La ricetta elettronica è pronta a debuttare in sei regioni italiane: Veneto, Marche e Sicilia sono già pronte dal 30 giugno scorso, il Lazio dal 30 settembre prossimo e il Friuli Venezia Giulia dal 31 ottobre. Infine toccherà all’Umbria dal 31 dicembre con la Liguria che si sta preparando alla fase sperimentale. Un impegno soprattutto per i medici di famiglia perché l’avvio definitivo alla ricetta telematica coincide anche con l’entrata in vigore delle sanzioni previste dall'Accordo nazionale a proposito di invio dati. E gioca ricordare che pure i farmacisti ne sono coinvolti, essendo i destinatari finali del documento.
Come funziona
Il ricettario elettronico, come avviene già per quello cartaceo, è assegnato ad ogni medico prescrittore da specifici enti che sono abilitati a tale funzione come la Asl, le Aziende ospedaliere e dove autorizzati dalle Regioni, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e i policlinici universitari. Il medico compila il form della ricetta elettronica, la invia on line alla farmacia o all’ambulatorio medico che a secondo che la prescrizione si riferisca a un farmaco o ad altro tipo di prestazione si comportano di conseguenza. Al paziente viene comunque rilasciato anche a titolo di promemoria la versione cartacea della ricetta. Al momento della compilazione della ricetta elettronica, il medico ne invierà i dati al SAC, o al SAR (Sistema di accoglienza regionale), se la Regione ne è fornita, comprensivi del numero di ricetta elettronica (NRE), del codice fiscale del paziente e dell’eventuale esenzione. Il paziente, a quel punto, dovrà andare in farmacia con la propria tessera sanitaria e il promemoria della ricetta. Al farmacista basterà controllare on line la prescrizione, attraverso l’identificazione tramite tessera elettronica, e consegnerà il farmaco al paziente. Il farmacista può verificare esclusivamente i dati della ricetta elettronica per cui l’assistito chiede l’erogazione e può trasmettere telematicamente i dati al SAC (Sistema di accoglienza centrale) o al SAR (Sistema di accoglienza regionale).
Il risparmio per la Sanità pubblica
Ancora di positivo, c’è da segnalare la stima del risparmio che il nuovo metodo potrà far realizzare nel settore della sanità: fino a 5 miliardi di euro l’anno. Anzi il Ministro della Funzione Pubblica Filippo Patroni Griffi ha spiegato che “si produce un risparmio evidente e netto, che è quello relativo alle ricette, pari a 600 milioni all’anno.“Per le novità telematiche e la sanità elettronica – commenta Angelo Testa, presidente dello Snami -, pensiamo che debbano viaggiare non le persone ma i dati secondo modalità concordate con le organizzazioni sindacali. La rete non deve avere oneri a carico del medico e i programmi gestionali devono poter colloquiare tra loro. Siamo contro chi propone una Ferrari che però deve viaggiare su una mulattiera sconnessa o se la Ferrari proposta ha una splendida carrozzeria di colore rosso e il cavallino rampante ma ha un motore a 2 tempi di una minicar”.
I medici delle Marche protestano
La Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale) delle Marche è in stato di agitazione contro la ricetta elettronica. La decisione, presa dalla segreteria regionale lo scorso 12 giugno, è stata confermata dopo la comunicazione della Regione di non rinviare la scadenza del primo luglio nonostante le "numerose criticità segnalate" nel funzionamento del sistema. "La ricetta elettronica - spiega il segretario regionale della Fimmg Marche, Massimo Magi - rappresenta uno sviluppo positivo sia per la professione medica che per i diritti dei cittadini e la medicina generale non si oppone a questa innovazione, anzi la vuole fortemente promuovere. Le regole però devono essere rispettate da tutti, compresa la Regione che non può disattendere il percorso di condivisione previsto dagli accordi, improntando il suo atteggiamento a maggiore trasparenza e puntando a una reale efficienza del sistema". Magi chiede poi alla Regione "come sta utilizzando i 17 milioni di euro ricevuti". E perché "non vengono sfruttate le piattaforme esistenti a Jesi e Ascoli per creare la rete nel territorio secondo criteri di economicità e funzionalità, senza disperdere inutilmente risorse? Siamo sempre pronti al dialogo e al confronto - conclude Magi - ma anche molto determinati ad evitare che questa vicenda si trasformi in disagio per i cittadini e appesantimenti per la professione, non escludendo pertanto il ricorso allo sciopero della categoria".
I test della Liguria
Accordo quasi raggiunto tra le associazioni di categoria dei medici di medicina generale e la Regione sull’avvio sperimentale della cosiddetta ricetta elettronica, ovvero la prescrizione di visite mediche, farmaci ed esami attraverso internet. Entro luglio i cinquanta medici di base che fanno parte dell’avvio sperimentale del progetto utilizzeranno il web per compilare le ricette e, contestualmente, inoltrarle alla Regione e al Ministero dell’economia, attraverso i rispettivi sistemi di accoglienza. Il paziente potrà quindi recarsi dallo specialista o in farmacia con il codice della ricetta compilata online e la tessera sanitaria. In questo modo sarà effettivo il controllo sulla spesa sanitaria e sulle prescrizioni, per evitare sprechi e abusi. Si stima che questo nuovo sistema permetterà di risparmiare circa il 30% sulla spesa farmaceutica. In autunno il progetto sarà esteso ad altri cinquecento medici liguri.
Le analisi di un medico di medicina generale
Daniele Zamperini, medico romano, entra ancora di più nel dettaglio e interpellato da Dottnet sulla ricetta elettronica, che sta studiando da tempo, conferma alcune perplessità, a cominciare dai sostituti: “Come è noto, i Medici di Famiglia sono autorizzati a farsi sostituire nell’ attività convenzionata con modalità che, nel tempo, sono state via via meglio definite”. Per sostituzioni “lampo” (fino a tre giorni) il medico non è tenuto ad informare la ASL della sostituzione. Il sostituto può, quindi, essere un altro medico convenzionato appartenente all’ associazione, un medico convenzionato non appartenente all’ associazione, un medico non convenzionato. Nel secondo e terzo caso il medico prescrive sul ricettario del titolare, apponendo il proprio timbro. Invece per sostituzioni “brevi” (da 4 fino a trenta giorni) il medico è tenuto a comunicare la sostituzione alla ASL. La gestione dei ricettari è analoga alla precedente. Per sostituzioni “prolungate” (oltre 30 giorni) il medico sostituto intraprende rapporti economici diretti con la ASL , ma la ricettazione segue il punto precedente. “Occorre implementare una procedura informatica che renda possibili e faciliti le sostituzioni – suggerisce Zamperini -, tenendo conto che sono frequentissime la sostituzioni “lampo”, anche solo per poche ore, e che spesso sono affidate a medici fuori del sistema convenzionale. Inoltre tali sostituzioni sono, frequentemente, sistematiche e abbastanza continuative”. La ricetta informatica dovrà quindi riportare sia i dati del medico titolare che quelli del sostituto, consentendo inoltre al titolare di attivare o chiudere la sostituzione secondo la necessità, programmando anche a priori la durata di questa. “Ma - incalza il professionista romano - c’è il problema della gestione delle diagnosi e dei codici ICD9, questione molto spinosa, in quanto l’ ICD9 non è sempre idoneo a rappresentare le condizioni per cui si effettua una prescrizione. Molto dipenderà dalle soluzioni offerte dai fornitori di software (salvo rimanendo il diritto d i libera scelta nel ventaglio di prodotti idonei), tuttavia alcune difficoltà sono insite nel sistema stesso”. Tuttavia è fondamentale che il medico sia messo in condizione di esprimere la diagnosi “vera”, senza “aggiustamenti” che si rendessero necessari per adeguarsi alle manchevolezze del sistema in quanto tale comportamento sarebbe irrispettosa della verità, delle leggi, e degli interessi dei pazienti, che possono venirne gravemente danneggiati. “Va sottolineato a tale proposito che il medico convenzionato è legittimato ad esprimere la diagnosi anche in forma “non certa” – aggiunge Zamperini -, di ipotesi da approfondire, di sospetto o (qualora si tratti di prescrizioni specialistiche o strumentali) di quesiti diagnostici. Porre il quesito diagnostico è di particolare importanza nella prescrizione di accertamenti, in quanto fornisce indicazione allo specialista su ciò che si sta cercando e sottolinea che la diagnosi non è definitiva”. Ma l’ ICD9 non contempla diagnosi sospette, probabili, ipotetiche, per cui ogni diagnosi inserita verrebbe considerata come assodata. “E’ evidente che dare per certa una patologia non ancora accertata può distorcere la storia clinica dell’ assistito che può esserne danneggiato o, al contrario, può servirsene in certi casi per ottenere provvidenze a cui non avrebbe diritto”, sottolinea il medico. Il diritto-dovere di indicare una diagnosi “dubitativa” è lecito, sancito dall’ ACN (Art. 51, 59 bis , art. 69, ecc.) e da altre normative generali (per tutte: Decreto 18 maggio 2004 GU 25-10-04, in attuazione delle disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie, al punto 2.3.1 del disciplinare tecnico). Inoltre la ricetta del medico convenzionato, per giurisprudenza ormai costante, è da considerare Atto Pubblico, facente fede per alcuni aspetti sostanziali, tra cui la diagnosi. Si veda per tutte Cass. Sezione VI, sentenza del 01-10-2007, n. 35836, che riepiloga altre sentenze: “Le impegnative… non sono delle semplici "domande" basate su giudizi e valutazioni (diagnosi o sospetto diagnostico) di carattere scientifico, ma, al pari di quelle che contengono prescrizioni di medicinali (disciplinate dall'art. 23, D.P.R. cit.), sono espressione di un potere certificativo, in quanto, attraverso la diagnosi su cui si basano, attestano e rendono operativo un interesse giuridicamente tutelabile del cittadino”. Nel rispetto della verità e delle leggi, quindi, il medico dovrà esprimere la diagnosi in forma di certezza quando questa sia ragionevolmente raggiunta, oppure in forma di ipotesi o quesito clinico nei casi di ragionevole dubbio, e i sistemi informatici dovranno prevedere tali possibilità. E quando ci sono diagnosi multiple? “Nella ricetta, lo spazio per l’ apposizione del codice diagnostico – risponde Zamperini - permette l’ apposizione di un solo codice; l’ attuale normativa però consente di inserire in una ricetta fino a due confezioni di farmaci, anche diversi tra loro. E’ possibile quindi (ed anzi è frequente) che i due farmaci facciano capo a due patologie diverse. L’ esempio classico è la prescrizione contemporanea di un antiinfiammatorio e di un gastroprotettore, ma possono essercene di innumerevoli. Si dovrebbero, di conseguenza, inserire entrambi i codici, ma la ricetta ne prevede lo spazio per uno solo. Deve quindi essere prevista la possibilità di inserire una seconda diagnosi”. Appare, dunque, inaccettabile l’ ipotesi di prescrivere un solo farmaco per ricetta, in quanto trattasi di argomento da trattarsi in sede di Accordo Nazionale. “Sarebbe necessario o almeno auspicabile – commenta Zamperini -, allo stato attuale, eliminare l’ obbligo di codifica ICD9 della diagnosi, lasciandone possibilità facoltativa solo ai casi di diagnosi ormai assodata. Per quanto riguarda l’errore “ E’ necessaria una procedura che permetta di annullare eventuali prescrizioni errate: rimanendo nel database esse potrebbero causare gravi conseguenze, sia al medico che al paziente – spiega il medico romano -. Un esempio banale potrebbe essere quello della prescrizione erronea di un farmaco a cui il paziente è intollerante, subito rimediata stracciando la ricetta cartacea. Pur non essendone seguita l’ assunzione, la prescrizione rimarrebbe però nel database traendo in errore eventuali sanitari che lo consultassero, spingendoli a ripetere la prescrizione nella convinzione che il farmaco sia in uso senza problemi. La ricetta erronea va quindi cancellata dal database o chiaramente contrassegnata come “erronea”, indipendentemente dal fatto che sia stata o no ritirata in farmacia. Per motivi analoghi sarebbe necessaria una procedura che permetta al medico di verificare quali delle sue prescrizioni siano state poi concluse, e se alcune siano invece rimaste in sospeso. Questo per far fronte anche alle eventuali richieste di rinnovo di prescrizione motivati da smarrimento della ricetta o simili”. E’ necessaria quindi una procedura che consenta al medico di correggere l’ errore o di segnalare tali circostanze, anche in tempi differiti. “Tale procedura è già prevista per i certificati di malattia, ma entro termini molto ristretti”, conclude Zamperini.
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