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Insegne farmacie, solo con l’autorizzazione del sindaco. I vincoli imposti dal ministero dei Trasporti

Farmacia Redazione DottNet | 10/09/2012 18:41

Il ministero dei Trasporti, con il parere numero 4761 del 27 agosto 2012, mette rigidi vincoli alle farmacie: le loro insegne luminose possono anche essere di colore vivace e bizzarro, ma quando sono posizionate vicino ai segnali non devono creare interferenze. E comunque, il Comune può imporre agli esercenti il rispetto di particolari prescrizioni finalizzate a elevare la sicurezza della circolazione.

OCCULTAMENTO - Le insegne luminose delle farmacie non devono in alcun modo nascondere i segnali stradali, e in ogni caso non posso creare disturbo visivo al guidatore. Un problema che si pone sempre più spesso, per via delle nuove luci al neon, incluse quelle delle parafarmacie (con sfondo blu, anziché verde). Tanto che un Comune aveva richiesto chiarimenti circa il corretto posizionamento di insegne luminose sulla strada statale, in prossimità di impianti semaforici, stante la particolare tecnologia a led che rende particolarmente brillanti le insegne farmaceutiche. Il ministero, per rispondere, ha richiamato l'articolo 23 del Codice della strada: "Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica". 

DUE ESIGENZE - Certo, le esigenze da soddisfare sono due.

Da una parte, l'obbligatorietà dell'insegna farmaceutica; dall'altra la necessità di salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale. Per questo, il ministero ha fatto riferimento anche all'articolo 50 del Regolamento del codice stradale: "Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300m, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione". In definitiva, il Comune può adottare provvedimenti che limitino l'intensità e la direzionalità dei fasci luminosi emessi dall'impianto pubblicitario.

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