
Tra i principi fondamentali della Riforma Dini (la famosa legge 335/1995) vi era certamente quello che tutte le prestazioni calcolate con il sistema contributivo non possono essere integrate al trattamento minimo Inps. Questo perché il sistema previdenziale, secondo il legislatore, doveva avere al suo interno dei meccanismi che ne garantissero l’autonoma sostenibilità, e quindi, dato che l’eventuale integrazione è comunque a carico della fiscalità generale, con l’adozione generalizzata del sistema contributivo il minimo vitale deve essere garantito con strumenti di tipo diverso.
Questo principio è stato però intaccato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.
Per l’erogazione dell’assegno ordinario di invalidità sono richiesti due requisiti essenziali:
L’assegno viene liquidato qualunque sia l’età dell’assicurato e il suo importo è calcolato sulla base dei contributi versati, con sistema contributivo o misto, a seconda del sistema di calcolo della pensione. Dura tre anni e può essere rinnovato fino a tre volte; dopo tre riconoscimenti consecutivi diventa definitivo, salvo controlli medici. La sua caratteristica principale è la compatibilità con i redditi da lavoro dipendente, per cui molti interessati lo cumulano tranquillamente con lo stipendio: in questo caso, però, l’assegno può subire una riduzione, commisurata al reddito prodotto.
La Corte Costituzionale, nella recente sentenza, ha dunque stabilito che esso gode sempre, in presenza dei requisiti legati al reddito, della possibilità di essere integrato al trattamento minimo Inps. E questo non soltanto a chi, come già avviene, ha svolto attività lavorativa prima del 31 dicembre 1995 (regime retributivo o misto), ma anche a chi, finora rimasto escluso, ha lavorato soltanto dal 1° gennaio 1996 in poi (regime contributivo). Per la Consulta, infatti, il sistema di calcolo adottato non può prevalere sulla necessità che l’assegno ordinario di invalidità assolva al disposto dell’art. 38 della Costituzione, cioè garantire al percettore mezzi adeguati alle sue esigenze di vita. Per evitare alla finanza pubblica i pesanti problemi che sarebbero potuti derivare dal pagamento degli arretrati, la Corte ha deciso di far decorrere gli effetti della propria decisione dal giorno successivo a quello della pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 9 luglio 2025). Quindi, solo a partire dal mese di agosto 2025, secondo quanto sarà disposto dall’Inps, potranno essere eventualmente integrati all’importo della pensione minima (€ 603,40 mensili) gli assegni calcolati con il solo sistema contributivo.
Ci si chiede se il principio portato dalla sentenza potrà avere effetti anche in altri settori, ad esempio consentendo di integrare al minimo le pensioni contributive dell’Enpam. La risposta allo stato non può che essere negativa, in quanto la Consulta ha circoscritto la sua decisione alla sola fattispecie in esame, fornendo motivazioni specifiche per il solo assegno ordinario di invalidità.



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