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Dichiarazione dei redditi 2024: parte il servizio di assistenza fiscale Inps. Ecco come funziona

Previdenza Redazione DottNet | 30/07/2025 16:08

L’Istituto provvederà a effettuare nei tempi previsti le operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni dei redditi

L’ Inps, con il messaggio n. 2070 del 30 giugno 2025, comunica che, anche per il 2025, l’Istituto assicura, in qualità di sostituto di imposta, le attività di assistenza fiscale ai propri sostituiti che abbiano indicato l’Inps nel modello 730: fra questi, medici ed odontoiatri che percepiscono dall’Inps la pensione di importo più elevato. L’Istituto provvederà quindi a effettuare nei tempi previsti le operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni dei redditi.  A tale fine, nella scheda relativa al servizio "Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino", è stato pubblicato il "Manuale d’uso per l’assistenza fiscale da parte di INPS" aggiornato al 2025, al quale si rinvia per le istruzioni.

Il servizio "Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino" permette agli utenti di:

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  •  verificare le risultanze contabili della propria dichiarazione;

  • consultare l’avvenuta ricezione da parte dell’Inps dei dati dall’Agenzia delle Entrate;

  • controllare gli importi di trattenute e rimborsi mensili;

  • richiedere l’annullamento o la variazione della seconda rata di acconto IRPEF entro il 10 ottobre 2025;

  • richiedere il diniego della gestione se erroneamente l’Inps è stato indicato come sostituto d’imposta.

I modelli 730/4 sono trasmessi dall’Agenzia delle Entrate all’Inps (e agli altri enti previdenziali, come ad esempio l’Enpam) e riportano i conguagli derivanti dalla dichiarazione resa con il modello 730, che i sostituti di imposta devono effettuare sulle prestazioni erogate al dichiarante, quali ad esempio, le retribuzioni dei lavoratori dipendenti o i trattamenti pensionistici.

L’Inps può prestare assistenza fiscale solo se nel 2025 sussiste un rapporto di sostituzione di imposta con il dichiarante.

Nel Messaggio l’Istituto fa presente che il rapporto di sostituzione non ricorre nel caso di erogazioni di prestazioni esenti da imposte, quali, ad esempio, le prestazioni pensionistiche erogate a vittime del terrorismo o a vittime del dovere o le prestazioni assistenziali (assegni sociali, pensioni di invalidità civile, assegno unico e universale per i figli a carico e assegno per il nucleo familiare). Il rapporto di sostituzione non ricorre neppure nei casi in cui la prestazione erogata, imponibile fiscalmente, sia cessata in data antecedente al 1° aprile 2025 (come, ad esempio, avviene se l’orfano ha compiuto 26 anni a marzo 2025 oppure il coniuge superstite ha contratto un nuovo matrimonio). Diversamente, qualora il dichiarante sia esclusivamente beneficiario di una prestazione assistenziale, l’Istituto è tenuto a respingere la richiesta di assistenza fiscale con una specifica comunicazione.

Anche i pensionati residenti all’estero (in costante aumento per i ben noti vantaggi fiscali) non possono avvalersi dell’Inps per regolare i propri rapporti con il Fisco italiano, in quanto per loro non è possibile presentare il Modello 730, ma soltanto il modello "Redditi Persone Fisiche".

Come di consueto (ed è lo stesso anche per l’Enpam), i conguagli a debito o a credito derivanti dalle operazioni di assistenza fiscale dell’Inps, vengono effettuati dall’Inps a partire dalla rata di pensione di agosto. In caso di richiesta di rateazione del debito (ma anche quando l’importo netto della rata non è sufficiente ad estinguere il debito con il Fisco) il pagamento deve concludersi entro il mese di novembre. Questo significa che se Inps o Enpam non hanno ricevuto dall’Agenzia delle Entrate le risultanze contabili entro il mese di giugno (per Enpam fino alla metà di luglio), non sarà possibile garantire il numero di rate scelto dal dichiarante per il versamento dei debiti d’imposta.

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