
Cambiano le regole sulla monetizzazione delle ferie non godute per i dipendenti pubblici. Il decreto-legge 144/2026 interviene sulla disciplina introdotta nel 2012, superando il divieto generalizzato di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi e precisando quando, alla cessazione del rapporto di lavoro, le ferie residue possono essere trasformate in un'indennità.
La modifica assume rilievo anche per il personale sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale, in particolare nei casi in cui carichi di lavoro e difficoltà organizzative rendano difficile utilizzare integralmente le ferie maturate prima della cessazione dal servizio.
La nuova disciplina attribuisce una responsabilità precisa al datore di lavoro: attraverso i propri poteri organizzativi deve garantire al personale la possibilità di fruire pienamente delle ferie. Il testo stabilisce inoltre che il dipendente debba essere formalmente invitato a utilizzarle e informato in tempo utile che, in caso contrario, le giornate residue andranno perse al termine del periodo previsto e non potranno essere convertite in denaro.
Quando le ferie possono essere pagate
La monetizzazione resta legata alla cessazione del rapporto di lavoro. La novità più significativa riguarda però la posizione del lavoratore che arrivi alla cessazione con ferie ancora disponibili.
L'indennità non spetta qualora la mancata fruizione dipenda da una scelta consapevole del dipendente, dopo che questi sia stato effettivamente messo nelle condizioni di utilizzare le ferie. Ma è l'amministrazione a doverlo dimostrare: il decreto pone espressamente l'onere della prova a carico del datore di lavoro.
Non sarà quindi sufficiente la semplice presenza di ferie residue per stabilire automaticamente né il diritto alla monetizzazione né, al contrario, la perdita dell'indennità. La norma individua inoltre come "datore di lavoro", ai fini di questa disciplina, il soggetto responsabile dell'autorizzazione o del diniego delle ferie nella specifica amministrazione, indipendentemente dal fatto che abbia qualifica dirigenziale.
Una disciplina che recepisce l'evoluzione della giurisprudenza
L'intervento legislativo arriva dopo una significativa evoluzione giurisprudenziale. La Cassazione aveva già affermato che il divieto di monetizzazione presuppone che il lavoratore sia stato effettivamente messo nelle condizioni di esercitare il proprio diritto alle ferie e che spetti al datore di lavoro provarlo. La stessa Corte costituzionale aveva chiarito che il divieto introdotto nel 2012 non poteva penalizzare il lavoratore che non avesse fruito delle ferie per ragioni a lui non imputabili, distinguendo queste situazioni dalla rinuncia volontaria al periodo di riposo.
Il DL 144 porta ora questi principi direttamente nella disciplina legislativa, rendendo espliciti sia l'obbligo dell'amministrazione di consentire la fruizione delle ferie sia quello di informare formalmente il dipendente delle conseguenze della mancata utilizzazione.
Le nuove regole non riguardano le ferie già accumulate
C'è infine un limite temporale importante. La nuova disciplina non si applica retroattivamente a tutte le ferie residue: il decreto stabilisce che le modifiche riguarderanno i periodi di ferie maturati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione.
Il DL 144/2026 è infatti ancora nel percorso parlamentare di conversione, la cui scadenza è fissata al 6 ottobre 2026.
Per medici e altri dipendenti pubblici che si avvicinano alla cessazione dal servizio, il cambiamento è quindi soprattutto prospettico: l'amministrazione non potrà limitarsi a contestare la mancata fruizione delle ferie, ma dovrà poter dimostrare di avere concretamente consentito al dipendente di utilizzarle e di averlo avvertito delle conseguenze di una sua eventuale rinuncia.




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