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Pignorabilità degli stipendi per debiti tributari e nuovi limiti

Previdenza | 22/05/2012 10:43

(Decreto Legge, 2 marzo 2012, n° 16)

Il D.L. n. 16 del 02.03.2012, convertito definitivamente in legge dal Senato il 24 aprile scorso, contiene le nuove norme stabilite dal governo in materia di semplificazione tributaria e potenziamento della lotta all`evasione. Si tratta del cosiddetto“ Decreto Fiscale”, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 85/L della G.U. n. 99 del 28 aprile 2012, dopo la sua conversione nella legge 26 aprile 2012, n. 44 e recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”.Tra le novità più importanti ci sono quelle relative ai pignoramenti da parte di Equitalia.

L`ordinamento vigente prevede una disciplina specifica in materia di pignorabilità dello stipendio. Non tutti i crediti sono liberamente pignorabili. L`art. 545 c.p.c. ed alcune disposizioni contenute nelle leggi speciali fissano i limiti oggettivi del pignoramento dei crediti nell`espropriazione presso terzi. Il primo comma dell`art. 545 c.p.c., infatti, prevede espressamente che non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per causa di alimenti, e sempre con l`autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato (modifica introdotta in seguito all`entrata in vigore del giudice unico di primo grado), per la parte dal medesimo determinata mediante decreto. In sostanza i crediti alimentari godono, perciò, di un`impignorabilità relativa, sia perché possono essere aggrediti solo per soddisfare altri crediti della stessa natura, sia perché presuppongono il provvedimento autorizzativo del giudice. Con l’entrata in vigore del D.L. 16/2012, viene aggiunto il nuovo art. 72-ter al D.P.R.  602/1973 (una sorta di testo unico della riscossione), che stabilisce che l`Agente della Riscossione può procedere al pignoramento di stipendi, salari o altre indennità, relative al rapporto di lavoro o dovute a causa del licenziamento, nella misura di: - un decimo per importi fino a € 2.

000;   - un settimo per importi da € 2.000 a € 5.000;  -  un quinto per importi oltre € 5.000 (cioè nella misura già precedentemente in uso).

Il risultato pratico è, nello stesso tempo, la riduzione della quota di prelievo dello stipendio o del salario e l`allungamento della dilazione "forzata". Tuttavia, va evidenziato che quest`allungamento coattivo dei tempi di pagamento del debito determinerà un inevitabile aumento degli interessi legali. Inoltre, va prestata attenzione al fatto che il regime "di favore" concesso dal legislatore riguarda soltanto i debiti dei dipendenti con stipendi o salari di importo non superiore a cinquemila euro, per i quali il pignoramento nella misura di un quinto è stato ritenuto eccessivamente penalizzante per il debitore.

Infatti, per salari o stipendi superiori, il comma 2 del nuovo articolo 72-ter prevede che resti ferma la misura prevista dall`art. 545, comma 4, c.p.c.  Pertanto, come già evidenziato, nei confronti dei debitori morosi di Equitalia, titolari di stipendi, salari e altre indennità di importo superiore a cinquemila euro, si continuerà a procedere con il pignoramento del credito nella misura di un quinto. E` stata riscritta, inoltre, la procedura di espropriazione immobiliare: essa e` possibile solo se l`importo del credito supera l’importo di € 20.000. La soglia di € 20.000 costituisce anche il limite al di sotto del quale Equitalia non potrà iscrivere ipoteca sui beni del debitore. Tale disposizione (art. 77, comma 1-bis, DPR 602/73) si applica a decorrere dall`entrata in vigore del decreto n. 16 del 2012, ovvero dal 2 marzo 2012. E` previsto comunque l`obbligo di notifica di una comunicazione preventiva contenente l`avviso che, in mancanza di pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 gg., verrà iscritta ipoteca. L`iscrizione di ipoteca sugli immobili può essere oggetto di impugnazione solo per vizi propri, qualora non siano pervenute comunicazioni di atti precedenti.

 

 

 

 

 

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