'AIFA aveva chiarito che la definizione dei regimi di fornitura e dei limiti prescrittivi dei medicinali rientra nelle proprie competenze e non può essere modificata dalle amministrazioni regionali.
La difesa della Regione: necessaria la valutazione specialistica
Nel giudizio, la Regione Lazio aveva sostenuto la legittimità del proprio modello organizzativo, richiamando la classificazione di alcuni medicinali nel regime A-PHT, relativo alla continuità assistenziale ospedale-territorio.
Secondo l'amministrazione, tale classificazione giustificava il coinvolgimento obbligatorio dello specialista nella fase iniziale del trattamento, per garantire appropriatezza diagnostica, sicurezza clinica e monitoraggio delle terapie. Al medico di medicina generale sarebbe spettata la successiva gestione del paziente, nell'ambito di un percorso assistenziale integrato.
Il TAR ha respinto questa interpretazione, distinguendo le modalità di distribuzione dei medicinali dalla titolarità della funzione prescrittiva.
L'inclusione di un farmaco nel PHT, spiegano i giudici, riguarda il canale attraverso il quale il medicinale viene dispensato e non determina automaticamente quali professionisti possano prescriverlo.
Il TAR: le disposizioni AIFA vincolano tutte le Regioni
Nelle motivazioni, il Tribunale richiama l'articolo 48 del decreto-legge 269/2003, che attribuisce all'AIFA le competenze in materia di classificazione, rimborsabilità e condizioni di prescrivibilità dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale.
Le Note AIFA, chiarisce la sentenza, non costituiscono semplici indicazioni tecnico-scientifiche, ma definiscono condizioni e limiti della prescrizione rimborsata, vincolanti sull'intero territorio nazionale.
Di conseguenza, le Regioni possono disciplinare gli aspetti organizzativi dell'assistenza farmaceutica, ma non modificare le categorie di medici abilitate alla prescrizione quando queste siano già individuate dall'Agenzia.
Nel caso della Nota 100, il TAR rileva che la scheda di prima prescrizione contempla espressamente sia il medico di medicina generale sia lo specialista. Non è prevista una sequenza obbligatoria che riservi al secondo l'avvio del trattamento.
La scheda rappresenta infatti uno strumento di tracciabilità, appropriatezza prescrittiva e monitoraggio clinico, non un meccanismo per limitare l'accesso alla prima prescrizione.
Anche un vincolo informatico può essere illegittimo
Uno degli aspetti più rilevanti della pronuncia riguarda il rapporto tra disciplina nazionale e strumenti digitali regionali.
Il TAR osserva che la possibilità di effettuare una prescrizione non può essere compressa indirettamente attraverso una piattaforma informatica, quando questa produca lo stesso effetto di un divieto amministrativo.
Nel caso esaminato, WebCare era configurata in modo da impedire ai medici di medicina generale di completare la procedura necessaria per avviare la terapia. Secondo i giudici, tale impedimento non poteva essere giustificato dalla funzione organizzativa e di monitoraggio attribuita al sistema.
Il Tribunale richiama inoltre la giurisprudenza del Consiglio di Stato, in particolare la sentenza n. 2896/2022, che aveva già escluso la possibilità di utilizzare il regime PHT per restringere indebitamente i soggetti autorizzati alla prescrizione.
La decisione e le conseguenze per i medici
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, annullando gli atti regionali impugnati nella parte in cui impedivano ai medici di medicina generale di effettuare la prima prescrizione dei farmaci interessati. La Regione è stata condannata al pagamento di 3.000 euro di spese di lite, oltre agli accessori di legge.
La decisione impone all'amministrazione di dare esecuzione alla pronuncia, eliminando le limitazioni dichiarate illegittime. Per i medici di famiglia, ciò significa poter esercitare le facoltà prescrittive previste dalla Nota AIFA 100, nel rispetto delle condizioni cliniche e delle procedure stabilite a livello nazionale.
Il principio giuridico ha una portata più ampia del singolo caso: l'autonomia regionale nell'organizzazione dei servizi sanitari non può tradursi, attraverso atti amministrativi o configurazioni informatiche, in restrizioni delle competenze prescrittive già riconosciute dalla disciplina nazionale.




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