
La riforma della responsabilità medica compie un nuovo passaggio parlamentare. Il 7 ottobre la Commissione Affari sociali della Camera ha concluso l'esame del disegno di legge A.C. 2700, che interviene sulla colpa professionale e delega il Governo al riordino delle professioni sanitarie.
Responsabilità medica, come cambia la valutazione della colpa
Il testo approvato in Commissione interviene sull'articolo 590-sexies del codice penale, prevedendo una nuova formulazione dei limiti della responsabilità nell'attività sanitaria.
Per i fatti di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi nell'esercizio dell'attività sanitaria, il professionista che si sia attenuto alle linee guida o alle buone pratiche clinico-assistenziali sarà punibile soltanto per colpa grave, purché tali indicazioni risultino adeguate alle specificità del caso concreto. La disposizione non introduce quindi un'esenzione generalizzata dalla responsabilità penale, ma subordina la limitazione della punibilità al rispetto di raccomandazioni o buone pratiche appropriate alla situazione clinica.
Il disegno di legge introduce inoltre nel codice penale un nuovo articolo 590-septies, dedicato ai criteri di accertamento della colpa e del suo grado. Tra gli elementi che il giudice dovrà considerare figurano la scarsità di personale e mezzi, le carenze organizzative non evitabili dal professionista, la disponibilità di terapie adeguate, l'incertezza delle conoscenze scientifiche, la complessità della patologia e le condizioni di urgenza o emergenza. È previsto anche il riferimento allo specifico ruolo svolto dal sanitario nei casi di cooperazione multidisciplinare.
La novità consiste nel riconoscere espressamente, tra i parametri della valutazione giudiziaria, le condizioni concrete nelle quali viene prestata l'assistenza.
Responsabilità civile e legge Gelli-Bianco
Il provvedimento interviene anche sulla legge 24 del 2017, la cosiddetta legge Gelli-Bianco. L'articolo 9 del testo della Commissione modifica alcune disposizioni relative alle buone pratiche clinico-assistenziali e alla responsabilità civile degli esercenti le professioni sanitarie.
In particolare, introduce nell'articolo 7 della legge un nuovo comma 3-bis, che richiama gli stessi fattori organizzativi e clinici previsti per la valutazione della colpa in ambito penale. Anche nell'accertamento della responsabilità civile del professionista dovranno quindi essere considerate, tra le altre circostanze, la scarsità di risorse umane e materiali non evitabile dal sanitario, la complessità del caso e le condizioni di emergenza. Resta distinta la responsabilità della struttura sanitaria, disciplinata dalle disposizioni vigenti.
I rilievi delle Commissioni parlamentari
Il percorso parlamentare ha fatto emergere alcune questioni interpretative. La Commissione Giustizia, pur esprimendo parere favorevole, ha chiesto di chiarire se i criteri contenuti nel nuovo articolo 590-septies debbano applicarsi soltanto ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose oppure abbiano un ambito più ampio.
Un'ulteriore osservazione riguarda il coordinamento tra le modifiche alla responsabilità civile e il ruolo delle linee guida nella valutazione della condotta sanitaria. Anche il Comitato per la legislazione ha segnalato la necessità di approfondire alcuni aspetti della formulazione normativa, in particolare il rapporto tra i nuovi criteri di accertamento della colpa e la disciplina vigente.
Si tratta di rilievi tecnici ancora aperti, che accompagnano il testo verso l'esame dell'Assemblea e che potrebbero incidere sulla sua formulazione definitiva.
Professioni sanitarie, formazione e titoli esteri
Accanto alle disposizioni sulla responsabilità professionale, il disegno di legge contiene una delega al Governo per il riordino delle professioni sanitarie. Il testo prevede interventi sulla programmazione del personale, sulla formazione e sulla valorizzazione delle competenze, oltre a misure per semplificare gli adempimenti amministrativi e rafforzare la sicurezza degli operatori.
Tra le disposizioni introdotte durante l'esame in Commissione figura l'obbligo di iscrizione in elenchi speciali straordinari presso gli Ordini professionali per i sanitari autorizzati a lavorare temporaneamente in deroga al riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero. È previsto anche l'accertamento delle necessarie conoscenze linguistiche da parte dell'Ordine territorialmente competente, come requisito per iniziare o proseguire l'attività in deroga.
La delega comprende inoltre la ridefinizione del percorso formativo in medicina generale, la revisione di alcuni percorsi specialistici e l'aggiornamento della disciplina degli Ordini professionali. Sul versante delle competenze, sono previsti un sistema nazionale di certificazione, iniziative formative sulla digitalizzazione e una strategia per l'impiego dell'intelligenza artificiale nel settore sanitario, nel rispetto della normativa europea.
Tempi della riforma e risorse disponibili
Il testo della Commissione prevede che il Governo possa adottare uno o più decreti legislativi in materia di professioni sanitarie entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, una volta completato l'iter parlamentare. La delega non equivale quindi all'immediata introduzione delle nuove regole: saranno necessari l'approvazione definitiva del provvedimento e, per le materie delegate, i successivi decreti attuativi.
Un elemento rilevante riguarda infine le risorse. Il testo contiene una clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale gli adempimenti derivanti dai decreti legislativi dovranno essere realizzati con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili.
La riforma della responsabilità medica e delle professioni sanitarie arriva così all'esame della Camera con un impianto articolato, che affianca nuove regole per valutare la condotta dei professionisti a un più ampio progetto di riordino del settore. La definizione delle norme e la loro successiva attuazione dipenderanno dai prossimi passaggi parlamentari.




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