C’è una categoria di lavoratori che nel campo della previdenza, in un momento di stretta come questo, si muove in controtendenza: quella dei medici liberi professionisti iscritti alla “Quota B” dell’Enpam. Sino al 2012, questi medici e odontoiatri, per avere il diritto a pensione dovevano obbligatoriamente attendere il compimento del 65° anno di età, e percepivano il loro trattamento unitamente a quello della “Quota A” del Fondo di previdenza generale, cioè la pensione originata dal contributo minimo obbligatorio.
Ora, invece, dopo la riforma entrata in vigore per il 2013, anche i liberi professionisti hanno la stessa possibilità prevista per i loro colleghi convenzionati, cioè percepire una pensione anticipata, però, rispetto a questi ultimi, con il vantaggio non indifferente di poter continuare a svolgere la loro attività, dato che non è richiesta la cancellazione della partita Iva e la pensione è totalmente cumulabile con il reddito da lavoro autonomo. Per l’anno 2013, i requisiti richiesti per il trattamento anticipato sono: 59 anni e mezzo di età anagrafica, congiunti con un’anzianità contributiva di 35 anni ed una anzianità di laurea di 30 anni; oppure 42 anni di anzianità contributiva e 30 anni di anzianità di laurea, con qualunque età. Ma qualcuno si domanderà: come faccio a raggiungere i 35 (o i 42) anni di contributi, se la “quota B” dell’Enpam è nata soltanto nel 1990, e quindi, anche se avessi sempre contribuito, potrei avere solo 23 anni di servizio? La risposta è semplice: con i riscatti. Presso la “Quota B” infatti, i liberi professionisti puri possono riscattare fino a 10 anni tra laurea e specializzazione, ed altri 10 sono gli anni riscattabili da tutti i medici se erano iscritti all’albo prima della creazione della gestione. Chi poi svolgeva un’attività convenzionata con contribuzione presso altre gestioni Enpam (medici di base, specialisti ambulatoriali) può sommare, ai fini del diritto, anche questa anzianità, purché ovviamente non coincidente con la copertura presso la “Quota B”.
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Se il medico o l’odontoiatra dipendente, a 65 anni di età, ha raggiunto il diritto alla pensione (cioè ha 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva più tre mesi di finestra se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna), deve essere collocato a riposo
Quando ad essere accentrati sono periodi contributivi particolarmente lunghi, il costo può diventare importante e divenire un deterrente spesso insuperabile
L’integrazione, in Enpam, è curata dal Servizio Trattamento Giuridico e Fiscale delle Prestazioni, dell’Area della Previdenza.
Il cedolino è già disponibile, mentre i pagamenti partiranno a inizio mese
Se il medico o l’odontoiatra dipendente, a 65 anni di età, ha raggiunto il diritto alla pensione (cioè ha 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva più tre mesi di finestra se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna), deve essere collocato a riposo
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