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Riforma del lavoro: congedo di paternità obbligatorio e voucher baby-sitting

Previdenza | 02/10/2012 09:52

(Riforma del lavoro, art.4, comma 4)

Al fine di sostenere la genitorialità, con l’intento di promuovere una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e di favorire una maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il testo di legge della riforma del lavoro approvata il 27 giugno scorso prevede (all'articolo 4, comma 24) l’introduzione nel nostro ordinamento, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, del congedo obbligatorio di paternità.

Il padre lavoratore dipendente, entro cinque mesi dalla nascita del figlio, ha infatti l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno; entro il medesimo periodo può astenersi per un ulteriore periodo di 2 giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. Per il periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre, spetta al padre lavoratore una indennità giornaliera a carico dell’Inps pari al 100% della retribuzione e per il restante giorno in aggiunta all’obbligo di astensione della madre è previsto il  riconoscimento di una indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.

Dunque, entro i primi 5 mesi di vita del bambino, i padri italiani potranno assentarsi dal lavoro per 3 giornate consecutive, senza subire decurtazioni di stipendio. Anche se il previsto congedo ha una durata alquanto limitata, tuttavia rappresenta una novità significativa per l’Italia, dove fino a questo momento non è mai esistita alcuna previsione in tal senso, fatti solo salvi alcuni isolati casi di aziende sensibili al tema, le quali concedevano ai propri dipendenti il congedo di paternità sulla base di specifici accordi collettivi di lavoro o sotto forma di benefit destinato al personale.

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Nell’ambito di un più generale programma di intervento diretto a promuovere l’introduzione di pari responsabilità familiari attraverso la realizzazione di un’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne in ambito lavorativo si pone anche la previsione relativa alla possibilità per le mamme lavoratrici, al termine del periodo di congedodi maternità,per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale di cui all’art. 32, comma 1, lett. a), D.Lgs. 151/2001, di richiedere al datore di lavoro e vedersi corrispondere voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting ovvero per far fronte agli oneri imposti dai servizi dell’infanzia, sia pubblici che privati accreditati. I voucher per sostenere la genitorialità costituiscono una grande novità nel nostro ordinamento, e anche se il loro utilizzo dovrebbe essere sperimentale per gli anni 2013-2015, è indubbio che potrebbero aiutare le famiglie a far fronte al difficile periodo successivo al congedo obbligatorio di maternità, in cui diviene sempre più complicato per le madri tornare a lavorare a causa delle difficoltà connesse alla gestione del bambino.

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