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Pensioni e indennità pagate in eccesso, come e quanto si restituisce

Previdenza

Accade di vedere che le pensioni di medici e odontoiatri (o altre indennità previdenziali, come quelle di malattia o di maternità, ma anche sussidi assistenziali) vengano pagate senza che il percettore ne abbia diritto (ad esempio per mancanza di requisiti, o per omonimia), oppure, ancora più spesso che questi importi vengano liquidati in misura superiore al dovuto. In questi casi sorge quello che, in gergo tecnico, viene definito un indebito, con l’obbligo di restituire quanto erogato e non dovuto.

Nel caso dell’Enpam, può trattarsi ad esempio di pensioni corrisposte a beneficiari nel frattempo deceduti, oppure di pensioni liquidate a medici che, dopo aver richiesto il trattamento, hanno deciso di rimanere in servizio, come consentito dalle attuali norme, senza informare l’ente previdenziale. Ma come deve avvenire il recupero di questi importi? E soprattutto, deve essere effettuato al lordo o al netto delle ritenute fiscali effettuate?

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Se il recupero avviene nella stessa annualità fiscale in cui si era verificato il pagamento non dovuto, la somma oggetto del recupero, che avviene per compensazione con altra prestazione (ad esempio attraverso una ritenuta, anche rateale, sulla pensione in godimento) oppure per restituzione diretta da parte di chi l’ha percepita, verrà dedotta dal reddito imponibile e la tassazione verrà correttamente effettuata sul reddito residuo, se necessario con un conguaglio fiscale a favore dell’interessato. Nessuna indicazione verrà inserita nella Certificazione Unica che sarà emessa l’anno successivo.

Ipotizziamo che un pensionato nell’anno 2024 abbia un reddito di euro 36.000,00. Nello stesso anno ha restituito una prestazione indebita di euro 5.000,00, corrisposta dall’Ente previdenziale. L’Ente in questione provvederà ad effettuare le operazioni di conguaglio fiscale sul reddito al netto della restituzione (31.000), determinando le ritenute, quindi, sul reddito effettivamente percepito. Più complesso invece diventa il discorso in caso di recupero di somme erogate in anni precedenti, perché in questo caso l’importo entrato effettivamente nella disponibilità del percettore è quello al netto della ritenuta fiscale.

A questa fattispecie, il legislatore fiscale ha posto rimedio con due diverse possibilità:

    • Recupero dell’importo lordo, con la deduzione dall’imponibile dell’anno in cui è stato effettuato il recupero, con il meccanismo di cui all’art. 10, comma 1, lettera d-bis del Testo Unico delle Imposte Dirette;
    • Recupero dell’importo netto, con il meccanismo del credito di imposta del 30% a favore dell’ente previdenziale, di cui all’art. 150, comma 2 del decreto-legge 34/2020.

Parlando del recupero dell’importo lordo, questo è il testo della norma citata (stralcio dall’art. 1 del TUIR): Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Le implicazioni di questa norma e le casistiche che possono verificarsi saranno oggetto, a breve, di un ulteriore approfondimento.

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