
Il nodo della questione verteva sul fatto che il paziente-medico non era stato edotto sui rischi della terapia. E veniamo alla sentenza della Corte suprema: “la finalità dell’informazione” deve valere anche nei confronti del medico che potrà così “accettare o rifiutare la prestazione” con cognizione di causa. Secondo i giudici “la qualità del paziente potrà incidere sulle modalità di informazione che si sostanzia in spiegazioni dettagliate ed adeguate al livello culturale del paziente con l’adozione di un linguaggio che tenga conto del suo particolare stato soggettivo e che, nel caso di paziente medico, potrà essere parametrata alle sue conoscenze scientifiche“. Ovvero, il paziente anche se esperto, cioè medico come nel caso in questione, deve in ogni caso essere informato sulle terapie e sui rischi operatori. La Corte d’Appello di Torino in prima istanza aveva invece negato il risarcimento perché il “paziente” era una persona competente in materia in quanto medico e, pertanto, “aveva le cognizioni scientifiche per rendersi conto del trattamento cui veniva sottoposto”. Parere contrastato dai giudici della Corte suprema che, accogliendo il ricorso del paziente-medico hanno osservato che “i colleghi hanno solo presunto che il paziente fosse d’accordo” e, che “il consenso informato costituisce, di norma, legittimazione e fondamento del trattamento sanitario. Senza il consenso informato, l’intervento del medico è al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità, sicuramente illecito, anche quando sia nell’interesse del paziente”. In sostanza, nel caso in cui un medico dovesse subire un intervento chirurgico deve essere informato come un comune mortale poiché la differenza tra il medico-paziente e il paziente non medico sta soltanto nel fatto che al primo, magari può essere data una spiegazione più tecnica rispetto ai pazienti che non hanno cognizione alcuna. La Cassazione, in riferimento alla richiesta di risarcimento danni avanzata dal medico, ha chiarito che “in assenza di un consenso consapevolmente prestato occorre accertare se il paziente avrebbe rifiutato quel determinato intervento o quella terapia se fosse stato adeguatamente informato”, e ha quindi rinviato tutto alla Corte d’Appello di Torino per riesaminare il caso.
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