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La legge 194 sull’aborto sarà al vaglio della Consulta. A rilanciare il caso è stata la richiesta da parte di una minorenne

Sanità pubblica

Questa parte della norma stabilisce che per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, ''la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui e' avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito'' puo' rivolgersi a un consultorio. Il caso in esame riguarda una ragazza minorenne, ma la norma in esame ha in realta' valore e ricaduta ben piu' ampia sul diritto della donna di scegliere se portare avanti o meno la gravidanza. E quindi potrebbe avere conseguenze anche sull'intero impianto della legge. Tutto parte da una caso relativo a una ragazza di Spoleto, N.F., che si e' rivolta al consultorio e ha manifestato la sua ferma volonta' di abortire, senza per altro coinvolgere in questa sua decisione i genitori. Nelle relazioni dei servizi sociali citati negli atti del giudice tutelare dei Tribunale di di Spoleto, la ragazza viene descritta come motivata da ''chiarezza e determinazione'', convinta di ''non essere in grado di crescere un figlio, ne' disposta ad accogliere un evento che non solo interferirebbe con i suoi progetti di crescita e di vita, ma rappresenterebbe un profondo stravolgimento esistenziale''. Il contrasto rilevato dal giudice minorile che ha sollevato incidente di costituzionalita', riguarda quanto indicato dalla Corte europea per i diritti dell'uomo sulla tutela assoluta dell'embrione umano. Secondo il giudice la facolta' prevista dall'articolo 4 della legge 194 di procedere volontariamente all'interruzione della gravidanza entro i primi 90 giorni dal concepimento comporta ''l'inevitabile risultato della distruzione di quell'embrione umano che e' stato riconosciuto quale soggetto da tutelarsi in modo assoluto''. Proprio in conseguenza di questa sentenza l'articolo 4 della legge 194 si porrebbe in contrasto con i principi generali della Costituzione ed in particolare con quelli della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo (articolo 2) e del diritto fondamentale alla salute dell'individuo (articolo 32 primo comma della Costituzione). Altre obiezioni sono state formulate dal giudice con riferimento agli articoli 11 (cooperazione internazionale) e 117 (diritto all'assistenza sanitaria e ospedaliera) della Costituzione. Alla luce di queste valutazioni il giudice con la sua ordinanza del 3 gennaio scorso ha chiesto, d'ufficio, la pronuncia della Consulta.

La legge 194

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Varata il 22 maggio 1978, la legge 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza (Ivg) e' stata spesso al centro di aspre polemiche e duri attacchi. Nata con la premessa che ''lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternita' e tutela la vita umana dal suo inizio'', la legge precisa che l'interruzione volontaria di gravidanza ''non e' mezzo per il controllo delle nascite''. La legge prevede che e' possibile abortire in una struttura sanitaria pubblica entro i primi 90 giorni di gravidanza solo in particolari ''circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternita' comporterebbero per la donna un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui e' avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito''. Il cosiddetto ''aborto terapeutico'' scatta dopo i 90 giorni (fra il quarto e il quinto mese di gravidanza) ed e' ammesso dalla legge solo in due casi: ''quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna'' e ''quando siano accertati processi patologici'', come ''rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna''. La legge prevede inoltre che la donna riceva dal medico e dal consultorio tutte le informazioni relative alla regolazione delle nascite, ammette l'obiezione di coscienza da parte dei medici e infermieri, tranne se l'intervento e' ''indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo''. La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge è fatta personalmente dalla donna. Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza è richiesto l'assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela (articolo 12). Tuttavia, afferma la legge, ''nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere l'interruzione della gravidanza''. Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, ''indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza delle condizioni che giustificano l'interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero''.

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