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Pensioni ai superstiti: l’inps detta le regole in applicazione della legge “anti-badanti”

Previdenza

L’INPS precisa che le disposizioni in esame operano per i decessi intervenuti a decorrere dal 1° dicembre 2011. Pertanto, con riferimento alle domande relative ai decessi intervenuti a decorrere dal mese di dicembre 2011, presentate da coniugi superstiti, verrà verificato, al fine di valutare se il coniuge superstite ha diritto all’aliquota del 60%, che:

- il dante causa non abbia contratto il matrimonio in età superiore a 70 anni;

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- tra i coniugi non intercorra una differenza di età anagrafica superiore a 20 anni;

- il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo non inferiore ai dieci anni:

- qualora il matrimonio sia stato contratto per un periodo inferiore a 10 anni la quota del 60% spettante al coniuge superstite, rispetto alla disciplina generale, dovrà essere ridotta del 10% in ragione di ogni anno mancante a 10 anni. Nei casi di frazione di anno la riduzione percentuale è rideterminata proporzionalmente.

Inoltre, vengono analizzate le categorie di successibili, rammentando che dal 1° gennaio 2012 in applicazione in applicazione del D.L. 98/2011 la pensione di reversibilità è stata corrisposta nelle seguenti aliquote:

- Il 60% al coniuge;

- Il 20% a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40% se hanno diritto a pensione soltanto i figli.

La circolare in questione stabilisce che, qualora non vi siano né coniuge né figli superstiti o, pure esistendo non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e alla data del decesso dell’assicurato risultino a suo carico. In mancanza dei genitori, la pensione spetta invece ai fratelli / sorelle non coniugati che non siano titolari di pensione, sempre che al momento della morte del titolare risultino inabili al lavoro ed a carico del cuius.

Viene inoltre puntualizzato che la titolarità del trattamento di reversibilità spetta anche al coniuge separato e a quello divorziato. Se però la separazione è addebitabile al coniuge superstite, avrà diritto al trattamento pensionistico solo nel caso in cui risulti titolare di assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale. Mentre, dal canto loro, i coniugi divorziati possono accedere al trattamento di reversibilità, soltanto se titolari di assegno divorzile e non risposati. Infatti il passaggio a nuove nozze esclude il coniuge divorziato dal diritto alla pensione anche se alla data del decesso del pensionato il nuovo matrimonio sia stato sciolto per morte del coniuge o per un eventuale altro divorzio.

In caso di concorso di più coniugi divorziati con il coniuge superstite il Tribunale provvede alla ripartizione della pensione di reversibilità.

Qualora vi siano figli minori, studenti o inabili la norma oggetto della presente circolare dispone che la pensione ai superstiti non deve essere ridotta.

Ciò posto, si precisa quanto segue. I figli minori, studenti di scuola media superiore o universitari, ovvero inabili devono far parte del nucleo familiare alla data del decesso dell’assicurato o del pensionato. Per i figli studenti e per i figli inabili è richiesto che alla data del decesso del de cuius fossero a suo carico.

Si rammenta che sono equiparati ai figli legittimi:

- figli adottivi e affiliati del lavoratore deceduto (legge 4.5.1983 n.184 - Suppl. ord. G.U. 133 -

17.5.1983);

- figli naturali del deceduto riconosciuti o giudizialmente dichiarati;

- figli naturali non riconoscibili dal deceduto per i quali questi era tenuto al mantenimento o agli alimenti in virtù di sentenza, nei casi previsti dall’art. 279 c.c.;

- figli naturali non riconoscibili dal deceduto che nella successione del genitore hanno ottenuto il riconoscimento del diritto all’assegno vitalizio, ai sensi degli artt. 580 e 594 c.c.;

- figli nati dal precedente matrimonio del coniuge del deceduto;

- figli naturali riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, dal coniuge del deceduto;

- nipoti minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti;

- minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norme di legge (art. 38 del DPR 26 aprile 1957,n. 818)

Qualora vi siano nel nucleo familiare del dante causa figli naturali, anche minori, del coniuge superstite o nati da precedente matrimonio del medesimo, le Direzioni territoriali dovranno verificare che il genitore naturale non abbia l’obbligo di erogare somme a titolo di mantenimento dei medesimi. In tale ipotesi infatti le somme dovranno essere valutate ai fini della verifica dell’effettivo mantenimento da parte del de cuius, nonché del requisito del carico relativamente ai figli studenti o inabili.

Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al trattamento di pensione ai superstiti.

La norma in esame dispone che, in assenza di figli minori, studenti o inabili come individuati secondo la disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria, la quota di pensione ai superstiti, liquidata in base al comma 5 dell’art.18 della legge fin qui analizzata, soggiace ai limiti di cumulabilità' previsti dall’art. 1, comma 41, della legge 335/95.

Tali limiti di cumulabilità, infatti, trovano applicazione nei casi di pensione ai superstiti spettante al solo coniuge ovvero ai genitori ovvero a fratelli e sorelle.
L’art. 1, comma 41, della L. 335/1995, com’è noto, ha disposto l’incumulabilità di una quota percentuale della pensione ai superstiti in relazione ai redditi del beneficiario. Ne consegue che ai fini dell'applicazione della legge n. 335/1995, si deve tener conto dei redditi assoggettati.

Per quanto concerne le pensioni in regime di totalizzazione e in regime di cumulo di periodi assicurativi, allo stato attuale, esse dovranno essere liquidate in via provvisoria. Al riguardo l’Inps fa riserva di fornire ulteriori comunicazioni.

Com’è noto, la norma in esame non riguarda le pensioni a superstiti erogate dall’ENPAM, per le quali la Fondazione dovrebbe provvedere ad una riforma organica nei prossimi anni.

(INPS, 14 giugno 2012, circolare n. 84)

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