
La sentenza riafferma le competenze prescrittive dei medici di medicina generale nella gestione del diabete di tipo 2. I giudici amministrativi hanno stabilito che le Regioni non possono limitare le prerogative riconosciute dall'Aifa per i farmaci inclusi nella Nota 100, annullando le disposizioni adottate dalla Regione Lazio.
Il ricorso e il nodo della prima prescrizione
La decisione accoglie il ricorso presentato dalla sezione regionale del Lazio della Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg) e da un medico operante sul territorio. Con il ricorso veniva chiesto l'accertamento del diritto dei medici di medicina generale laziali a prescrivere fin dalla prima indicazione terapeutica i farmaci antidiabetici inclusi nella Nota 100, che disciplina la prescrizione a carico del Servizio sanitario nazionale di alcuni farmaci innovativi per il diabete mellito di tipo 2.
I ricorrenti chiedevano inoltre che la Regione Lazio provvedesse a rimuovere ogni ostacolo tecnico, informatico e organizzativo che impediva l'esercizio di tale diritto, adeguando il sistema informatico regionale WebCare alla disciplina nazionale definita dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa).
Le Regioni non possono modificare le regole fissate dall'Aifa
Nelle motivazioni della sentenza, il Tar ricorda che le note dell'Aifa «non si limitano a fornire indicazioni tecnico-scientifiche, ma incidono direttamente sul regime giuridico della prescrivibilità dei medicinali a carico del Ssn», individuando anche i soggetti autorizzati alla prescrizione. Per questo motivo, secondo i giudici amministrativi, le Regioni non possono intervenire modificando l'individuazione dei professionisti legittimati a prescrivere quando questa sia stata già definita dall'Aifa.
La sentenza richiama inoltre il sistema introdotto dall'Agenzia attraverso una specifica «Scheda di valutazione e prescrizione – Scheda di prima prescrizione», pensata per garantire appropriatezza clinica, monitoraggio dei trattamenti e uniformità applicativa sul territorio nazionale.
Medici di famiglia e specialisti sullo stesso piano
Secondo il Tar, il testo della scheda predisposta dall'Aifa non lascia spazio a dubbi interpretativi e stabilisce chiaramente che la prima prescrizione dei farmaci contemplati dalla Nota 100 può essere effettuata «in modo alternativo, sia dai Medici di Medicina Generale che dagli Specialisti». Di conseguenza, conclude il collegio, «la titolarità del Medico di Medicina Generale di procedere alla prima prescrizione dei farmaci ricompresi nella Nota 100 non può dunque essere compressa da parte delle Regioni».
Una decisione che nasce da una vicenda laziale ma riafferma un principio di carattere generale: le competenze prescrittive attribuite dall'Aifa ai medici di medicina generale non possono essere limitate da disposizioni regionali difformi.




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