
Il principio cardine della formazione a tempo pieno rimane, ma le eccezioni e le attività permesse si dividono in tre macroaree:
1. La "Deroga delle 8 ore settimanali" (Libera Professione e Co.Co.Co)
Fino al 31 dicembre 2026, grazie alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio (che ha esteso e potenziato il c.d. Decreto Bollette), i medici specializzandi di tutti gli anni di corso possono svolgere attività lavorativa esterna.
2. Assunzioni negli Ospedali (Decreto Calabria)
Prorogato fino al 31 dicembre 2027, il c.d. Decreto Calabria permette una vera e propria assunzione nel Servizio Sanitario Nazionale.
3. Eccezioni Storiche e Incarichi Convenzionali territoriali
Restano sempre valide le tutele e le compatibilità storiche previste dal D.Lgs. 368/99 e successive modifiche, da svolgersi sempre al di fuori dell'orario dedicato alla formazione:
A cosa fare attenzione: La Responsabilità Civile (RC)
Sebbene i vincoli di incompatibilità siano stati notevolmente ridotti, i sindacati medici (come l'Anaao Assomed nei suoi vademecum) raccomandano massima attenzione alla copertura assicurativa. La polizza RC stipulata come "specializzando" copre esclusivamente i rischi legati all'attività formativa in rete. Se si scelgono attività libero-professionali esterne (soprattutto se specialistiche o invasive), è obbligatorio estendere la propria assicurazione o stipularne una specifica per la libera professione, dichiarando l'aumento del rischio.
La copertura previdenziale.
Attenzione anche al profilo contributivo delle attività che si svolgono. Per il regime delle 8 ore libero professionali, il medico nell’anno successivo alla percezione del compenso, dovrà effettuare la denuncia alla Quota B dell’Enpam e versare di tasca propria il relativo contributo (con aliquota dimezzata al 9,75% data la copertura previdenziale già attiva come specializzando presso la Gestione Separata Inps).
Nel caso di assunzione in ospedale, la contribuzione passerà dalla Gestione Separata alla Gestione Dipendenti Pubblici (ex Inpdap) che fa sempre capo all’Inps e sarà sempre versata dall’amministrazione datrice di lavoro.
Per le classiche attività accessorie, quelle riconducibili alla convenzione (continuità assistenziale e medicina penitenziaria) vedono versata la contribuzione direttamente dalla Asl all’Enpam; le altre attività libero professionali (intra moenia, sostituzioni, collaborazioni con strutture compatibili) scontano anch’esse la contribuzione alla Quota B Enpam da dichiarare e versare a cura del medico. All’intra moenia si applica un’aliquota super-ridotta del 2%, per le restanti funzioni l’aliquota è del 9,75%.




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