
Il Think Tank Ithaca, attivo nell’analisi delle politiche farmaceutiche e dei modelli regolativi del SSN, ha elaborato uno schema di decreto legislativo per introdurre un nuovo meccanismo di accesso precoce all’interno dell’attuale sistema farmaceutico italiano. Il nuovo strumento regolatorio ha l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa tra l’approvazione europea di un medicinale e la sua effettiva disponibilità rimborsata per i pazienti. Il decreto introduce la classe C(nn)-R (sottocategoria temporanea e condizionata della classe C non negoziata) come regime speciale di accesso precoce finanziato dal Servizio Sanitario Nazionale nelle more della conclusione del procedimento ordinario di classificazione e negoziazione del prezzo.
Il regime C(nn)-R non sostituisce gli strumenti di accesso precoce già esistenti (legge 648/1996, Fondo 5%, uso compassionevole) ma si affianca a essi come percorso dedicato ai medicinali o alle nuove indicazioni destinati a patologie gravi, rare, seriamente invalidanti o a rapida evoluzione clinica, in assenza o insufficienza di valide alternative terapeutiche. Presupposto indispensabile è il parere favorevole del Comitato per i Medicinali per Uso Umano (CHMP) dell’EMA. AIFA verifica i requisiti di ammissibilità nazionale senza rivalutare il rapporto beneficio-rischio già esaminato in sede europea.
L’ammissione ha durata ordinaria di dodici mesi, prorogabile una sola volta per ulteriori sei mesi, per un massimo complessivo di diciotto mesi. La C(nn)-R cessa con la determina finale di classificazione e rimborsabilità o con il provvedimento di mancato accordo.
L’impresa comunica ad AIFA un corrispettivo unitario operativo, determinato sotto la propria responsabilità e non soggetto a negoziazione preventiva. Tale corrispettivo ha natura temporanea e non costituisce parametro né precedente per il successivo procedimento di prezzo e rimborso. Le condizioni economiche nette, le clausole di pagamento e i meccanismi di restituzione del differenziale restano riservati.
Il finanziamento avviene a valere su una quota dedicata del Fondo per i Farmaci Innovativi, stimata in via prudenziale in 200 milioni di euro annui per un massimale triennale di 600 milioni di euro. Non sono previsti tetti per singolo medicinale: il contenimento della spesa è garantito dal limite complessivo della quota dedicata e dal monitoraggio trimestrale di AIFA. In caso di esaurimento della capienza, l’ammissione di nuovi medicinali o nuovi trattamenti può essere sospesa, ferma restando la continuità terapeutica per i pazienti già in cura.
Se il prezzo netto definito all’esito della negoziazione risulta inferiore al corrispettivo applicato durante il regime temporaneo, l’impresa restituisce la differenza. In caso di mancata rimborsabilità o mancato accordo, il costo dei trattamenti già erogati è ripartito al 50% tra SSN e impresa. La continuità terapeutica per i pazienti che abbiano conseguito beneficio clinico documentato è garantita per il periodo clinicamente necessario, entro un limite massimo di diciotto mesi.
Per ogni medicinale ammesso è attivato un registro AIFA interoperabile, convertibile nel successivo registro ordinario di rimborsabilità. Entro dieci giorni dal provvedimento, AIFA mette a disposizione delle Regioni un fascicolo standard con le informazioni clinico-organizzative necessarie alla programmazione dell’accesso. Le Regioni non possono adottare misure restrittive che modifichino i criteri nazionali o ritardino l’accesso, ferma restando la competenza organizzativa locale. Il dossier di prezzo e rimborso deve essere depositato dall’impresa entro trenta giorni dall’ammissione, con accesso a procedura accelerata di cento giorni.




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