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Specializzandi in medicina: non solo studio, tutte le nuove possibilità

Specializzazioni mediche: nuove deroghe ampliano le possibilità di svolgere attività professionali durante il percorso formativo, offrendo maggiore flessibilità ai medici specializzandi. Introduzione
Professione

Il principio cardine della formazione a tempo pieno rimane, ma le eccezioni e le attività permesse si dividono in tre macroaree:

1. La "Deroga delle 8 ore settimanali" (Libera Professione e Co.Co.Co)

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Fino al 31 dicembre 2026, grazie alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio (che ha esteso e potenziato il c.d. Decreto Bollette), i medici specializzandi di tutti gli anni di corso possono svolgere attività lavorativa esterna.

  • Il limite: Massimo 8 ore settimanali.
  • Modalità: In regime libero-professionale (Partita IVA) o contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.).
  • Autorizzazione: Non è richiesto il nulla osta del Direttore della Scuola di Specializzazione. Le prestazioni vanno rese al di fuori dell'orario formativo.
  • Dove e cosa si può fare: È consentito lavorare sia in strutture pubbliche (SSN, con compenso tariffato a 40€ lordi/ora) sia in strutture private. Questa misura sblocca di fatto qualsiasi attività per cui sia richiesta la sola laurea in medicina o l'abilitazione. Tra gli esempi più comuni:
    • Guardie diurne e notturne presso RSA o cliniche private.
    • Attività di medicina estetica.
    • Assistenza medica e turni di medico sportivo durante manifestazioni o eventi.
    • Docenze o ruoli di istruttore per corsi di primo soccorso (BLSD, ALS).
    • Consulenze e televisite in telemedicina.

 2. Assunzioni negli Ospedali (Decreto Calabria)

Prorogato fino al 31 dicembre 2027, il c.d. Decreto Calabria permette una vera e propria assunzione nel Servizio Sanitario Nazionale.

  • Destinatari: Specializzandi a partire dal 2° anno di corso.
  • Modalità: È possibile partecipare ai concorsi pubblici per la dirigenza medica. In caso di esito positivo, si viene inseriti in una graduatoria separata e assunti con contratto a tempo determinato a tempo parziale (32 ore settimanali).
  • Cosa comporta: Durante questo periodo la borsa di studio universitaria viene sospesa e si percepisce lo stipendio da dirigente medico (circa 2.700€ netti al mese). Al conseguimento del titolo di specializzazione, il contratto si trasforma automaticamente a tempo indeterminato.
  • Dove: Presso le strutture della rete formativa o anche in strutture extra-rete certificate dal Ministero.

 3. Eccezioni Storiche e Incarichi Convenzionali territoriali

Restano sempre valide le tutele e le compatibilità storiche previste dal D.Lgs. 368/99 e successive modifiche, da svolgersi sempre al di fuori dell'orario dedicato alla formazione:

  • Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) e Guardia Turistica.
  • Sostituzioni dei Medici di Medicina Generale (MMG) e dei Pediatri di Libera Scelta (PLS).
  • Attività di Medicina Penitenziaria.
  • Collaborazioni con enti per la raccolta di sangue ed emocomponenti (es. AVIS), attività recentemente prorogata fino al 31 dicembre 2027.
  • Libera professione intramuraria (all'interno delle mura del proprio policlinico/azienda di formazione).

 A cosa fare attenzione: La Responsabilità Civile (RC)

Sebbene i vincoli di incompatibilità siano stati notevolmente ridotti, i sindacati medici (come l'Anaao Assomed nei suoi vademecum) raccomandano massima attenzione alla copertura assicurativa. La polizza RC stipulata come "specializzando" copre esclusivamente i rischi legati all'attività formativa in rete. Se si scelgono attività libero-professionali esterne (soprattutto se specialistiche o invasive), è obbligatorio estendere la propria assicurazione o stipularne una specifica per la libera professione, dichiarando l'aumento del rischio.

La copertura previdenziale.

Attenzione anche al profilo contributivo delle attività che si svolgono. Per il regime delle 8 ore libero professionali, il medico nell’anno successivo alla percezione del compenso, dovrà effettuare la denuncia alla Quota B dell’Enpam e versare di tasca propria il relativo contributo (con aliquota dimezzata al 9,75% data la copertura previdenziale già attiva come specializzando presso la Gestione Separata Inps).

Nel caso di assunzione in ospedale, la contribuzione passerà dalla Gestione Separata alla Gestione Dipendenti Pubblici (ex Inpdap) che fa sempre capo all’Inps e sarà sempre versata dall’amministrazione datrice di lavoro.

 Per le classiche attività accessorie, quelle riconducibili alla convenzione (continuità assistenziale e medicina penitenziaria) vedono versata la contribuzione direttamente dalla Asl all’Enpam; le altre attività libero professionali (intra moenia, sostituzioni, collaborazioni con strutture compatibili) scontano anch’esse la contribuzione alla Quota B Enpam da dichiarare e versare a cura del medico. All’intra moenia si applica un’aliquota super-ridotta del 2%, per le restanti funzioni l’aliquota è  del 9,75%.

Professione
Commenti
GR
Giuseppe Giovanni Ruberto
Questo significa sfruttare la professione medica
Rispondi
17/10/2026 11:59

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