
Non essere in regola con i crediti ECM può avere conseguenze sulla posizione professionale dei medici e degli altri operatori sanitari, dalla responsabilità disciplinare alle coperture assicurative. Il CoGeAPS prepara una ricognizione delle posizioni formative da trasmettere alle Federazioni, mentre la normativa consente di recuperare i debiti pregressi entro il 31 dicembre 2028.
L'obbligo di formazione continua riguarda circa 1,4 milioni di professionisti sanitari. La sua inosservanza non rappresenta soltanto una carenza nell'aggiornamento delle competenze, ma può assumere rilievo nei rapporti con gli Ordini professionali e, nei casi previsti, nell'esercizio dell'attività lavorativa.
Le conseguenze disciplinari e professionali
Il mancato assolvimento dell'obbligo ECM può costituire una violazione degli obblighi professionali e deontologici, con la possibilità di avviare procedimenti disciplinari da parte dell'Ordine di appartenenza. Le conseguenze dipendono dalle disposizioni applicabili alla singola professione, dalla condotta contestata e dalla valutazione dell'organo disciplinare.
Il sistema sanzionatorio ordinistico contempla provvedimenti di diversa gravità, fino alla sospensione e, nelle ipotesi più gravi previste dalla disciplina professionale, alla radiazione. Il debito formativo non determina tuttavia automaticamente una sanzione specifica, né esiste una corrispondenza generale tra il numero dei crediti mancanti e la misura disciplinare applicabile.
L'assolvimento dell'obbligo formativo può inoltre assumere rilievo nell'attribuzione di incarichi, nelle selezioni e nelle progressioni professionali, quando la certificazione ECM sia richiesta o valutata dalle disposizioni e dalle procedure applicabili. Anche in questo caso, l'eventuale conseguenza deve essere ricondotta ai requisiti concretamente previsti e non può essere considerata un'esclusione automatica da ogni procedura concorsuale.
Assicurazione professionale, cosa prevede la soglia del 70%
La questione più delicata riguarda le coperture assicurative. L'articolo 38-bis del decreto-legge 152/2021, convertito dalla legge 233/2021, prevede che, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative richiamate dall'articolo 10 della legge 24/2017 sia subordinata all'assolvimento di almeno il 70% dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile.
La percentuale non va calcolata necessariamente sui 150 crediti ordinariamente previsti per ciascun triennio. Il riferimento è infatti all'obbligo individuale, che può variare in presenza di riduzioni, esoneri ed esenzioni riconosciuti secondo la normativa ECM.
L'applicazione della disposizione si intreccia però con la proroga al 31 dicembre 2028 del termine per assolvere l'obbligo formativo relativo al triennio 2023-2025. Il differimento ha aperto una questione interpretativa sul momento a partire dal quale la soglia del 70% debba incidere sull'efficacia delle coperture.
L'Ordine dei medici di Firenze, nelle proprie indicazioni sulla normativa ECM, ritiene che anche la condizione assicurativa debba intendersi prorogata al 31 dicembre 2028. Non è quindi corretto affermare che tutti i professionisti sotto la soglia del 70% siano automaticamente privi di copertura assicurativa dal 2026. Resta necessario considerare il quadro normativo, la posizione formativa individuale e le condizioni contrattuali della polizza.
Recupero dei crediti, le scadenze da rispettare
Il triennio formativo 2026-2028 è iniziato regolarmente il 1° gennaio 2026 e prevede un obbligo ordinario di 150 crediti, fatte salve le riduzioni individuali applicabili. Parallelamente, la normativa consente di regolarizzare le posizioni relative ai precedenti periodi formativi attraverso gli strumenti di recupero e compensazione.
La Commissione nazionale per la formazione continua ha disciplinato l'utilizzo dei crediti compensativi, ossia quelli acquisiti in eccedenza rispetto all'obbligo individuale e utilizzabili per colmare i debiti dei trienni precedenti. La delibera del luglio 2025 ha previsto, in particolare, il recupero delle carenze relative ai trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022 mediante crediti conseguibili fino al 31 dicembre 2028.
Per il triennio 2023-2025, il termine per l'assolvimento dell'obbligo è stato prorogato alla stessa data, senza modificare l'ordinaria decorrenza del nuovo periodo formativo.
È fondamentale distinguere la soglia del 70%, prevista dalla disposizione sulle assicurazioni, dall'assolvimento complessivo dell'obbligo ECM: per ottenere la certificazione di regolarità formativa occorre soddisfare l'intero fabbisogno individuale, tenendo conto delle riduzioni riconosciute.
Le verifiche degli Ordini e la posizione individuale
La ricognizione delle posizioni formative annunciata dal presidente del CoGeAPS, Roberto Monaco, punta a rafforzare il raccordo con le Federazioni e gli Ordini, consentendo di individuare le carenze e informare gli iscritti sulle possibilità di regolarizzazione.
Per i professionisti diventa quindi importante verificare i dati registrati nell'anagrafe CoGeAPS, accertare che tutti i crediti conseguiti siano stati correttamente contabilizzati e controllare l'eventuale riconoscimento di esoneri, esenzioni e riduzioni dell'obbligo.
Il termine del 2028 offre un periodo ulteriore per recuperare la formazione mancante, ma non elimina l'obbligo di aggiornamento né la sua rilevanza professionale. La regolarità ECM resta un elemento di tutela dell'attività sanitaria, tanto sul piano deontologico quanto nei rapporti con il sistema assicurativo e con le strutture presso le quali viene esercitata la professione.




Ogni giorno pubblichiamo per te tanti contenuti e li organizziamo perchè tu possa sempre trovare ciò che vuoi.