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Responsabilità medica, Schillaci accelera sulla riforma della colpa

Il disegno di legge sulle professioni sanitarie interviene sulla Gelli-Bianco. Più peso alle condizioni di lavoro e limiti alla punibilità, senza cancellare i risarcimenti.
Medlex
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Il ministro della Salute rilancia la revisione della responsabilità professionale. Il testo all'esame della Camera amplia la tutela penale dei sanitari e introduce nuovi criteri per valutare la colpa, anche in sede civile.

La responsabilità dei medici potrebbe cambiare profondamente, senza cancellare il diritto dei pazienti al risarcimento dei danni. È questa la prospettiva delineata dal ministro della Salute Orazio Schillaci, intervenuto il 12 ottobre sul disegno di legge di riforma delle professioni sanitarie, che contiene anche una revisione delle disposizioni introdotte dalla legge Gelli-Bianco del 2017.

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Il provvedimento, identificato come A.C. 2700-A, è all'esame dell'Assemblea della Camera. L'obiettivo dichiarato dal Governo è ridurre il ricorso alla medicina difensiva e consentire ai professionisti di operare con maggiori garanzie, mantenendo la tutela delle persone danneggiate da errori sanitari.

A margine di un convegno al Senato, Schillaci ha spiegato che con il disegno di legge "cerchiamo di andare avanti offrendo le migliori garanzie ai medici, ma anche occupandoci dei cittadini, perché se qualcuno ha sbagliato anche il cittadino ha i propri diritti".

Dallo scudo penale alla revisione della Gelli-Bianco

La revisione della responsabilità professionale costituisce uno degli interventi più significativi del disegno di legge governativo. Il testo modifica l'articolo 590-sexies del Codice penale, introdotto dalla legge 24/2017, che disciplina la responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario.

Attualmente, la norma prevede una causa di non punibilità riferita all'imperizia, quando siano rispettate le raccomandazioni contenute nelle linee guida, oppure, in loro assenza, le buone pratiche clinico-assistenziali, purché adeguate al caso concreto. La giurisprudenza della Cassazione ha successivamente precisato i limiti di applicazione della disposizione.

La riforma proposta estenderebbe la non punibilità anche alle condotte caratterizzate da negligenza o imprudenza, purché non ricorra una colpa grave e siano rispettate le condizioni previste dalla norma.

Si tratta di una modifica rilevante perché la protezione penale non sarebbe più circoscritta alla sola imperizia, ma potrebbe comprendere altre forme di colpa professionale. La responsabilità penale non verrebbe comunque eliminata. Resterebbe la punibilità nei casi di colpa grave, oltre alle ipotesi non comprese nella speciale disciplina.

Schillaci: ridurre la medicina difensiva senza negare i diritti

La posizione del Governo era stata esplicitata già il 4 settembre 2025, quando il Consiglio dei ministri aveva approvato il disegno di legge. In un comunicato congiunto, Schillaci e il ministro della Giustizia Carlo Nordio avevano indicato nella medicina difensiva una delle principali ragioni dell'intervento legislativo.

Secondo la stima richiamata dai due ministri, il fenomeno comporterebbe un costo medio di circa 11 miliardi di euro all'anno, contribuendo all'allungamento delle liste d'attesa attraverso prescrizioni di accertamenti non sempre necessari.

Schillaci e Nordio avevano inoltre chiarito che "circoscrivere, come stiamo facendo, la responsabilità penale dei sanitari, non significa affatto favorirne l'impunità".

Il principio ribadito dal Governo è quindi quello di una maggiore protezione del professionista rispetto alle conseguenze penali degli errori non gravi, senza rinunciare alla responsabilità per le condotte più rilevanti. Nello stesso comunicato, i ministri avevano confermato il mantenimento del diritto dei cittadini al risarcimento dei danni subiti.

Carenze di personale ed emergenze: cosa cambierebbe nella valutazione della colpa

Un secondo elemento della riforma riguarda i criteri attraverso i quali il giudice dovrebbe accertare la colpa del sanitario e determinarne la gravità. Il testo parlamentare prevede che, nella valutazione della condotta professionale, si tenga conto di una serie di circostanze che possono condizionare concretamente l'attività clinica.

Tra queste figurano la scarsità delle risorse umane e materiali, le carenze organizzative non evitabili dal professionista, la complessità della patologia, la disponibilità effettiva delle terapie e le situazioni di urgenza o emergenza.

Rilevano inoltre l'eventuale incertezza delle conoscenze scientifiche e il ruolo specificamente svolto dal sanitario nell'ambito di un'attività multidisciplinare. Il cambiamento prospettato consiste nel rendere espressamente rilevanti, ai fini della valutazione della colpa, condizioni operative che possono incidere sulla possibilità concreta di rispettare determinati standard assistenziali.

Un errore commesso in una struttura adeguatamente organizzata non sarebbe necessariamente valutato allo stesso modo di una condotta tenuta in condizioni di grave carenza di risorse, quando queste ultime non siano evitabili dal professionista.

La disposizione non introdurrebbe però un'esenzione automatica per chi lavora in un reparto sotto organico. Il giudice dovrebbe continuare a verificare la condotta concretamente tenuta, la prevedibilità e l'evitabilità dell'evento e l'eventuale incidenza delle difficoltà organizzative.

Anche la responsabilità civile entrerebbe nella revisione

La proposta governativa non riguarda soltanto il procedimento penale. Il disegno di legge interviene anche sull'articolo 7 della Gelli-Bianco, che disciplina la responsabilità civile delle strutture sanitarie e dei professionisti.

L'assetto generale resterebbe fondato sulla distinzione tra responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e responsabilità generalmente extracontrattuale del professionista, salvo che quest'ultimo abbia assunto direttamente un'obbligazione contrattuale con il paziente.

La revisione introdurrebbe però criteri specifici per accertare la colpa e il suo grado anche in sede civile, richiamando le difficoltà organizzative, le condizioni cliniche, le conoscenze scientifiche disponibili e le situazioni di emergenza. Un'altra modifica riguarderebbe il rapporto tra linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali. Queste ultime verrebbero poste sullo stesso piano delle raccomandazioni contenute nelle linee guida, ferma restando la necessità di valutarne l'adeguatezza al caso concreto.

Il rispetto delle buone pratiche non diventerebbe una garanzia assoluta contro le richieste risarcitorie. Costituirebbe invece un elemento da considerare nell'accertamento della responsabilità, insieme alle condizioni effettive in cui è stata prestata l'assistenza.

Cosa accadrebbe alle richieste di risarcimento dei pazienti

La prospettiva delineata dal disegno di legge è quella di una diversa valutazione della responsabilità del professionista, non della soppressione del diritto al risarcimento. Le persone che ritengono di aver subito un danno sanitario continuerebbero a poter agire nei confronti delle strutture e, nei casi previsti, dei singoli professionisti.

La distinzione tra responsabilità civile e penale rimarrebbe essenziale: la non punibilità del medico in sede penale non comporta automaticamente l'assenza di responsabilità civile, che risponde a presupposti e regole differenti.

In caso di approvazione del testo, le nuove disposizioni potrebbero incidere soprattutto sull'accertamento della colpa individuale e sulla valutazione del contesto nel quale si è verificato l'evento dannoso. Non si può invece concludere, sulla base della proposta attuale, che i risarcimenti diventerebbero automaticamente più difficili da ottenere o che la responsabilità delle strutture verrebbe ridimensionata in modo generalizzato.

Lo scenario dopo l'eventuale approvazione

Il disegno di legge è ancora all'esame parlamentare e le disposizioni sulla responsabilità professionale non costituiscono, allo stato, diritto vigente.

Se l'impianto venisse confermato, il cambiamento principale riguarderebbe il passaggio da una tutela penale concentrata sull'imperizia a una disciplina che considera anche negligenza e imprudenza non gravi, accompagnata da criteri più articolati per valutare la colpa.

La revisione potrebbe inoltre attribuire maggiore rilevanza alle condizioni organizzative del Servizio sanitario nazionale, distinguendo le responsabilità individuali dalle difficoltà strutturali non governabili dal singolo professionista. Rimarrebbero centrali il rispetto delle indicazioni cliniche adeguate al caso concreto, l'accertamento del nesso causale e la tutela risarcitoria del paziente.

La portata definitiva della riforma dipenderà dal testo che uscirà dall'esame parlamentare. Per il momento, la direzione indicata dal Governo è quella di una responsabilità professionale valutata anche alla luce delle condizioni reali in cui il medico è chiamato a operare.

Medlex
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Commenti
GR
Giuseppe Giovanni Ruberto
La professione medica è diventata al pari di qualsiasi altro lavoro e come andare a comprare un paio di scarpe. Cosa sarebbe successo ai grandi medici della storia della medicina se avessero dovuto seguire le linee guida e la buona pratica medica. Oggi Christiaan Barnard avrebbe potuto eseguire il primo trapianto di cuore do
Rispondi
19/10/2026 10:02
RT
Roberto Taddeucci
Il contesto di lavoro. Importante. Certo è che un Collegio medico legale nominato in un caso di malpractice presunta dovrebbe avvalersi di altre figure professionali al fine di valutare tutti gli aspetti extra clinici che possono poi incidere sul giudizio del Collegio e del Giudice
Rispondi
19/10/2026 08:51

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