Gli assunti dopo il 1 gennaio 1996 soggetti al sistema contributivo puro che riscattano o ricongiungono periodi di studio lavoro o servizio militare svolti anteriormente al 1 gennaio 1996 non potranno beneficiare del pensionamento di vecchiaia anticipato previsto dall'articolo 24 comma 11 della recente riforma delle pensioni. In pratica se per effetto di riscatti o ricongiunzioni si passa dal contributivo puro al misto si perde la possibilità di usufruire della flessibilità in uscita che consente il pensionamento di vecchiaia a 63 anni (indicizzati) anziché a 66 anni (indicizzati).
La questione riguarda esclusivamente gli assunti dopo il 1.1.96 che riscattano o ricongiungono periodi anteriori a quella data. Per questi gli evidenti benefici economici del riscatto (passaggio dal contributivo puro al misto) comportano la perdita della vecchiaia anticipata mentre gli anni riscattati non per tutti consentiranno di raggiungere i 42 anni e 1 mese (41 anni e 1 mese per le donne) di contribuzione indicizzati prima della data prevista per la vecchiaia. In pratica per qualcuno a fronte di 10 anni di contribuzione in più la pensione si allontana fino a 3 anni sia pur con importi significativamente più elevati.
La richiesta dell’Annao inviata all’Inpdap
Pervengono a questa Segreteria sindacale numerosi quesiti in merito alle prerogative dei riscatti e delle ricongiunzioni. In particolare insorge il dubbio che i riscatti possano inibire il pensionamento anticipato previsti dall’articolo 24 comma 11 della legge 22 dicembre 2011 n. 214. Infatti non ci sembra chiaro che cosa si intenda per primo accredito contributivo che se decorre dopo il 1 gennaio 1996 consente la flessibilità in uscita: in pratica il riscatto ancorché versato successivamente al 1.1.1996 ma riferito a periodi anteriori inibisce le previsioni del articolo 24 comma 11 della legge 22 dicembre 2011 n. 214. Se così fosse si assisterebbe paradossalmente al fatto che ad una maggiore anzianità contributiva corrisponderebbe un pensionamento successivo; infatti se il primo accredito retributivo è riferito al periodo riscattato e non alla data del versamento, un assunto nel 1996 nato nel 1962 che riscatta 10 anni di laurea e specializzazione andrebbe verosimilmente (sulla base dell’indicizzazione stimata dell’età pensionabile sulla base dell’aspettativa di vita) in pensione nel 2030 a 68 anni e 1 mese di vecchiaia mentre il raggiungimento dell’anzianità di 44 anni e 4 mesi sarebbe raggiunto sempre nel 2030. Questo stesso soggetto potrebbe certamente uscire dal sistema nel 2027 a 65 anni e 1 mese con le previsioni del comma 11 dell’articolo 24. Di qui il dubbio se il riscatto della laurea di periodi anteriori al 1996 possa inibire questa facoltà.
La risposta dell’Inpdap
Con riferimento alla richiesta formulata con e-mail del 20.02.2012, in merito alle novità introdotte dal decreto legge n. 201 del 06.12.2011 convertito con modifiche nella legge n. 214 del 22.12.2011 si comunica quanto segue. L'art. 24, comma 11 del decreto legge indicato in oggetto, stabilisce che, nei confronti dei lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dallo gennaio 1996, il diritto alla pensione anticipata, oltre alla possibilità indicata all'art. 24, comma 10, si consegue al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino in possesso di un'anzianità contributiva effettiva di almeno venti anni e che l'ammontare della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, quantificato per l'anno 2012, in misura pari a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale. Pertanto, possono accedere al trattamento pensionistico secondo la normativa sopracitata, tutti coloro che sono privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 e si trovano quindi in un sistema pensionistico contributivo. Invece, coloro che presentano domanda di riscatto laurea e specializzazione (indipendentemente dalla data di presentazione dell'istanza), i cui periodi si collocano temporalmente prima dello gennaio 1996, non trovandosi in un sistema contributivo, come precisata nella lettera circolare del 18.12.2008, non potranno accedere al trattamento pensionistico secondo le regole dell'art.24, comma 11 del D.L. n. 20112011. Infatti, ciò che rileva, non è la data della relativa domanda di riscatto, bensì la collocazione temporale dei periodi di cui si richiede la valutazione ai fini del trattamento di quiescenza.
Se il medico o l’odontoiatra dipendente, a 65 anni di età, ha raggiunto il diritto alla pensione (cioè ha 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva più tre mesi di finestra se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna), deve essere collocato a riposo
Quando ad essere accentrati sono periodi contributivi particolarmente lunghi, il costo può diventare importante e divenire un deterrente spesso insuperabile
L’integrazione, in Enpam, è curata dal Servizio Trattamento Giuridico e Fiscale delle Prestazioni, dell’Area della Previdenza.
Il cedolino è già disponibile, mentre i pagamenti partiranno a inizio mese
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