|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scegli un Argomento
Scegli uno degli Argomenti da approfondire tra quelli più cliccati.
Non hai trovato nulla di tuo interesse? Cerca con la
Search Bar
qui sotto o consulta la pagina con tutti gli Argomenti facendo click su
Mostra Tutti
.
Scegli una Specializzazione
Clicca su una delle Specializzazioni per accedere a contenuti riguardanti esclusivamente la Specializzazione selezionata.
Non hai trovato la tua Specializzazione? Cercala con la
Search Bar
qui sotto o consulta la pagina con tutte le Specializzazioni facendo click su
Mostra Tutte
.
?

Cassazione, anche nei confronti del paziente-medico vale il consenso informato

Cassazione, anche nei confronti del paziente-medico vale il consenso informato
Sanità pubblica

Il nodo della questione verteva sul fatto che il paziente-medico  non era stato edotto sui rischi della terapia. E veniamo alla sentenza della Corte suprema: “la finalità dell’informazione”  deve valere anche nei confronti del medico che potrà così “accettare o rifiutare la prestazione” con cognizione di causa. Secondo i giudici “la qualità del paziente potrà incidere sulle modalità di informazione che si sostanzia in spiegazioni dettagliate ed adeguate al livello culturale del paziente con l’adozione di un linguaggio che tenga conto del suo particolare stato soggettivo e che, nel caso di paziente medico, potrà essere parametrata alle sue conoscenze scientifiche“. Ovvero, il paziente anche se esperto, cioè medico come nel caso in questione, deve in ogni caso essere informato sulle terapie e sui rischi operatori. La Corte d’Appello di Torino in prima istanza aveva invece negato il risarcimento perché il “paziente” era una persona competente in materia in quanto medico e, pertanto, “aveva le cognizioni scientifiche per rendersi conto del trattamento cui veniva sottoposto”. Parere contrastato dai giudici della Corte suprema che, accogliendo il ricorso del paziente-medico hanno osservato che “i colleghi hanno solo presunto che il paziente fosse d’accordo” e, che “il consenso informato costituisce, di norma, legittimazione e fondamento del trattamento sanitario. Senza il consenso informato, l’intervento del medico è al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità, sicuramente illecito, anche quando sia nell’interesse del paziente”. In sostanza, nel caso in cui un medico dovesse subire un intervento chirurgico deve essere informato come un comune mortale poiché la differenza tra il medico-paziente e il paziente non medico sta soltanto nel fatto che al primo, magari può essere data una spiegazione più tecnica rispetto ai pazienti che non hanno cognizione alcuna. La Cassazione, in riferimento  alla richiesta di risarcimento danni avanzata dal medico, ha chiarito  che “in assenza di un consenso consapevolmente prestato occorre accertare se il paziente avrebbe rifiutato quel determinato intervento o quella terapia se fosse stato adeguatamente informato”, e ha quindi rinviato tutto alla Corte d’Appello di Torino per riesaminare il caso.

pubblicità

Se l'articolo ti è piaciuto inoltralo ad un collega utilizzando l'apposita funzione

Sanità pubblica
Commenti
AP
Angelo Prunas
La Corte d'Appello di Torino ha ragione, anche perchè...un Medico specialista o superspecialista, dopo cinque anni di attività nella suamateria non ricorda neanche il 20%. Facciamo l'esempio di un Ginecologo: eseguendo una ecografia ad una donna di 29 anni, non si accorge di una lesione neoplastica della colecisti; oppure un ginecologo che asporta un fibroma uterino aduna donna di60 anni, non si aggorge di un K del grande labbro di dx. Chiunque, pertanto, anche se Medico, deve SEMPRE ESERE INFORMATO SU EVENTUALI DANNI FARMACOLOGICI.E' il mio parere, con moltissimi altri esempi. Cordiali saluti.
Rispondi
30/01/2013 10:32
GR
Gaetano Raccosta
La sentenza chiede alla corte d'appello una verifica impossibile "in assenza di un consenso consapevolmente prestato occorre accertare se il paziente avrebbe rifiutato quel determinato intervento o quella terapia se fosse stato adeguatamente informato" detta valutazione dovrebbe essere ex ante, ma questa è ora situazione impossibile da verificare.
Rispondi
29/01/2013 13:44
WV
Walter Gesù Valletta
La collega Frisoni mi ha tolto le parole di bocca!!
Rispondi
28/01/2013 18:42
?
Si va beh, allora ditelo che comunque si faccia si è sempre colpevoli! E uno che poi denuncia i colleghi merita la stessa stima che riservo ai "colleghi" periti del tribunale che sono i peggiori nemici dei loro simili.
Rispondi
28/01/2013 16:01

I Correlati

Ultime News

Siamo oltre 250.000 medici: aggiornati e informati.

Ogni giorno pubblichiamo per te tanti contenuti e li organizziamo perchè tu possa sempre trovare ciò che vuoi.