
L’integrazione, in Enpam, è curata dal Servizio Trattamento Giuridico e Fiscale delle Prestazioni, dell’Area della Previdenza.
Com’è noto, anche le pensioni Enpam possono essere integrate sino al trattamento minimo erogato dall’Inps (per il 2024 € 598,61 per tredici mensilità, che per l’Enpam, che non paga la tredicesima, diventano € 648,50 per dodici mesi). L’integrazione, in Enpam, è curata dal Servizio Trattamento Giuridico e Fiscale delle Prestazioni, dell’Area della Previdenza. Questo Servizio ha da pochi giorni inviato una comunicazione, con allegato il modulo "Dichiarazione per l’integrazione al minimo della pensione", utile per mantenere anche nel 2024 il diritto all’integrazione al minimo Inps della pensione e necessario anche ai fini del conguaglio relativo al 2023.
La comunicazione è stata inviata a due categorie di interessati:
coloro che percepiscono pensioni ordinarie con decorrenza ante 1994 e pensioni a superstiti. In questo caso viene precisato che si potrà beneficiare dell’integrazione al minimo se non si dispone, per il 2024, di redditi presunti di importo superiore a 15.563,86 euro;
coloro che percepiscono pensioni con decorrenza dal 1995 in poi. In questo caso viene precisato che il pensionato non coniugato, nonché quello divorziato o separato legalmente potrà beneficiare dell’integrazione al minimo della pensione se non dispone, per il 2024, di redditi presunti di importo superiore a 15.563,86 euro. Il pensionato coniugato o quello non separato legalmente potrà invece beneficiare dell’integrazione al minimo se nel 2024 prevede di non disporre di redditi personali di importo superiore a 15.563,86 euro, nonché di redditi cumulati con quelli del coniuge di importo non superiore a 31.127,72 euro.
In entrambi i casi, gli interessati dovranno restituire all’Enpam il modulo ricevuto con la comunicazione dell’Enpam entro il 30 settembre per posta (Piazza Vittorio Emanuele II n. 78, 00185, Roma) o per PEC (protocollo@pec.enpam.it), allegando il documento di riconoscimento.
La comunicazione non viene inviata ai pensionati di età superiore agli 80 anni, per i quali si presume la stabilità del reddito precedentemente dichiarato. Tutti gli altri soggetti, che non dovessero ricevere la nota dell’Enpam (ad esempio per disguidi postali) debbono contattare entro la metà di settembre il Servizio interessato e richiedere la relativa modulistica. In caso di mancata presentazione della dichiarazione, infatti, l’Ente presume che, sia per il 2023 sia per il 2024, i limiti di reddito siano stati superati e, con la mensilità di dicembre, sospende l’erogazione dell’integrazione, iniziando il recupero degli importi erogati a tale titolo nel 2023, che si presumono non dovuti.
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