
Cambiano le regole per il pagamento delle ferie non godute nel pubblico impiego, con conseguenze anche per medici, infermieri e altri professionisti del Servizio sanitario nazionale. La legge 5 ottobre 2026, n. 174, entrata in vigore il 7 ottobre, ha convertito il decreto-legge 144/2026, modificando la disciplina che dal 2012 vietava, in linea generale, di sostituire le ferie con un'indennità economica.
La nuova normativa consente il pagamento delle ferie residue alla cessazione del rapporto di lavoro, purché la mancata fruizione non sia riconducibile a una scelta consapevole del dipendente. La possibilità riguarda, tra le altre ipotesi, il pensionamento, le dimissioni e la cessazione per inidoneità al servizio. Non viene invece introdotta la facoltà di rinunciare alle ferie in cambio di denaro durante il rapporto di lavoro.
Quando spetta l'indennità e chi deve fornire le prove
La modifica più importante riguarda gli obblighi del datore di lavoro. Le amministrazioni pubbliche devono organizzare l'attività in modo da consentire al personale di utilizzare le ferie maturate e invitare formalmente i dipendenti a fruirne, informandoli tempestivamente del rischio di perderle se non vengono utilizzate entro i termini previsti.
Se il rapporto di lavoro termina con ferie residue, l'amministrazione può escludere il pagamento dell'indennità soltanto dimostrando che il lavoratore era stato messo nelle condizioni di usufruirne e aveva scelto consapevolmente di non farlo. L'onere della prova è quindi a carico del datore di lavoro, non del dipendente.
Il principio assume particolare rilievo nelle aziende sanitarie, dove carenze di personale, turnazioni e necessità di garantire la continuità assistenziale possono aver impedito a medici e operatori di utilizzare regolarmente i periodi di riposo. In queste circostanze, la semplice presenza di ferie arretrate non è sufficiente a giustificarne la perdita.
La nuova disciplina recepisce principi già affermati dalla giurisprudenza europea e nazionale, secondo i quali il diritto all'indennità sostitutiva non può essere escluso automaticamente quando il lavoratore non abbia avuto un'effettiva possibilità di esercitare il diritto alle ferie.
Le ferie maturate prima del 7 ottobre 2026
La legge stabilisce un limite temporale preciso: le nuove disposizioni si applicano alle ferie maturate successivamente al 7 ottobre 2026. Non è quindi previsto un pagamento automatico, sulla base della nuova norma, per le ferie accumulate negli anni precedenti.
Per le ferie pregresse restano tuttavia rilevanti gli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte di Cassazione, che hanno riconosciuto la necessità di verificare se il mancato utilizzo dipendesse effettivamente dalla volontà del lavoratore. Anche per chi ha già lasciato il servizio può quindi essere possibile rivendicare l'indennità, valutando le circostanze del singolo caso.
Per i dipendenti sanitari prossimi alla pensione o alla cessazione del rapporto diventa importante verificare il saldo delle ferie residue, distinguere i periodi di maturazione e conservare la documentazione relativa alle richieste di ferie, agli eventuali dinieghi e alle comunicazioni ricevute dall'amministrazione. Sono questi gli elementi che possono risultare determinanti per il riconoscimento dell'indennità economica.




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